TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-12-11, n. 201403055
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Testo completo
N. 03055/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2013 REG.RIC.
N. 00436/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casa di Cura San Camillo Srl, rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C F in Lecce, via Principi di Savoia N. 67;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M in Lecce, via G. Boccaccio N. 25;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. A S, M R, con domicilio eletto presso le stesse in Lecce, via A. Moro (c/o Regione Puglia);
nei confronti di
Casa di Cura Bernardini Srl, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2014, proposto da:
Casa di Cura San Camillo Srl, rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C F in Lecce, via Principi di Savoia N. 67;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Semeraro, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti di
Casa di Cura Bernardini Srl, non costituita;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 701 del 2013 :
- della delibera del Direttore Generale della ASL TA n. 281 del 27 febbraio 2013, avente il seguente oggetto: “ Delibera del D.G.: Determinazione del Fondo Unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell’anno 2013 in regime di ricovero presso le Case di Cura accreditate che insistono nell’ambito territoriale della ASL TA - Notifica ”;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
nonché come da motivi aggiunti, depositati in data 11 dicembre 2013, per l’annullamento:
- della nota ASL TA prot. n. 0078912 del 31 ottobre 2013, laddove l’Amministrazione Sanitaria ha per la prima volta espressamente affermato e stabilito di voler utilizzare per il triennio 2013 - 2015 l’importo di 10 milioni di euro annui ex art. 3-bis del D.L. n. 207/12 (conv. in Legge 231/12) per assunzioni a tempo determinato;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare:
a) di qualsivoglia altro provvedimento dell’ASL TA che eventualmente contempli specificatamente le prefate assunzioni a tempo determinato mercé l’utilizzo, nel corso del triennio 2013 - 2015, dell’intero importo di euro 30.000.000 di cui all’art. 3 bis l. n. 231/12;
b) ove occorra, delle deliberazioni del D.G. ASL TA n. 111 del 23 gennaio 2013, n. 126 del 30 gennaio 2013, n. 458 del 17 aprile 2013, n. 416 dell’8 aprile 2013 e n. 673 del 13 giugno 2013;
c) ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013;
d) ancora ove occorra della delibera dell’Asl di Taranto 20 agosto 2013 n. 931;
e) tuzioristicamente e ove occorra, della DGR 4 luglio 2013 n. 1240;
f) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
quanto al ricorso n. 436 del 2014 :
- del contratto, a valere per l'anno 2013, per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da strutture della Ospedalità privata operanti in regime di accreditamento, notificato il 29 novembre 2013 e sottoscritto, con riserva, dal l.r. della Casa di Cura San Camillo s.r.l., in data 20 dicembre 2013;
- del protocollo d'intesa tra ASL TA e Case di Cura Accreditate per l'erogazione di prestazioni in emergenza-disciplina per la disciplina di Medicina, notificato il 29 novembre 2013 e sottoscritto, con riserva, dal l.r. e dal Direttore sanitario della Casa di Cura San camillo srl, in data 20 dicembre 2013;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Cons. R T e uditi, l’avv. L. Sardone per la ricorrente e l’avv. G. Corrente, anche in sostituzione dell’avv. D. Semeraro, per la Asl Taranto e l’avv. A. Shiroka per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso 701 del 2013 la ricorrente impugna la delibera dell’Asl di Taranto n. 281 del 27 febbraio 2013, con cui il direttore Generale della ASL Taranto, provvedendo a determinare i budgets provvisori per il 2013 in attesa dell’approvazione del D.I.E.F. relativo a tale anno (a ciò legittimato dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012), applicava tout court la riduzione dell’1% ex art. 15, comma 14, d.l. n. 95 del 2012 -calcolata rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni e dei criteri di cui alla Circolare della Regione Puglia prot. n. A00/151/13257 e della DGR 4 agosto 2009 n. 1494; illogicità e irragionevolezza manifeste dei criteri adottati; eccesso di potere per erronea presupposizione; carenza di istruttoria e motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà con precedenti delibere; violazione delle statuizioni di cui alle sentenze emesse inter partes dal Tar Lecce nn. 1701/2012 e 360/2013; violazione dell’articolo 32 della Costituzione.
2) Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione delle previsioni di cui alla Circolare della Regione Puglia prot. n. AOO/151/13257 del 10 dicembre 2012. Assoluta carenza di istruttoria e motivazione. Violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di determinazione dei tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3 bis d.l. n. 207 del 2012. Violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Costituzione.
2. - Con successivi motivi aggiunti, rivolti avverso la nota ASL TA prot. n. 0078912 del 31 ottobre 2013, laddove l’Amministrazione Sanitaria ha per la prima volta espressamente affermato e stabilito di voler utilizzare per il triennio 2013 - 2015 l’importo di 10 milioni di euro annui ex art. 3-bis del D.L. n. 207/12 (conv. in Legge 231/12) per assunzioni a tempo determinato; nonché avverso qualsivoglia altro provvedimento dell’ASL TA che eventualmente contempli specificatamente le prefate assunzioni a tempo determinato mercé l’utilizzo, nel corso del triennio 2013 - 2015, dell’intero importo di euro 30.000.000 di cui all’art. 3 bis l. n. 231/12; nonché, ove occorra, avverso le deliberazioni del D.G. ASL TA n. 111 del 23 gennaio 2013, n. 126 del 30 gennaio 2013, n. 458 del 17 aprile 2013, n. 416 dell’8 aprile 2013 e n. 673 del 13 giugno 2013; la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_151/0005469 del 27 maggio 2013; la delibera dell’Asl di Taranto 20 agosto 2013 n. 931e la DGR 4 luglio 2013 n. 1240 ha invece dedotto l’illegittimità in via autonoma e derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi già svolti nel ricorso introduttivo e sotto altro profilo: la violazione delle disposizioni statali e regionali in materia di tetti di spesa e, in particolare, dell’art. 3 bis d.l. n. 207 del 2012; la violazione dei principi di buon andamento e affidamento. Irragionevolezza manifesta. Violazione dell’art. 32 Cost..
3. - In data 22 febbraio 2014 la Casa di Cura ricorrente depositava quindi il ricorso R.G. n. 436 del 2014 con cui impugnava il contratto, a valere per l'anno 2013, per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da strutture della Ospedalità privata operanti in regime di accreditamento, notificato il 29 novembre 2013 e sottoscritto, con riserva, dal l.r. della Casa di Cura San Camillo s.r.l., in data 20 dicembre 2013; il protocollo d'intesa tra ASL TA e Case di Cura Accreditate per l'erogazione di prestazioni in emergenza-disciplina per la disciplina di Medicina, notificato il 29 novembre 2013 e sottoscritto, con riserva, dal l.r. e dal Direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo srl, in data 20 dicembre 2013.
A sostegno del gravame deduceva:
1) Violazione delle statuizioni impartite dal Tar Lecce con le sentenze n. 360/2013 e n. 1892/2013; nullità del contratto 2013 e del protocollo d’intesa relativo alle prestazioni di emergenza-urgenza; eccesso di potere; carenza di istruttoria e violazione dell’articolo 32 della Costituzione.
2) Violazione delle statuizioni di cui alle sentenze del Tar Lecce n. 1701/2012, 360/2013, 1969/2012 e 1892/2013 relative al criterio del “posto letto pesato”; violazione e falsa applicazione dei criteri di cui alla DGR 4 agosto 2009 n. 1494; contraddittorietà con precedenti delibere, eccesso di potere, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza manifeste dei criteri adottati, violazione dell’articolo 32 della Costituzione.
3) Illogicità e irragionevolezza manifeste dei criteri adottati dall’Asl di Taranto per la scelta dei DRGs da acquistare; contraddittorietà, irrazionalità illogicità e irragionevolezza dei DRGs scelti; eccesso di potere; carenza di istruttoria; disparità di trattamento; violazione dell’articolo 32 della Costituzione.
4. – Si è costituita in entrambi i ricorsi l’Asl di Taranto contestando le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione dei ricorsi e dei motivi aggiunti.
All’udienza del 6 maggio 2014, fissata per la discussione, le cause sono state trattenute in decisione.
5. – Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi che, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva, vanno decisi con un’unica sentenza.
5.1 - Prima di esaminare nel merito le censure dedotte con le impugnative in epigrafe ritiene il Collegio di dover precisare e premettere quanto