TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-30, n. 201400765
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Testo completo
N. 00765/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2014, proposto da:
Comune di Serrungarina, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Guidi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Plutino in Ancona, corso Garibaldi, 16;
contro
EZ RA in proprio e in qualità di mandatario del costituendo R.T.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Valentini e Gianluca Saccomandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Caterina CC, n.c.;
per ottenere chiarimenti
ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a., in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Marche, Sez. I, 17 aprile 2014 n. 581, depositata il 5 giugno 2014, resa sul ricorso R.G.R. n. 113/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EZ RA, in proprio e in qualità di mandatario del costituendo R.T.P.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso il Comune di Serrungarina ha adito questo Tribunale al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con cui, in parziale accoglimento del ricorso n. 113/2014 (integrato da motivi aggiunti) proposto dall’ing. RA EZ, sono stati annullati gli atti della procedura selettiva per l’affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva di una scuola materna in frazione Tavernelle del predetto Comune e di direzione e contabilità dei lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, disponendo la riedizione della gara al fine dell’eventuale subentro nel contratto per le prestazioni ancora da eseguire (essendo la fase progettuale ormai conclusa), senza tuttavia dichiarare l’inefficacia dello stesso.
L’Amministrazione odierna ricorrente, rilevando talune difficoltà nell’esecuzione di detta sentenza, legate principalmente all’esigenza di mantenere fede all’obbligo, posto a pena di decadenza dal finanziamento, di pubblicare il bando di gara per l’esecuzione dei lavori entro 45 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel frattempo pervenuto al Comune in data 23 giugno 2014) e di consegnare gli stessi nei successivi 70 giorni (art. 4, comma 1, lettera b, della convenzione stipulata tra il predetto Ministero e l’ANCI in data 29 agosto 2013) - tempistica che mal si concilierebbe con i tempi invece necessari al rinnovo della procedura di gara - con il presente ricorso ha posto i seguenti