TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-23, n. 201701092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-23, n. 201701092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701092
Data del deposito : 23 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2017

N. 01092/2017 REG.PROV.COLL.

N. 15388/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15388 del 2015, proposto da:
Aviointeriors S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. L M P e G M, con domicilio eletto presso lo studio Pietrosanti in Roma, via Domenico Chelini, 5;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'avv. T C, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;



per l'annullamento

della determinazione n. G11838 del 2 ottobre 2015, recante annullamento d’ufficio, in sede di autotutela, della determinazione n. 17033 del 26 novembre 2014, di approvazione delle graduatorie di merito relative ai progetti ammessi e ai progetti non ammessi di cui all’avviso pubblico “Welfare to Work” approvato con determinazione n. B6656 del 21 dicembre 2010;

della determinazione n. G01070 del 25 Ottobre 2013;

della determinazione n. G00948 del 3 febbraio 2014;

della determinazione n. G0341 del 19 marzo 2014;

della determinazione n. G17033 del 26 novembre 2014;

delle note prot. n. 368447 dell’8 luglio 2015, prot. n. 390892 del 22 luglio 2015 e prot. n. 591767 del 2 novembre 2015, della nota in data 16 ottobre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2015 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, tutti relativi alla procedura di cui all’Avviso Pubblico della Regione Lazio diretto ad avviare un intervento strutturale di "Welfare to Work".

Segnatamente la ricorrente lamenta la lesione subita per effetto del provvedimento del 2 ottobre 2015, con cui la Regione ha disposto l’annullamento in autotutela della precedente delibera, comunicata con nota del 9 marzo 2012, con conseguente esclusione di Aviointeriors S.p.a. dalle precedenti graduatorie, in cui essa era risultata ammessa al programma.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 545 del 3 febbraio 2016 la Sez. III, cui all’epoca era assegnata la materia de qua , ha respinto l’istanza cautelare ritenendo il ricorso privo di fumus ; la Sez. V del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2878/2016, ha riformato l’ordinanza del TAR ai soli fini della sollecita fissazione del merito.

In vista della trattazione del merito la ricorrente ha depositato memoria conclusiva, unitamente ad ulteriore documentazione, e all’udienza pubblica del 17 gennaio 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Vanno sintetizzati i fatti di causa facendo chiarezza fra le divergenti ricostruzioni delle parti.

Con Avviso Pubblico (doc. 2 del fascicolo della ricorrente) la Regione Lazio avviava un intervento strutturale di "Welfare to Work" in base al quale, in sintesi, concedeva fondi di sostegno finalizzati all'assunzione di lavoratori disoccupati ovvero ancora occupati ma ammessi ai trattamenti di cassa integrazione o di mobilità.

L'art. 12 specificava i documenti da allegare alla domanda di partecipazione a pena di inammissibilità tra i quali figuravano, per quanto di interesse, il piano di azione individuale (PAI) validato dal centro per l'impiego, il certificato camerale del proponente, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva.

In caso di ammissione della domanda il soggetto proponente doveva attivare il servizio nei 30 gg. successivi alla comunicazione per poi, previa rendicontazione, conseguire il contributo spettante.

La ricorrente aderiva ad una procedura di mobilità riguardante lavoratori di altra società (Meccano Aeronautica S.p.a.) per la quale sottoscriveva con la Regione Lazio un accordo (doc. 3 id.) con il quale si conveniva che: i lavoratori Meccano venivano licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità; Aviointeriors avrebbe assunto ì lavoratori collocati in mobilità soltanto a decorrere dalla ammissione della società nelle graduatorie del bando "Welfare to Work", cui si impegnava a partecipare; la Regione Lazio, nel rispetto della procedura di legge, si impegnava a verificare l'ammissione di Aviointeriors al progetto, riconoscendole i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il 30 dicembre 2011 la ricorrente presentava domanda di ammissione alla graduatoria, per n. 81 dipendenti di cui n. 11 tirocinanti e 70 ordinari solo da formare (doc. 2, parte prima del fascicolo dell’amministrazione). Tale domanda assumeva il n. 430.

In data 23 gennaio 2012 la ricorrente presentava una seconda domanda, che assumeva il n. 449, precisando di non aver indicato nella precedente (n. 430) i costi di tutoraggio per gli 11 tirocinanti (doc. 2, parte seconda, id.); chiedeva pertanto che la documentazione allegata alla prima domanda (n. 430 riguardante gli 81 dipendenti ordinari) venisse considerata integrativa della seconda. A tale seconda domanda venivano allegati i seguenti documenti indicati nel bando: a) domanda sottoscritta; b) convenzione per entrambe le linee di finanziamento attivate; c) patti di servizio e piani di azione individuale (PAI) validati dal centro per l'impiego (doc. 9 del fascicolo della ricorrente); d) certificato camerale (doc. 10 id.); e) dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia e copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa (doc. 10 bis id.); f) durc; g) dichiarazione " de minimis "; h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa.

Sempre in data 23 gennaio 2012 la ricorrente depositava un terzo plico, che acquisiva il n. 509, contenente ulteriore documentazione (doc. 2, parte terza, del fascicolo dell’amministrazione).

Con nota del 9 marzo 2012 (doc. 15 del fascicolo della ricorrente) la Regione comunicava alla ricorrente l'ammissione al programma "Welfare to Work": con determinazione B00737 del 2 febbraio 2012 (doc. 16 id.) l'istante veniva ammessa per il complessivo importo di € 415.170 (207.585 + 200.777,75 + 6.807,25).

Successivamente, con determinazione B05970 dell'11 settembre 2012, veniva ammessa per l'ulteriore importo di € 65.241 (doc. 17 id.).

In adempimento della convenzione sottoscritta in allegato della domanda (doc. 6 id.), la ricorrente provvedeva alle assunzioni e all’attivazione dei corsi nel termine di 30 gg. e, successivamente, rendicontava i corsi di formazione e tirocinio (doc. 19 id.) inviando alla Regione la relativa documentazione, per l'erogazione dei benefici per i quali le era stata comunicata l’ammissione.

Stante il mancato riscontro della Regione tanto alle richieste di pagamento quanto alle successive diffide, la società ricorrente chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo (doc. 20 id.).

A seguito della notifica di tale decreto la Regione, con nota del 22 luglio 2015 (doc. 21 id.), comunicava che, all’esito di verifiche disposte d'ufficio, erano emersi elementi di dubbia legittimità nel riconoscimento del finanziamento evidenziando l’assenza di documenti essenziali, erroneamente ritenuti presenti dalla prima commissione. La prima commissione aveva, infatti, ritenuto le tre domande come un unicum ; viceversa l’integrazione dell’originaria domanda doveva ritenersi inammissibile. Inoltre la Regione evidenziava ulteriori profili di criticità.

La ricorrente sollecitava, dunque, un incontro

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