Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-04, n. 202408770

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-04, n. 202408770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408770
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2024

N. 08770/2024REG.PROV.COLL.

N. 04339/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2019, proposto dalle signore
M M, in qualità di erede della signora A F P, S P e L V P, in qualità di eredi della signora A F P e del signor A P, rappresentati e difesi dagli avvocati M M e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio e domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Morciano di Leuca, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 1577/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2024 il Cons. Carmelina Addesso;

Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La signora A F P chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso per l’annullamento del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con delibera di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 nella parte in cui sono stati individuati il vincolo boschivo e la relativa area di rispetto su alcune particelle di sua proprietà, ricadenti in agro del Comune di Morciano di Leuca.

2. Con il ricorso di primo grado la signora P contestava la legittimità delle previsioni vincolistiche del piano in quanto l’area di sua proprietà non avrebbe le caratteristiche naturalistiche e fenomeniche per essere qualificata come superficie boschiva, soggetta a tutela ex lege .

3. Il TAR adito respingeva il ricorso, ravvisando tutti gli elementi normativamente richiesti ai fini della qualificazione dell’area in questione quale area boscata.

4. La ricorrente chiede la riforma della sentenza per le seguenti ragioni:

I. Eccesso di potere erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Carenza istruttoria. Violazione art. 2 co. 6 dlgs n. 227/2001.Violazione art. 412 co. 1 lett. g) d. lgs n. 42/2004 .

II. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e carenza istruttoria anche sotto altro profilo .

5. Con ordinanza n. 1666/2024 è stata dichiarata l’interruzione del processo per morte dell’appellante.

6. In data 14 maggio 2024 il giudizio è stato riassunto dalle eredi della signora P, le signore M M, S P e L V P (queste ultime anche in qualità di eredi del signor A P, a sua volta erede della signora A F P).

7. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia in resistenza all’appello.

8. Si è, altresì, costituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

9. All’udienza si smaltimento del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

10. L’appello

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi