Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-04-07, n. 201501755

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-04-07, n. 201501755
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501755
Data del deposito : 7 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04257/2014 REG.RIC.

N. 01755/2015REG.PROV.COLL.

N. 04257/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2014, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti F M F e B R, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

- A R, N R, rappresentati e difesi dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Roma, Via degli Avignonesi, 5;
- Maria Rosaria Comes, la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Euroservice Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Visone e Gennaro Esposito, con domicilio eletto presso A Del Vecchio in Roma, viale delle Milizie, 22;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione IV, n. 00765/2014, resa tra le parti, concernente la decadenza DIA - demolizione immobile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A R, di N R e della Euroservice Immobiliare Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Ricci, Abbamonte e Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierna decisione resa sull’appello NRG 1505/2014 proposto dal Comune di Napoli contro la sentenza (n. 5418 del 2013) del TAR Campania, questa Sezione ha respinto il ricorso proposto dalla Società Euroimmobiliare Service contro il provvedimento in data 29.9.2010, con cui il Comune di Napoli aveva dichiarato la decadenza dalla DIA 25.3.2004, formatasi in favore della predetta società relativamente ad un immobile (situato Napoli, in v. IV novembre, n.18/21).

2.- In conseguenza di detto provvedimento, il Comune di Napoli aveva emesso, nei confronti degli odierni appellati, l’ordinanza di demolizione n. 448/2011, parimenti impugnata dai predetti appellati con altro ricorso innanzi al TAR Campania, accolto con la sentenza in epigrafe specificata ed oggetto dell’appello oggi all’esame.

3.- Contro detta pronunzia il Comune di Napoli ha dedotto:

- erroneità della pronunzia per non avere dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado contro la demolizione, in ragione della presentazione da parte degli interessati di un’istanza di conformità ai sensi dell’art. 36 del t.u. n.380/2001;

- illegittimità per derivazione dalla cennata precedente decisione n. 5418/2013.

Nel processo si sono costituiti i ricorrenti in primo grado proprietari di un’unità immobiliare posta nel predetto stabile, insistendo per il rigetto dell’appello.

4.- Quanto al primo motivo, la censura si palesa priva di interesse poiché il gravame è fondato nel merito, con riflessi inerenti anche all’accertamento di conformità.

Ed invero il ripristino (in forza della cennata decisione sul ricorso NRG 1505/2014) del provvedimento di decadenza dalla DIA, comporta che l’edificazione dell’immobile in argomento resta priva di titolo edilizio, situazione che legittima la sanzione demolitoria. Né in contrario può rilevare la pendenza di eventuale questione sulla sanabilità dell’edificio a seguito di presentazione di istanza di conformità ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 380/2001, mancando per l’applicazione di tale norma il requisito della “doppia conformità”;
infatti anche ove l’edificio fosse conforme alla normativa urbanistica vigente al momento della DIA (anche a non volere considerare gli effetti “ ex tunc ” della legittima dichiarazione della sua decadenza), successivamente è intervenuto l’art. 125 delle NTA del PRG, in base al quale perdono efficacia i titoli edilizi i cui interventi non siano stati ultimati entro cinque anni dalla sopravvenienza della norma.

Va assorbito ogni altro motivo od eccezione hic hinde proposto che il Collegio ritiene irrilevante e ininfluente ai fini della presente decisione e comunque non in grado di condurre a diverse conclusioni.

5.- Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità della vicenda e delle questioni insorte.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi