Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-03-23, n. 201600780
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Testo completo
Numero 00780/2016 e data 23/03/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 3 febbraio 2016
OGGETTO:
Ministero della salute.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, -OMISSIS-recante “-OMISSIS-”, nonché-OMISSIS-, con cui si è provveduto -OMISSIS-, con cancellazione del ricorrente, -OMISSIS-.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, -OMISSIS-, con richiesta cautelare di reinserimento urgente -OMISSIS-
Vista la nota di trasmissione della relazione -OMISSIS-, con la quale il Ministero della salute ha riferito sull’affare in oggetto;
Visto il parere interlocutorio del-OMISSIS-;
Vista la nota ministeriale di adempimento -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni formulate da parte della difesa del ricorrente;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
-OMISSIS-, ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento con cui il Ministero della salute -OMISSIS-, recante “-OMISSIS-”, nella parte in cui obbliga al -OMISSIS- dall’ambito di applicazione del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
All’uopo ha dedotto:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.lgs 9 aprile 2008, n.81;-OMISSIS-. Afferma il ricorrente che la previsione normativa richiamata ha inteso, da un lato, rimettere alla discrezionalità del privato datore di lavoro la nomina del professionista nei casi ivi non contemplati, dall’altro porre un criterio nella scelta dello stesso, elencando una serie di requisiti minimi che il medico deve possedere per svolgere l’attività, tra cui l’aver conseguito -OMISSIS-. In tutte le ipotesi in cui non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di avvalersi della collaborazione di un “-OMISSIS-”, la scelta del professionista può anche non essere