Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-04-16, n. 201802258

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-04-16, n. 201802258
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802258
Data del deposito : 16 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2018

N. 02258/2018REG.PROV.COLL.

N. 00760/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2018, proposto da:
Serenity S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R T, A P e L F L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza della Marina 1;

contro

Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V M e G D Vgottini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Antonio Bertoloni 44;

nei confronti

Essity Italy S.p.A. (già SCA Higiene Products S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Milena Conti in Roma, via Fossato di Vico, 10;
Centro Servizi Anziani, Casa del Sorriso di Badia Polesine, Casa di Riposo San Giorgio, Ipab Andrea Danielato, Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson, Casa di Riposo F. Beggiato, Casa Albergo per Anziani, Centro Servizi per Anziani Pietro e Santa Scarmignan, Centro Servizi Anziani di Monselice, Casa di Soggiorno e Pensionato della Citta' Murata, Casa di Riposo A. Galvan, Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini, Ipab Centro Servizi Residenza S. Pio X - non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 00973/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento della determina del 25 luglio 2017, con la quale il direttore del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella ha aggiudicato a SCA HYGIENE PRODUCTS s.p.a. la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza a minori impatti ambientali ed il servizio aggiuntivo di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella e della Essity Italy S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. G P e uditi per le parti gli avvocati L F L, Marco Petitto su delega di G D Vgottini e Leonardo Salvemini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con determinazione a contrarre n. 2891 del 23 maggio 2017, il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella - in qualità di stazione appaltante per conto degli svariati enti riuniti in convenzione meglio indicati in epigrafe - ha bandito una procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore, per la fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza a minori impatti ambientali ed il servizio aggiuntivo di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita.

2. Il sistema di attribuzione dei punteggi – ricalcato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla metodologia applicativa del “confronto a coppie” – ha previsto un massimo di 70 punti per l’elemento qualità e di 30 punti per l’elemento prezzo.

3. La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore di Sca Hygiene Products S.p.a. (l’odierna Essity Italy S.p.a.).

4. Serenity S.p.a., seconda classificata nella graduatoria di merito, ha contestato l’esito della gara unitamente agli atti regolativi della medesima, a tal fine deducendo che:

I) il criterio di attribuzione del punteggio per il parametro “Qualità dei prodotti” si connota per estrema genericità e indeterminatezza e, in quanto tale, risulta inidoneo a circoscrivere la discrezionalità della commissione giudicatrice;
e ciò anche perché il disciplinare omette di fornire indicazioni in ordine alla ponderazione da attribuire ai vari “indicatori” di qualità, rispetto ai quali non viene determinato alcun sub-criterio e/o sub-peso e/o sub-punteggio, in aperta violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016;

II) il Presidente della Commissione di gara, dott. G A P, è in una posizione di incompatibilità con tale ruolo, avendo ricoperto contestualmente gli incarichi di direttore dell’ente e di responsabile unico del procedimento ed avendo approvato gli atti della procedura, indetto la gara, fornito i chiarimenti in ordine al contenuto della legge di gara, nominato la commissione, approvato i risultati della procedura e disposto l’aggiudicazione;

III) la commissione di gara, dopo aver aperto e visionato, nella seduta pubblica del 5 luglio 2017, la busta contenente l’offerta tecnica, e quindi anche le schede tecniche dei prodotti riportanti le caratteristiche e le capacità di assorbimento di ciascun ausilio, nella seduta riservata dello stesso giorno ha deciso di valutare solo alcuni dei prodotti che il disciplinare aveva previsto di utilizzare ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo. Sono stati così violati i principi di trasparenza dell’azione amministrativa che impongono che la fissazione dei criteri selettivi per la valutazione delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime ed essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza dei contenuti tecnici di dette offerte, pena l’alterazione delle condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti;

IV) il verbale delle operazioni effettuate dalla commissione di gara, pur contenendo le tabelle triangolari del confronto a coppie, non dà contezza dell’esito del confronto effettuato con riferimento ad ognuno dei parametri di valutazione presi in considerazione dal disciplinare di gara;
l’insufficiente verbalizzazione non consente, quindi, di percepire l’iter logico seguito dalla commissione nel valutare la qualità degli ausili per incontinenti in relazione ai singoli “indicatori” di qualità, tanto più in assenza di predefiniti subcriteri o subpunteggi in grado di orientare e rendere intellegibile la ponderazione del parametro della qualità.

5. Nel contraddittorio con il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella e la Sca Hygiene Products s.p.a., il Tar Veneto ha definito il giudizio con la sentenza di rigetto n.973/2017, pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e così motivata:

- il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente offerto alcuna prova in ordine alla concreta lesione subìta nella valutazione della propria offerta, né alcun principio di prova per dimostrare che, nel contesto di una procedura emendata dai segnalati vizi, l’esito della procedura di gara avrebbe potuto volgersi in suo favore.

In ogni caso, la previsione normativa di cui all’art. 95, comma 8, d.lgs n.50/2016 è parsa ai primi giudici rispettata, poiché l’art. 5 del disciplinare di gara ha ripartito il punteggio secondo un parametro “Qualità” e un parametro “Prezzo”, suddividendo il parametro “Qualità” nelle due subcategorie A.1 “Qualità dei prodotti” e A.2 “Progetto di servizio post vendita” ed operando una ulteriore sottodivisione della categoria A.1 in sette subcategorie, ciascuna con l’indicazione del relativo punteggio massimo;

- il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato in quanto alla stregua della più recente formulazione dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n.50/2016 (applicabile al presente giudizio ratione temporis) “ la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura ” e, nel caso di specie, non è stata fornita concreta dimostrazione della posizione di incompatibilità tra le funzioni di RUP e di Presidente della Commissione di gara;

- con riguardo al terzo motivo, il fatto che la Commissione di gara, per ogni prodotto, si sia limitata a valutare solo alcune taglie, non è stato ritenuto significativo di una omessa valutazione da parte della Commissione di tutti o di una parte dei prodotti in gara;

- infine, con riferimento al quarto motivo, il metodo del cd. confronto a coppie è stato inteso come inconciliabile con una motivazione di tipo letterale, estrinsecandosi lo stesso in complessivi e sintetici giudizi espressi da ciascun Commissario nel raffronto relativo tra due prodotti, non necessitanti quindi di una più analitica motivazione riferita a ciascun criterio valutativo.

6. La pronuncia di primo grado è stata impugnata sulla base di una reiterazione dei motivi di primo grado ampliati e integrati da elementi di critica alla motivazione adottata dal Tar.

7. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio, per resistere alle deduzioni e alle istanze di parte appellante, il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella e la società Essity Italy s.p.a. (già SCA Hygiene Products S.p.a.).

8. In assenza di istanze cautelari, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 5 aprile 2018.

DIRITTO

1. In relazione al primo e al quarto motivo di doglianza, tra di loro connessi e quindi esaminabili unitariamente, viene in rilievo il seguente sistema di attribuzione dei punteggi, posto a base della selezione.

Il disciplinare di gara (art. 5), ha ripartito il punteggio per il parametro qualitativo (sino a 70 punti) nelle due subcategorie A.1 “Qualità dei prodotti” e A.2 “Progetto di servizio post vendita”.

A sua volta, la subcategoria A1 è stata suddivisa in sette voci: sei corrispondenti ad altrettante tipologie di prodotti (pannoloni sagomati, pannoloni tipo mutandina con adesivi, pannoloni con cintura, traverse, salviette monouso e bavaglie) e una riferita alla completezza delle taglie dei pannoloni. Ad una ognuna delle sette voci è stato assegnato un limite massimo di punteggio attribuibile e un coefficiente variabile da 0 a 1, ottenuto con il confronto a coppie.

La valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti è stata rapportata ai seguenti “indicatori” di qualità, provi di coefficienti ponderali o numerici: « parametri di personalizzazione, assorbenza, assenza di “fuoriuscite”, comfort e salute per la pelle, capacità di mantenere il corretto posizionamento, facilità nel far indossare e nel rimuovere, fattori estetici e discrezione, autonomia ».

Infine, la procedura di gara ha previsto anche un “Protocollo prove” (cui rimanda l’art. 5 del disciplinare) - cui attenersi per l’elaborazione della valutazione.

1.1. Oggetto di censura da parte appellante è l’assenza di più specifiche indicazioni sia in ordine alle singole referenze (distinte per livello di assorbenza e taglia) di ciascuna tipologia di prodotti da sottoporre a valutazione;
sia in ordine alla mancata ponderazione dei vari “indicatori” di qualità, ai quali non risulta associato alcun sub-peso e/o sub-punteggio.

