Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-04-19, n. 201802367
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2018
N. 02367/2018REG.PROV.COLL.
N. 05830/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2015, proposto da
Casa di Cura San Camillo Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A S in Roma, via Ettore Rolli, n. 24;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Cosseria, n. 2;
Casa di Cura Bernardini Srl, Azienda Sanitaria Locale Taranto non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, M R, con domicilio eletto presso gli uffici della Regione Puglia, Delegazione Romana, in Roma, via Barberini, n. 36;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 3055/2014, resa tra le parti, concernente determinazione del fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell'anno 2013 in regime di ricovero presso le case di cura accreditate
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati L S, A. Meale su delega di F P e A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso RG 701/2013 la Casa di Cura ricorrente ha impugnato la delibera del Direttore Generale della ASL TA n. 281 del 27 febbraio 2013, relativa alla “Determinazione del Fondo Unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell’anno 2013 in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono nell’ambito territoriale della ASL TA”. Unitamente a tale atto ha impugnato anche gli atti consecutivi, ivi compresa, la nota ASL TA prot. n. 0078912 del 31 ottobre 2013, con la quale l’Amministrazione Sanitaria ha stabilito di voler utilizzare per il triennio 2013 - 2015 l’importo di 10 milioni di euro annui ex art. 3-bis del D.L. n. 207/12 (conv. in Legge 231/12) per assunzioni a tempo determinato, e la delibera della ASL di Taranto n. 931 del 20 agosto 2013 contenente la fissazione dei tetti definitivi.
2. - Con il successivo ricorso RG. 436/2014 ha poi impugnato il contratto relativo all'anno 2013 per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da strutture della Ospedalità privata operanti in regime di accreditamento sottoscritto, con riserva, dalla Casa di Cura San Camillo s.r.l., in data 20 dicembre 2013, oltre al protocollo d'intesa tra ASL TA e Case di Cura Accreditate per l'erogazione di prestazioni in emergenza-disciplina per la disciplina di Medicina, anch’esso sottoscritto, con riserva, dalla ricorrente.
Nei giudizi di primo grado si sono costituite in resistenza sia la ASL di Taranto che la Regione Puglia.
3. - Tali ricorsi sono stati riuniti dal TAR e decisi con l’unica sentenza n. 3055 del 2014, con la quale sono stati entrambi respinti.
4. - Avverso tale decisione la Casa di Cura ricorrente ha proposto appello, chiedendone la riforma.
4.1 - Si è costituita in giudizio la ASL di Taranto che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per genericità ed indeterminatezza; ha poi rilevato (pag. 11 della memoria del 22 luglio 2015), l’infondatezza delle due uniche censure che sono state espressamente riproposte.
4.2 - Anche la Regione Puglia si è costituita in giudizio ed anch’essa eccepito l’inammissibilità dell’atto di appello per le stesse ragioni dedotte dalla ASL di Taranto; ha chiesto inoltre il rigetto dell’appello per infondatezza.
La Casa di Cura ricorrente ha replicato alle eccezioni proposte concludendo per il loro rigetto e per l’accoglimento dell’atto di appello.
5. - All’udienza pubblica del 22 febbraio 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5.1 - La presente controversia è analoga ad altre due proposte da altre Case di Cura, trattenute in decisione alla stessa udienza del 22 febbraio 2018.
In questa specifica causa, però, sono state sollevate eccezioni di inammissibilità con riferimento all’appello: ne consegue che devono essere preventivamente esaminate le eccezioni di rito, di analogo tenore, proposte dalle Amministrazioni appellate (ASL di Taranto e Regione Puglia).
6. - E’ opportuno rilevare che l’eccezione di inammissibilità è stata indotta dalla particolare tecnica di redazione dell’atto di appello, molto ponderoso, che richiama tutti gli atti precedenti.
In sostanza, l’appellante ha dapprima svolto una premessa introduttiva (pagg. 1-4), poi ha riportato nella parte in fatto il contenuto dei ricorsi di primo grado (pagg. 5-11); poi (pag. 11) ha introdotto i motivi denunciando “l’erroneità della sentenza appellata per omessa pronuncia e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere per manifesta illogicità e difetto di istruttoria richiamando ancora una volta i motivi dedotti in primo grado”.
Nelle pagine successive, però,