Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-18, n. 202309060
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 09060/2023REG.PROV.COLL.
N. 09492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9492 del 2022, proposto da
Unione Industriali di PO - Confindustria PO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA Bruno, C.L.A.A.I. - Associazione dell'Artigianato e della Piccole e Media Impresa della Provincia di PO, FA - Federazione Provinciale dell'Artigianato di PO, C.N.A. - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, FA - Federazione Provinciale dell'Artigianato di PO, Confesercenti, Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata Campania, Confcooperative Campania, non costituiti in giudizio;
A.I.C.A.S.T. – Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7227/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di A.I.C.A.S.T. – Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Thomas Mathà e udito per le la Regione Campania l’avvocato Massimo Consoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello n.r.g. 9492/2020 l’Unione Industriale di PO – Confindustria PO ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di PO, Sez. I, 22 novembre 2022 n. 7227, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n.r.g. 4224/2021), proposto in primo grado dalla medesima Unione Industriale PO ai fini dell’annullamento dei provvedimenti della Regione Campania del 2021 con i quali è stata esclusa l’Unione dalle procedure sostitutive di nomina dei rappresentati in seno al Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di PO (in breve: Camera di Commercio), mentre è stato accolto il ricorso di A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, che aveva impugnato (con ricorso introduttivo) il provvedimento della Regione Campania riguardante l’annullamento in autotutela di questi provvedimenti e (con motivi aggiunti) il provvedimento regionale (decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 20 aprile 2022, n. 58) riguardante la nomina di due consiglieri (il sig. CO AM, in rappresentanza nel Settore Servizi alle Imprese dell'Unione Industriali di PO, ed il sig. MA Bruno, in rappresentanza nel Settore Servizi alle Imprese dell'Unione Industriali di PO).
2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio, nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- in seguito alle dimissioni di quattro Consiglieri della Camera di Commercio di PO (in quota dell’Unione Industriali della Provincia di PO) la Regione Campania con nota del 31.05.2021 prot. 289949 invitava l’Unione Industriali a designare i soggetti in sostituzione dei componenti dimissionari;
- tale designazione avveniva con delibera del Consiglio di Presidenza dell’Unione Industriali di PO del 15.6.2021, comunicata alla Regione con nota del 17.6.2021 prot. 542, che gli uffici regionali ritenevano però tardiva. La Regione inviava pertanto la nota del 14.7.2021 prot. 372853 per l’avvio del procedimento di esclusione della organizzazione in parola dalle procedure sostitutive dei rappresentati in seno al Consiglio Camerale;
- con lettera del 2.7.2021, prot. 616, l’Unione Industriali ribadiva la tempestività della designazione e riteneva il termine rilevato dalla Regione come non perentorio (a prosieguo anche con pec del 6.7.2021 prot. 652 e del 15.7.2021 prot. 652);
- la Regione confermava la propria posizione con nota del 3.9.2021, prot. 438689, anche in quanto l’Avvocatura Regionale con parere del 23.8.2021 prot. 424347 aveva avvallato tale opinione;
- i provvedimenti sono stati gravati dall’Unione Industriali di PO con ricorso innanzi al TAR Campania (n.r.g. 4224/2021);
- successivamente, la Regione Campania - con nota del 20.1.2022, prot. 30608, ritirava le note in autotutela in base ad “ un’errata indicazione presente nella nota PG/2021/289949 del 31.5.2021 ” e riformulava – rimettendoli così anche in termini – all’Unione la richiesta per solo 3 e non 4 designazioni (SETTORE TRASPORTI E SPEDIZIONI: designazione di n. 1 consigliere in sostituzione della dott.ssa Felicetta Stanco, dimissionaria; SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE: designazione di n. 2 consiglieri in sostituzione dei dott.ri Volpe Giorgio e AM CO, dimissionari); per il restante Settore INDUSTRIA, in sostituzione della dott.ssa Di Martino, è stato richiesto il nominativo in sostituzione al rappresentante ACEN-CLAAI-CNCONFARTIGIANATO-UNIONE INDUSTRIALI DI NAPOLI;
- con ricorso dinanzi al TAR della Campania (n.r.g. 1237/2022) AI impugnava tale nota del 20.1.2022 nella parte in cui la Regione Campania aveva annullato i precedenti atti di esclusione dell’Unione Industriali dalla procedura sostitutiva (con contestuale invito alla stessa alla designazione di n. 3 consiglieri sostituti per i settori di propria competenza);
- la Regione Campania con provvedimento del 20.4.2022, n. 58 provvedeva alla nomina dei Consiglieri della Camera di Commercio di PO (MA Bruno in rappresentanza del Settore Servizi alle Imprese dell’Unione Industriali di PO; CO AM in rappresentanza nel settore Servizi alle Imprese dell’Unione Industriali di PO; IG AT in rappresentanza nel Settore Trasporti e Spedizioni dell’Unione Industriali; Alessandra Di Martino dell’Apparentamento ACENCLAAI,CN, FA ed Unione Industriali-Confindustria PO, per il Settore Industria);
- tale nomina veniva gravata da AI con motivi aggiunti nel giudizio n.r.g. 1237/2022;
- il TAR adito, con la sentenza 22 novembre 2022 n. 7227, riunendo i due ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva:
a) respingeva il ricorso proposto dall’Unione Industriale ritenendo “ che tali disposizioni depongano univocamente nel senso che, una volta decorso il termine entro il quale le associazioni di categoria ovvero gli apparentamenti devono esprimere le proprie designazioni, il relativo potere passi alle altre associazioni di categoria che seguono nel grado di rappresentatività, ciò all’evidente fine di garantire la tempestiva nomina o sostituzione dei consiglieri dimissionari per assicurare la continuità di funzionamento dei consigli, ritenuta dal Legislatore di primario interesse pubblico. Né può ritenersi che a tal fine occorra l’espressa previsione della perentorietà del termine, atteso che il tenore delle disposizioni menzionate è chiaro nel sancire la perdita del potere di designazione e l’esclusione dal procedimento dell’associazione, non rilevando la circostanza che la designazione ‘surrogatoria’, da parte cioè dell’associazione immediatamente seguente in quanto a rappresentatività, non sia nel frattempo intervenuta. ” Ne rilevava, secondo il TAR, che “ l’atto oggetto di ritiro da parte della Regione dovesse considerarsi endo-procedimentale con la conseguenza che il provvedimento di ritiro regionale del 20 gennaio 2022 impugnato con il ricorso introduttivo non potrebbe inquadrarsi tra i provvedimenti di autotutela e non soggiacerebbe alle relative regole. Rileva in contrario che il provvedimento di ritiro ha generato un arresto del procedimento che avrebbe dovuto condurre la ricorrente AI ad esprimere le proprie designazioni secondo la disciplina sopra menzionata e deve quindi