Tale carenza, a detta dell’appellante apertamente confliggente con il disposto dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, avrebbe consegnato alla commissione di gara una indeterminata discrezionalità valutativa, per effetto della quale si sarebbe consumata, nel confronto a coppie, una ingiustificata sottovalutazione dell’offerta di Serenity S.p.a..

Dunque, il punto focale della censura - reiterata in appello e non coperta da giudicato - è appunto quello della mancata predeterminazione del peso di ciascuno degli ulteriori subcriteri (gli “indicatori” di qualità), ritenuta necessaria per poter affermare l'idoneità delle indicazioni della lex specialis a rendere esaustiva, sotto il profilo motivazionale, l'attribuzione del solo punteggio numerico.

1.2. Il Tar ha dichiarato inammissibile (oltre che infondato) il primo motivo di doglianza, stante la mancata dimostrazione da parte ricorrente di un diverso e a lei più favorevole esito della gara che si sarebbe potuto determinare in assenza dei lamentati vizi nella legge di gara.

Analoga eccezione di inammissibilità viene sollevata dalla difesa della controinteressata, anche sotto il profilo della novità della censura rispetto alle conclusioni rassegnate in primo grado (si veda la memoria depositata il 19.3.2018).

1.3. Il Collegio innanzitutto dissente da tale ultimo rilievo e tal fine osserva che nelle conclusioni del ricorso di primo grado la società ricorrente aveva invocato (con la prima censura) l’annullamento della lex specialis e la conseguente riedizione della gara (nelle domande conclusive dell’atto introduttivo si invoca il ristoro in forma specifica mediante il rinnovo della gara – pag. 13 e 15).

1.4. Fugato ogni dubbio sull’asserito carattere inedito della domanda, occorre aggiungere, sotto il profilo della sussistenza di un valido interesse ad agire posto a suo fondamento, che la riedizione della gara, in esito all’annullamento della lex specialis , risulta in astratto circostanza certamente idonea a restituire alla parte appellante l’opportunità di ottenere il bene della vita conteso, così da configurare in capo alla stessa ricorrente una aspettiva di tipo “strumentale”, positivamente apprezzabile, in termini di attualità e concretezza, ai fini del favorevole scrutinio di ammissibilità della domanda.

1.5. Sulla tematica in esame questa Sezione ha già osservato che:

- allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l'onere di fornire alcuna prova di resistenza (si vedano, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 2.3.2018, n. 1312 e 5 marzo 2018, n. 1335;
Id., sez. VI, 1.4.2016, n. 1288);

- ciò è tanto più vero nella ipotesi in cui oggetto di censura è lo stesso assetto di regole disciplinari sulla cui base si è svolta la selezione, in particolare laddove dette regole rendano scarsamente intelligibili (e quindi non criticabili) gli esiti del confronto competitivo;

- l’utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella, già evidenziata, della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. sentenza Puligienica, Corte di giustizia Ue, grande sezione, 5 aprile 2016, C-689/13).

1.6. Resta da aggiungere che una prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara – nei termini evocati dalle parti resistenti e condivisi dal Tar – risulterebbe esigibile nell’ipotesi in cui l’accoglimento dell’impugnativa prefigurasse un annullamento parziale della gara e una rinnovazione della stessa mediante rivalutazione delle offerte già formulate. A fronte di un siffatto svolgimento del giudizio, sarebbe certamente onere della parte ricorrente dimostrare il proprio interesse all’azione, allegando elementi attestanti un plausibile esito a sé favorevole delle successiva fase valutativa delle offerte.

Diverso è il caso in cui l’accoglimento del ricorso abbia un effetto di radicale caducazione della gara, tale da rendere del tutto imprevedibili gli scenari della futura e rinnovata competizione: in una tale evenienza, la prova di resistenza risulterebbe vana se riferita alla vecchia gara, e del tutto astratta e congetturale se rapportata ad una nuova procedura della quale si ignorano i contenuti minimi di riferimento.

1.7. Va altresì respinta l’eccezione di tardività dell’impugnativa, argomentata sulla base dell’assunto per cui ogni contestazione inerente le regole della procedura (o la composizione della Commissione) dovrebbe essere fatte valere attraverso l’impugnazione immediata della lex specialis .

