Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-01, n. 202207632

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-01, n. 202207632
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207632
Data del deposito : 1 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2022

N. 07632/2022REG.PROV.COLL.

N. 00157/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2022, proposto dalla società Tonini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il comune di Sestu, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della società Ipas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della ditta Publiseria 2001 di Serventi Silla, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 701 del 14 ottobre 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Sestu e della società Ipas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2022 il consigliere A V e uditi per le parti gli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati N M e N M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio è rappresentato da:

a) la determinazione del comune di Sestu, 2 novembre 2020 prot. n. 33500, recante la rettificazione in autotutela del provvedimento del medesimo comune, in data 27 febbraio 2020, con cui era stata dichiarata la decadenza della ditta Pubbliseria dalle autorizzazioni – rilasciate con i provvedimenti unici n. 8 del 12 febbraio 2019, n. 17 del 19 aprile 2019 e n. 29 del 17 luglio 2019 – alla installazione di impianti pubblicitari, stante il mancato esercizio degli impianti medesimi nei termini previsti dall’art. 35 delle n.t.a. del piano generale degli impianti pubblicitari;

b) il verbale della conferenza di servizi dell’11 dicembre 2020 nella parte in cui, a fronte della richiesta della ditta Tonini, in data 24 giugno 2020, di essere autorizzata a esercitare 40 impianti pubblicitari, ne ha autorizzati solo 14, gli unici risultati disponibili dopo la rettificazione del 2 novembre 2020.

1.1. In particolare, riassumendo in cronologico la vicenda procedimentale e processuale, si rileva quanto segue:

i ) con provvedimenti unici Suape n. 8 del 12 febbraio 2019, n. 17 del 19 aprile 2019 e n. 29 del 11 luglio 2019, la ditta Publiseria 2001 otteneva titoli per l’installazione di n. 175 impianti per la cartellonistica pubblicitaria nel territorio del comune di Sestu;

ii ) con atto del 17 gennaio 2020 la società Ipas s.p.a. acquistava dalla ditta Publiseria 2001 il ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di installazione di impianti di cartellonistica pubblicitaria e di arredo urbano, in seguito provvedendo a comunicare al Suape del comune di Sestu il subentro ai menzionati titoli;

iii ) con provvedimento del 27 febbraio 2020, il comune di Sestu dichiarava decadute dette autorizzazioni a causa della mancata installazione dell’impianto entro 60 giorni dal rilascio delle stesse, secondo il termine stabilito dall’articolo 35 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari;

iv ) avverso il provvedimento di decadenza la società Ipas proponeva ricorso davanti al T.a.r. Sardegna (r.g. n. 308/2020), articolando i seguenti quattro motivi di ricorso:

a) “ Violazione di legge: errata interpretazione ed applicazione dell’art. 7, 10 L. 241/90. Eccesso di potere anche sotto la forma di sviamento ”, con cui si deduceva in relazione al fatto che non era stato avviato alcun procedimento amministrativo al quale la Ipas s.p.a. avrebbe dovuto essere invitata;

b) “ Violazione di legge. Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 3 L.241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti ”, secondo cui la motivazione sarebbe frutto di una istruttoria carente e contraddittoria, non tenendosi conto del reale stato dei luoghi e richiamando i titoli in termini contraddittori;

c) “ Violazione di legge. Violazione art. 35 Norme Tecniche di attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Sestu. Violazione LR Sardegna 24 del 20.10.2016. Errore di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti ”, relativo alla sostanziale inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 35 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera n. 42 del 21 febbraio 2012;

d) “ Violazione di legge. Eccesso di poter per violazione del principio del corretto e buon andamento della pubblica amministrazione con riferimento all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del principio della libertà dell’iniziativa economica privata con riferimento all’art. 41 della Costituzione e art. 3 Cost. ”;

v ) in data 24 giugno 2020, la ditta Tonini s.r.l presentava presso il Suape del comune di Sestu una dichiarazione autocertificativa unica per l’installazione di n. 40 impianti per la cartellonistica pubblicitaria con varie ubicazioni;

vi ) in data 30 giugno 2020 veniva indetta una conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, che, nella seduta del 25 agosto 2020, decideva di rinviare i lavori, anche alla luce del contenzioso in essere;

vii ) il comune di Sestu, con provvedimento del 2 novembre 2020, prot. 33500, recante “ Rettifica Provvedimento del 27.02.2020 di Dichiarazione di decadenza di impianti pubblicitari autorizzati con i provvedimenti n. 8 del 12/02/2019, n. 17 del 19.04.2019 e n. 29 del 17.07.2019 - ditta

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