Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-28, n. 201602878
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Testo completo
N. 02878/2016REG.PROV.COLL.
N. 09325/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2015, proposto da:
A R, N R, rappresentati e difesi dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Roma, Via degli Avignonesi, 5;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. A A, F M F, B R, con domicilio eletto presso N L in Roma, Via F. Denza, 50/A;
nei confronti di
Euroservice Immobiliare Srl, Regione Campania;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 01755/2015, resa tra le parti, concernente decadenza dia - demolizione immobile
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. O F e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso per revocazione in esame, parte ricorrente (proprietaria di taluni degli immobili oggetto dei provvedimenti adottati dal Comune di Napoli), impugna, chiedendone la revocazione, la sentenza 7 aprile 2015 n. 1755, con la quale questo Consiglio di Stato, sez. IV, in riforma di precedente sentenza del TAR Campania, ha accolto l’appello del Comune di Napoli.
Oggetto della controversia era rappresentato dalla impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 19/2011, emessa dal Comune di Napoli a seguito della adozione del provvedimento di decadenza della d.i.a.
Quest’ultimo provvedimento del Comune di Napoli - presupposto dell’ordine di demolizione - disponeva la decadenza della d.i.a. inoltrata in data 25 marzo 2004 dagli allora proprietari (danti causa della società Euroservice Immobiliare s.r.l., dalla quale l’attuale parte ricorrente ha a sua volta acquistato i propri immobili), ai fini della ricostruzione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici del 1980 e demolito nel 1982, in esecuzione di ordinanza sindacale.
La sentenza della quale si chiede la revocazione - preso atto della reiezione del ricorso proposto dalla soc. Euroservice Immobiliare contro la decadenza della d.i.a. (conseguente all’accoglimento dell’appello del Comune di Napoli n. 1505/2014 r.g., e conseguente riforma della sentenza di I grado) - afferma, in particolare, che “il ripristino (in forza della cennata decisione sul ricorso 1505/14) del provvedimento di decadenza della d.i.a., comporta che l’edificazione dell’immobile in argomento resta privo di titolo edilizio, situazione che legittima la sanzione demolitoria”.
La sentenza afferma, inoltre, quanto alla “pendenza di eventuale questione sulla sanabilità dell’edificio a seguito di presentazione di istanza di conformità ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001”, la irrilevanza della medesima, posto che manca “il requisito della doppia conformità”. Si afferma, in particolare:
“infatti, anche ove l’edificio fosse conforme alla normativa urbanistica vigente al momento della DIA (anche a non voler considerare gli effetti ex tunc della legittima dichiarazione della sua decadenza), successivamente è intervenuto l’art. 125 delle NTA del PRG, in base al quale perdono efficacia i titoli edilizi i cui interventi non siano stati ultimati entro cinque anni dalla sopravvenienza della norma”.
Vengono proposti i seguenti motivi fondanti la domanda di revocazione:
a) violazione art. 395 n. 4 c.p.c., in connessione con l’art. 106 c.p.a.; error in iudicando per errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia; ciò in quanto la sentenza, nel richiamare integralmente la precedente decisione n. 1426/2015, accoglie l’appello del Comune di Napoli e dichiara legittimi il provvedimento di decadenza della d.i.a. 29 settembre 2010 n. 1995 e l’ordinanza di demolizione n. 19/2011. A tal fine, tuttavia, la sentenza “muove dal presupposto di fatto, errato ed inesistente, secondo cui il provvedimento prot. n. 1995 del 28 settembre 2010, di decadenza della d.i.a., è legittimo nella parte in cui affermerebbe che è trascorso troppo tempo tra abbattimento e ricostruzione e che, atteso il decorrere del tempo, l’intervento non era assentibile a mezzo d.i.a.. Tuttavia tale motivazione . . . non è riportata nel provvedimento stesso, ma è frutto di una delle argomentazioni difensive addotte dal Comune di Napoli in sede giurisdizionale”;
b) ulteriore violazione e falsa applicazione art. 395 n. 4 c.p.c., in connessione con l’art. 106 c.p.a.; error in iudicando per errore di fatto revocatorio su un punto decisivo della controversia; in relazione alla motivazione contenuta in sentenza, relativamente alla impugnazione del provvedimento dirigenziale del Comune di Napoli 23 marzo 2012 n. PG/2012/250729, di rigetto dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001. Ciò in quanto “l’art. 125 della variante al PRG di Napoli non richiede che i lavori siano “ultimati” entro i cinque anni dall’approvazione della variante, ma che siano “cantierati”, ossia che siano iniziati entro il citato termine”. Nel caso di specie, “i lavori di ricostruzione dell’immobile demolito sono stati cantierati (ossia iniziati) entro il 11 giugno 2009 ossia entro il termine di cinque anni dall’approvazione della variante al PRG di Napoli”. Da ciò consegue che il giudice ha erroneamente ritenuto “non applicabile la fattispecie di cui all’art. 125 della variante al PRG del Comune di Napoli, sulla scorta di un evidente errore di fatto sulla datazione di avvio dei lavori”.
Per l’effetto, la parte ricorrente chiede, in rescindente, di provvedere alla revocazione della sentenza impugnata, e, in rescissorio, di rigettare l’appello del Comune di Napoli o, in via gradata, in accoglimento del secondo motivo di revocazione, accogliere i motivi del ricorso per motivi aggiunti, riproposti in sede di appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che ha concluso perché si dichiari l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
2. Il