Sul punto è sufficiente osservare che il caso in esame esula dalla casistica in relazione alla quale è stato elaborato il criterio della diretta e immediata impugnabilità del bando (per una illustrazione della portata del principio si veda Cons. St., sez. III, ordinanza 7 novembre 2017, n. 5138).

1.8. Appurata l’ammissibilità della censura, nel merito della stessa è decisivo sottolineare come il disciplinare, pur ripartendo il punteggio in relazione alle diverse tipologie di prodotti, non abbia assegnato alcuno specifico peso ponderale alle caratteristiche tecniche ( melius , “indicatori” di qualità) sulla cui base andava condotto il confronto delle offerte.

L’elencazione (contenuta nel disciplinare) degli aspetti tecnici su cui concentrare l’attenzione non è infatti accompagnata da alcuna informazione in ordine a come valorizzare i singoli “indicatori” di qualità e all’incidenza (numerica o di altro tipo) da conferire loro. Né tale indicazione è ricavabile dal capitolato o dal documento “Protocollo Prove”.

Ne deriva che la sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione non consente di comprendere sotto quale specifico profilo tecnico un prodotto sia stato ritenuto preferibile o meno rispetto agli altri (cfr., in termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 5 luglio 2016, n. 193).

Più chiaramente, l'espressione, da parte della commissione, del giudizio tecnico mediante la mera indicazione numerica per il singolo prodotto, senza nulla specificare quanto ai sottoelementi – in mancanza di una compiuta individuazione, in termini di rispettivo peso, di tutti criteri valutativi specificati - da un lato non consente di giustificare l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica e, dall'altro, impedisce una effettiva ricostruzione dell'iter logico seguito nella verifica delle offerte dal punto di vista tecnico.

In tal modo, risulta violata la logica comparativa che sovraintende la modalità del confronto a coppie, il quale nel caso di specie si è quindi risolto nell’affermare apoditticamente la superiorità di un prodotto sull’altro, senza alcuna intellegibile specificazione delle ragioni e delle caratteristiche tecniche che hanno determinato tale giudizio di preferenza.

Del resto, per costante giurisprudenza nel confronto a coppie la motivazione può ritenersi insita nei punteggi, purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa.

1.9. Il profilo di criticità segnalato dalla parte appellante e oggetto del primo motivo di appello attiene alla lex specialis e come tale integra “un vizio a monte della procedura”. Ne consegue che l’annullamento del disciplinare comporta la caducazione dell’intera procedura, che dovrà essere rinnovata dalla stazione appaltante, nell’osservanza dei rilievi qui svolti.

2. Anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento.

2.1. Si tratta di censura chiaramente determinata nei suoi elementi costitutivi e ricalcata su affermazioni di principio già vagliate dalla giurisprudenza (Ad, Plen. 13/2011). Va quindi respinta l’eccezione di inammissibilità per genericità della doglianza sollevata dalla parte controinteressata con memoria del 19.3.2018.

2.2. Nel merito, dalla lettura dei verbali di gara si evince che la Commissione: nella seduta pubblica del 5 luglio 2015 (di cui al verbale n. 1) ha aperto la busta B (documentazione tecnica) per effettuarne un “ esame volto alla elencazione della documentazione tecnica depositata ” e per “ constatarne la regolarità ”;
nella successiva seduta riservata del medesimo 5 luglio, ha convenuto sulla opportunità di valutare (sottoponendoli al “ protocollo prove ”) solo i prodotti corrispondenti ai nn. 3, 8, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 50, 51, 63, 64 e 68;
infine, nella “seduta riservata” del 10 luglio 2017, ha deciso di “ consultare le schede tecniche dei prodotti (…) ”.

2.3. Da tale modus agendi , l’appellante desume la consumata violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza, sotto lo specifico profilo per cui la fissazione dei criteri selettivi e delle modalità di valutazione delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime, ovvero deve essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza dei contenuti tecnici di dette offerte.

2.4. La doglianza è fondata.

È pacifico, innanzitutto, che la scelta dei prodotti da valutare sia stata orientata dal duplice criterio della taglia e del livello di assorbenza: i numeri di prodotti selezionati come valutabili riflettono queste due caratteristiche.

