Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211588

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211588
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211588
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11588/2022REG.PROV.COLL.

N. 04348/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4348 del 2018, proposto da:
Cerelia Sorgente Acqua Minerale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P C e R S, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Fedeli in Roma, via Caio Mario, 7;

contro

Comune di Vergato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella, 3;
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello unico per l'edilizia del Comune di Vergato, Regione Emilia Romagna, Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Angela Lipparini e Cristina Lipparini, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 234/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vergato e della Soprintendenza con il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L M;

Uditi, nell'udienza straordinaria del giorno 2 dicembre 2022, l’avv. P C per la parte appellante e l’avv. F G per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Cerelia Sorgente Acqua Minerale s.r.l., ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sez. II, n. 234 del 14 marzo 2018, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile dello sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune di Vergato recante l’ingiunzione della sospensione dei lavori e la demolizione del manufatto edilizio destinato alla captazione di acqua nel sottosuolo e relativa recinzione, siti nello stesso Comune, in località Cereglio, via Pradaneva s.n.c., foglio 19, mappale 55.

Il TAR ha respinto tutti i sei motivi proposti, respingendo, altresì, la domanda risarcitoria.

L’appello è affidato alla riproposizione dei motivi formulati in primo grado.

Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il Comune di Vergato, che ha depositato memoria difensiva, e, con atto di stile, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

In vista della trattazione del ricorso le parti hanno depositato memorie conclusive e repliche.

In particolare, la società appellante nella memoria conclusiva ha, inter alia , rappresentato che dopo la notifica dell’atto di appello, il Comune ha adottato la delibera consiliare n. 5 del 23 gennaio 2019 con cui ha affermato:

- che l’impianto di sollevamento non ricade in zona soggetta a vincoli;

- che le opere sono di pertinenza mineraria e il relativo mantenimento non contrasta con interessi urbanistici o ambientali;

- che sussiste, dunque, l’interesse pubblico alla conservazione delle stesse.

Malgrado tale delibera, la società appellante ha manifestato comunque interesse alla decisione evidenziando che la suddetta delibera avrebbe valore sospensivo dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

Quanto alla richiesta risarcitoria, invece, considerato che non si è dovuto procedere alla demolizione delle opere contestate, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla relativa pronuncia.

Il Comune appellato ha evidenziato che l’intervenuta delibera del Consiglio comunale determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, poiché l’opera non sarà oggetto di demolizione.

All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso di primo grado.

Il giudizio ha ad oggetto l’ordinanza del Responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Vergato n. 31/2017 recante l’ingiunzione della sospensione dei lavori e la demolizione del manufatto edilizio destinato alla captazione di acqua nel sottosuolo e relativa recinzione, siti nello stesso Comune, in località Cereglio, via Pradaneva s.n.c., foglio 19, mappale 55.

Le ragioni del provvedimento ripristinatorio risiedevano nella (presupposta) carenza del titolo abilitativo, nell’avvenuta realizzazione delle opere su proprietà altrui, nella sussistenza del vincolo forestale previsto dal PSC approvato in data 29 gennaio 2016 e nella circostanza che l’area risulta assoggettata alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004.

Con la delibera n. 5 del 23 gennaio 2019 il consiglio comunale di Vergato, premessi tutti i fatti della presente causa e rilevato che in data 4 maggio 2018 l'Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia (ARPAE), Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Bologna ha inviato al Comune una nota in cui evidenzia che:

« - le opere oggetto del provvedimento demolitorio costituiscono pertinenza mineraria, in quanto, similmente al criterio di "tutela assoluta", previsto per le acque destinate al consumo umano all'art. 94 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, è stata installata a completamento dell'opera mineraria, come protezione delle acque minerali in prossimità del loro punto di prelievo;

- la coltivazione delle acque minerali ha ad oggetto una risorsa economica di proprietà pubblica e che l'art. 826 dei Codice Civile ha compreso, in via generale, le miniere nel patrimonio indisponibile dello Stato "quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo”;

- nel novero delle miniere rientrano, ai sensi dell'art 2 del Regio Decreto n. 1443 del 29.07.1927, le acque minerali e termali;

- la materia si inserisce in un contesto di governo pubblicistico che tiene conto dell'interesse pubblico perseguito dall'istituto della concessione mineraria che è quello del razionale sfruttamento dei giacimenti e, per quanto attiene nello specifico le acque minerali, anche dell'utilizzo industriale delle acque prodotte », ha dichiarato « la sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere edilizie in area sita in Vergato (Bo), Località Cereglio, Via Pradaneva snc, area catastalmente identificata al Foglio 19 Mappale 55, e oggetto di Ordinanza n. 31.2017 emessa dallo Sportello Unico per l'Edilizia(SUE) in data 09.11.2017 prot. n. 01099, e che le stesse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici o ambientali » dando indirizzo al Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia « di non procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi come previsto dall'Ordinanza n. 31.2017 emessa dallo Sportello Unico per l'Edilizia(SUE) in data 09.11.2017 prot. n. 01099 » demandando allo stesso l'esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto.

Rileva il Collegio che, con tale delibera, il Comune ha posto nel nulla l’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado e le conseguenti statuizioni del TAR.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso di primo grado.

3. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate nei confronti della Soprintendenza;
mentre vanno poste a carico del Comune di Vergato in ragione della soccombenza virtuale.

Invero, con la citata delibera n. 5 del 23 gennaio 2019 il Comune ha, di fatto, annullato le proprie determinazioni precedenti facendo conseguire alla società il bene della vita al quale aspirava.

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