Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-01-07, n. 202200069
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2022
N. 00069/2022REG.PROV.COLL.
N. 02667/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2667 del 2017, proposto da
Aviointeriors S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
nei confronti
Loggia Industria Vernici S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima, 23 gennaio 2017, n. 1092, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2021 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La società Aviointeriors S.p.a. ha partecipato alla procedura di cui all'avviso pubblico della Regione Lazio, finalizzato alla concessione di contributi finanziari per l'assunzione di lavoratori disoccupati o ammessi ai trattamenti di cassa integrazione o di mobilità ( Welfare to Work ), presentando, in date diverse (segnatamente: il 30 dicembre 2011 e il 23 gennaio 2012), due domande di contributi. Con nota del 9 marzo 2012, la Regione Lazio comunicava alla Aviointeriors che i progetti presentati erano stati ammessi al finanziamento.
All’esito di ulteriori controlli sulla regolarità della documentazione allegata alle domande di finanziamento, la Regione (con determinazione n. 17033 del 26 novembre 2014) disponeva l’approvazione delle nuove graduatorie dei progetti ammessi e di quelli esclusi, nonché l’approvazione di un elenco di progetti da sottoporre ad ulteriore controllo (fra i quali figuravano i progetti della Aviointeriors ). Con successivo provvedimento dirigenziale del 2 ottobre 2015 la Regione ha disposto l'annullamento in autotutela della precedente determinazione n. 17033 del 26 novembre 2014, escludendo definitivamente dalla procedura e dal finanziamento i progetti della Aviointeriors , per l’omessa presentazione di «documenti richiesti a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico: certificato CCIAA, dichiarazione antimafia, progetti formativi di 11 tirocinanti» .
2. - Il predetto provvedimento è stato impugnato dalla società con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che - con la sentenza segnata in epigrafe - lo ha respinto, ritenendo infondate tutte le censure dedotte. In particolare, il giudice territoriale ha osservato che dall'esame della documentazione emergeva che uno dei legali rappresentanti della società Aviointeriors non aveva mai rilasciato la dichiarazione sostitutiva in materia di antimafia, richiesta dall'avviso pubblico ai fini dell'ammissibilità della domanda, il che integrava una ragione sufficiente per l'annullamento d'ufficio dell'ammissione al finanziamento. Né avrebbe potuto invocarsi il soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) , della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale non troverebbe applicazione nei c.d. procedimenti di massa, nei quali confliggerebbe con il principio generale dell'autoresponsabilità dei partecipanti, risolvendosi in un vulnus al principio di parità di trattamento tra i concorrenti.
Quanto al rispetto del termine entro cui l'amministrazione regionale avrebbe dovuto adottare il provvedimento di annullamento d'ufficio, il primo giudice ha ritenuto che non fosse decorso il termine dei 18 mesi previsto dal nuovo art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 (decorrente dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha modificato l’art. 21- nonies cit.), escludendo, altresì, in linea generale, che potesse considerarsi irragionevole il termine entro il quale il procedimento di controllo è stato concluso, atteso il numero elevato di domande e la complessità delle verifiche da effettuare.
3. - Avverso la predetta sentenza, la società soccombente ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. - Resiste in giudizio la Regione Lazio, che ripropone l'eccezione dì tardività del ricorso di primo grado in