2.5. Per vagliare la legittimità di tale operazione occorre ricordare che il limite dell’apertura delle offerte assume nelle gare pubbliche una latitudine molto ampia, preclusiva della fissazione di inediti criteri di giudizio ovvero di modalità di valutazione delle offerte che non siano mera esplicitazione di regole procedurali già fissate: l’ampia portata del divieto è volta ad intercettare l’altrettanto esteso rischio che la regolarità del procedimento valutativo e l'oggettiva imparzialità del risultato possano essere compromessi dalla sola possibilità di conoscenza delle offerte e dalla conformazione delle modalità di valutazione ai caratteri specifici delle offerte conosciute (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2343).

2.6. La ratio della cesura temporale coincidente con l’apertura delle buste contenente le offerte tecniche è dunque quella di evitare che l’acquisita conoscenza delle offerte possa costituire elemento potenzialmente deviante dei giudizi e dell’operato della Commissione, consentendole di plasmare criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri peculiari delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese.

Una alterazione di tale tipo non può escludersi che possa realizzarsi anche attraverso una capziosa selezione delle tipologie di prodotti da valutare, poiché anche in tal caso viene in gioco una “modalità” di valutazione, ovvero una scelta che implica il restringimento o la focalizzazione del giudizio su un più selezionato ambito di elementi in gara.

2.7. Nel caso di specie, le risultanze di causa non consentono di accertare se la differenza di taglia e di livello di assorbenza possa avere privilegiato una offerta sulle altre, così da incidere sugli esiti del confronto tra prodotti: trattasi, in ogni caso, di questione irrilevante, posto che l’obiettivo del divieto in questione è proprio quello di evitare il solo potenziale e astratto pericolo di inquinamento del corretto incedere del procedimento valutativo;
e questo potenziale pericolo nel caso de quo non è fugato da evidenze chiare e inequivoche circa l’effettiva invarianza delle caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti al variare delle taglie sottoposte a giudizio.

2.8. Non convince neppure l'ulteriore eccezione della difesa delle resistenti, volta a porre in evidenza che la valutazione delle offerte tecniche è intervenuta solo nella seduta del 10 luglio 2017 e che nella precedente seduta del 5 luglio la Commissione si era limitata ad accertare l’elenco della documentazione tecnica allegata dai singoli concorrenti, sicché, essendo rimasta inviolata la segretezza del contenuto delle offerte, non si potrebbe giustificare alcun sospetto sulla imparzialità dei successivi giudizi valutativi.

In dissenso da tale considerazione occorre innanzitutto osservare che, per quanto risulta dai verbali di gara, la commissione, una volta aperte le buste, ne ha compiuto un “ esame ”, sia pure volto alla elencazione dei documenti allegati, di cui comunque è stata presa una sommaria visione. Dunque, la traccia testuale dei documenti di gara depone a favore di una prematura acquisizione di conoscenza da parte della Commissione del contenuto delle offerte tecniche.

In ogni caso, è dirimente osservare che l'attentato ai principi di imparzialità e trasparenza si verifica già con l'apertura delle buste, ossia con la mera possibilità di conoscenza delle offerte tecniche da parte della commissione, essendo ininfluente che quest'ultima ne abbia avuto effettiva contezza. Difatti, sulla base della già esaminata logica di preventiva anticipazione del rischio di alterazione dell’esito della gara, il mancato adempimento procedurale della preventiva fissazione delle modalità di valutazione dell'offerta è in sé idoneo ad inficiare tutti gli atti della procedura selettiva a prescindere dall'effettiva lesione patita dai concorrenti, trattandosi di regola posta a tutela di beni (la parità di trattamento tra operatori economici, ma anche l'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa) la cui lesione è difficilmente apprezzabile ex post a seguito dell'apertura delle buste (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13).

3. Conclusivamente, risultano fondati il primo e il terzo motivo di appello. Ne consegue che, assorbite le ulteriori censure, in riforma della sentenza impugnata, va disposto l’accoglimento del ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, la caducazione integrale della procedura di gara e la dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro nelle more stipulato con la parte aggiudicataria, sia pure limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.

4. L’istanza risarcitoria avanzata dalla parte appellante non può invece essere accolta, sia perché mancante della dimostrazione dell’asserito danno da ritardo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5197);
sia perché la caducazione degli atti di gara e la riedizione della procedura selettiva appaiono misure acconce a garantire piena soddisfazione all’interesse pretensivo dedotto in giudizio.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio.

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