Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-14, n. 201401279

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-14, n. 201401279
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401279
Data del deposito : 14 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00452/2012 REG.RIC.

N. 01279/2014REG.PROV.COLL.

N. 00452/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Roma, via Sistina n. 121;



contro

Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03357/2011, resa tra le parti, concernente accertamento fenomeno di -OMISSIS- relativo a fattispecie di -OMISSIS- professionale - ris.danno


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con atto inoltrato per le notifiche il 23 dicembre 2011 e depositato lunedì 23 gennaio 2012 il signor -OMISSIS-, -OMISSIS-della -OMISSIS-, ha appellato la sentenza 23 giugno 2011 n. 3357 del TAR per la Campania, sede di Napoli, sezione sesta, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il suo ricorso diretto all’accertamento della sussistenza di una fattispecie di -OMISSIS- e, in subordine, di -OMISSIS- professionale, nonché della -OMISSIS- contratta a causa della condotta datoriale, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

i.- Nell’escludere in radice la stessa possibilità che i fatti dedotti integrassero un’ipotesi di -OMISSIS- o, quantomeno,-OMISSIS-o -OMISSIS-, il TAR ha recepito acriticamente le difese dell’Amministrazione resistente, ha distorto il significato di circostanze pacifiche e di comprovate emergenze probatorie, ignorando istanze istruttorie formulate per fornire idoneo corredo probatorio a quelle deduzioni da chiarirsi con le indagini instate.

Per cinque mesi l’appellante è rimasto privo di incarico e per circa tre mesi è stato messo in riposo forzato, senza compiti e senza una postazione di lavoro nello stesso ufficio dove fino a qualche mese prima svolgeva mansioni direttive confacenti al proprio grado. Da tali circostanze non è derivata una “mera frustazione delle aspettative o dei desiderata del ricorrente” nell’ambito di una normale riorganizzazione dell’ufficio, bensì un’inaccettabile mortificazione della dignità professionale, intesa come estrinsecazione della più generale dignità umana, tutelata e configurata come valore fondamentale dalla Costituzione e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, oltreché dell’art. 36 del d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782 (sull’impiego del personale), in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza e alla qualifica posseduta, e dell’art. 26 del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 (concernente le funzioni degli -OMISSIS- e degli -OMISSIS--OMISSIS-), stante il totale svuotamento dell’attività lavorativa assegnata nel periodo dal 14 marzo all’8 giugno 2009, senza che ciò trovi giustificazione nelle caratteristiche dell’attività lavorativa degli appartenenti alle forze dell’ordine.

Il TAR non ha svolto alcun approfondimento sull’azzeramento delle specifiche competenze connesse alla qualifica posseduta e della professionalità conseguita in circa quindici anni di servizio presso la -OMISSIS-della -OMISSIS-, liquidando il lamentato-OMISSIS-in considerazione della fondatezza delle ragioni sottese al provvedimento del gennaio 2009, non tempestivamente impugnato, delle cautele adottate al momento del rientro in servizio del ricorrente, della non apprezzabile durata degli effetti prodotti in concreto e della perdurante appartenenza del ricorrente stesso alla -OMISSIS-.

Tali argomentazioni sono errate e sviano da un obiettivo esame della questione in quanto:

- il provvedimento del 22 gennaio 2009 non è stato contestato perché è consentito all’amministrazione porre il dipendente in attesa di incarico, ma ciò non comporta la sospensione dell’attività lavorativa e non giustifica la mortificazione della dignità professionale e umana;

- non si comprende quali “cautele”sarebbero state adottate, visto che quando il 14 marzo 2009 ha ripreso servizio dopo la malattia è stato privato financo di postazione lavorativa e solo a seguito di intervento del rappresentante sindacale gli è stato consentito di condividere con altro una scrivania;

- l’arco temporale di azzeramento dell’attività, di circa tre mesi, e le modalità di tale azzeramento, con totale emarginazione ed isolamento, conduce a far ritenere apprezzabile la durata degli effetti prodotti in concreto dal -OMISSIS-;

- neppure si comprende come la perdurante appartenenza alla -OMISSIS-possa far escludere la sussistenza del -OMISSIS-;

- la realizzazione della fattispecie e del conseguente obbligo risarcitorio prescinde da qualsiasi elemento intenzionale o soggettivo, rilevando l’illecito contrattuale in sé ed il danno cagionato;

- il parametro dell’equivalenza formale delle mansioni in base al contratto collettivo è destinato a -OMISSIS-ere, lasciando spazio al-OMISSIS-qualora vi sia stato il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, non essendo consentita la sottrazione pressoché integrale delle funzioni.

La pronunzia va quindi riformata nel senso dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno cagionato, sia biologico (comprovato da consulenza medico legale di parte e oggetto di istanza di CTU), sia morale soggettivo, quest’ultimo per l’ingiusta lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito, costituendo il lavoro non solo mezzo di sostentamento, ma anche strumento di estrinsecazione della personalità del lavoratore.

ii.- Le circostanze dell’azzeramento dell’attività lavorativa e le relative modalità avrebbero dovuto indurre il TAR a non escludere aprioristicamente la sussistenza dell’elemento oggettivo del denunziato -OMISSIS- , ossia del disegno persecutorio in suo danno da parte del dirigente della -OMISSIS-, perpetrato nell’ambito della disposta riorganizzazione dell’Ufficio -OMISSIS-, con conseguente inadempimento da parte del -OMISSIS- del dovere di controllo, onde accertare la sussistenza in capo all’Amministrazione dell’obbligo risarcitorio.

Inoltre, nel concorso di profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale il primo giudice avrebbe dovuto applicare la disciplina dell’onere

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