Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-07, n. 201502281

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-07, n. 201502281
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502281
Data del deposito : 7 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07226/2012 REG.RIC.

N. 02281/2015REG.PROV.COLL.

N. 07226/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7226 del 2012, proposto da A G M, rappresentato e difeso dall'avv. N C, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato Segreteria della Sezione, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 01547/2012, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della sospensione dal servizio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il consigliere B R P e uditi per le parti l’avv. Cerana e l’ avvocato, dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Toscana l’ing. A G M, Direttore Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impugnava il decreto del 4 aprile 2011, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi in relazione a fatti per i quali, con sentenza in primo grado, era stato condannato per il reato di truffa continuata e aggravata in danno dello Stato. La sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale di Novara il 22 marzo 2007, era stata poi parzialmente riformata in appello con la concessione della sospensione condizionale della pena, mentre il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.

Con sentenza n. 1547 del 2012 il T.A.R. riconosceva infondati i motivi di violazione degli artt. 37, comma 2, e 10 del C.C.N.L. di categoria del 5 aprile 1996, relativi al termine di 20 giorni per dare inizio all’azione disciplinare a partire dalla conoscenza dei fatti ritenuti rilevanti ai predetti effetti, e dava rilievo – a fronte di un giudizio penale derivante da tre distinti procedimenti a carico dell’inquisito - all’art. 13, comma 2, che prende in considerazione il momento di conoscenza della sentenza di condanna quale dies a quo per l’esercizio, entro 180 giorni, dell’ azione disciplinare

Dichiarava, inoltre, non meritevoli di accoglimento i motivi volti a negare la sussistenza in fatto degli estremi di responsabilità disciplinare agli effetti della sanzione inflitta.

Avverso la sentenza del T.A.R. l’ing. Marchese ha proposto atto di appello e ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo nei motivi di legittimità articolati in primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’ Interno opponendosi, con memoria depositata il 18 ottobre 2012, all’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 25 marzo 2015 il

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