Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-21, n. 202405539
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2024
N. 05539/2024REG.PROV.COLL.
N. 00885/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2023, proposto dalla
dottoressa AC PA, nella qualità di titolare dell’omonima farmacia, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Buonvicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Mariella Tripicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Catanzaro, Sezione II, 11 luglio 2024, n. 1258, resa tra le parti, non notificata e concernente il diniego di trasferimento della sede di una farmacia rurale;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del il Comune di Buonvicino;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte nel presente giudizio sulla legittimità del diniego opposto dal Comune di Buonvicino alla richiesta di trasferimento - da Piazza XVII settembre a contrada Lago - della sede dell’unica farmacia (rurale) presente nel territorio dell’ente locale, di cui è titolare la dottoressa AC PA.
Con gravame notificato il 30 gennaio 2023 e depositato il 31 gennaio successivo, l’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 11 luglio 2024, n. 1258, con cui Tar Catanzaro ha respinto il suo ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, “ della delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.04.2021 di diniego al trasferimento della sede della farmacia di cui è titolare la ricorrente ”, che aveva presentato la relativa istanza assunta al protocollo comunale con il n. 2830 del 31 luglio 2020 “ ai sensi dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificato dall’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, ed ai sensi dell’art. 3 LR 18/90 ”.
Deduce la dottoressa PA che:
- la farmacia rurale de qua è l’unica presente sul territorio del Comune di Buonvicino, che conta una popolazione residente di 2.134 abitanti;
- l’interessata ha presentato una prima istanza alla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che si è dichiarata incompetente dopo aver svolto un’iniziale istruttoria, in occasione della quale ha proceduto ad un sopralluogo presso i vecchi locali e ad un'ispezione presso il nuovo immobile;
- un primo provvedimento di diniego disposto dal Sindaco dell’ente territoriale in questione è stato annullato dal Tar per incompetenza, con sentenza 2 dicembre 2019, n. 1987, non impugnata;
- l’appellante ha dunque presentato una nuova istanza alla Giunta comunale, cui è seguita una diffida in considerazione dello stato di totale degrado in cui versa l’immobile presso cui è attualmente ubicata la farmacia, come risultava dalla convocazione dell’assemblea condominiale finalizzata a conferire incarico per i lavori di ristrutturazione necessari e urgenti;
- il diniego al trasferimento disposto dalla Giunta è stato impugnato dinanzi al Tar competente, che ha respinto il ricorso con la sentenza di cui si chiede in questa sede la riforma.
2. L’appellante affida il proprio gravame ad unico motivo di censura, articolato in vari profili di doglianza, a mezzo dei quali lamenta:
“ 1. Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea - Eccesso di potere - Sviamento di potere - Violazione di legge - Violazione ed errata applicazione degli artt., co.2 della L. n.475/1968 e dell’art.5, co.1 L. n.362/91 - Violazione ed errata applicazione dell’art. 49 TFUE. :
secondo la dottoressa PA, la sentenza sarebbe da riformare poiché il Tar avrebbe, in sintesi, erroneamente considerato come adeguatamente motivato il diniego al trasferimento di sede emanato dal Comune di Buonvicino.
3. L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata il 28 marzo 2023 e ha replicato con memoria del 22 maggio 2024 alla memoria ex articolo 73 c.p.a. depositata dall’appellante il 13 maggio 2024.
4. All’udienza del 13 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è complessivamente infondato, il che consente al Collegio di prescindere dall’esame della preliminare eccezione sollevata dal Comune appellato, secondo cui