Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-27, n. 201902024
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2019
N. 02024/2019REG.PROV.COLL.
N. 07678/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7678 del 2018, proposto dalla Impresa Edile La TO IM, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
il Comune di Taranto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Capece Minutolo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Pontefici, n. 3;
nei confronti
la Società Corso Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.r., non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2906 del 16 maggio 2018.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Luigi Paccione e l’avvocato Nico Panio, su delega dichiarata dell’avvocato Valentino Capece Minutolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con la sentenza 16 maggio 2018, n. 2906, ha respinto l’appello proposto dalla impresa edile La TO IM avverso la sentenza 11 marzo 2010, n. 707, con cui il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, ha respinto il ricorso proposto dalla detta impresa edile avverso l’atto n. 14947 del 30 gennaio 2009, con cui il Comune di Taranto ha revocato il permesso di costruire n. 695 rilasciato alla ricorrente il 15 novembre 2005, relativo alla realizzazione di una autorimessa interrata.
L’impresa edile La TO IM ha proposto il presente ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione n. 2906 del 2018, evidenziando che l’appello sarebbe stato respinto sul dichiarato presupposto del carattere provvisorio del provvedimento commissariale di concessione di area pubblica, senza considerare la decisiva circostanza di fatto che tra le parti è stato stipulato un contratto di concessione novantennale, mai attinto da impugnativa da parte del Comune di Taranto o di terzi soggetti.
In sostanza, l’impresa ricorrente per revocazione ritiene che il Consiglio di Stato abbia dato per accertato un fatto – il carattere provvisorio e precario della concessione di area pubblica – incontrastabilmente escluso dall’esistenza di un rogito notarile inter partes avente durata novantennale.
Pertanto, l’impresa La TO IM ha proposto i seguenti motivi di revocazione:
- il Commissario ad acta , con provvedimento del 12 febbraio 2004, emesso in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato 4 novembre 2003, n. 4697, ha disposto l’assegnazione all’impresa La TO IM del diritto di superficie sul suolo per cui è causa per la realizzazione di una autorimessa interrata;
- il giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5952 del 2006, epicentro logico dei motivi di appello esaminati con la sentenza revocanda, attesterebbe in modo inequivocabile che il Comune di Taranto e l’impresa edile La TO stipularono la convenzione di concessione novantennale dell’area in data 13 settembre 2004, a seguito della quale il Comune di Taranto rilasciò il permesso di costruire n. 695 del 15 novembre 2005;
- il capo 12 ( rectius : 12 bis ) della sentenza impugnata sarebbe illegittimo per errore di fatto, in quanto afferma che: “ In secondo luogo, non può non osservarsi che il provvedimento commissariale di assegnazione del 12 febbraio 2004, in quanto adottato in esecuzione di provvedimenti cautelari (Consiglio di Stato ordinanze n. 2126/00, n. 5579/00 e n. 4697/03), presentava inequivocabilmente natura provvisoria; con la conseguenza che il sopravvenire della decisione di merito non può non averne condizionato la sorte. Del resto, il medesimo carattere provvisorio permea il permesso di costruire in seguito adottato (prot. n. 695 del 15 novembre 2005), al punto che, in ragione del vincolo di connessione che astringeva lo stesso al precedente provvedimento commissariale, l’intervento della sentenza di merito, facendo venir meno le ragioni dell’atto di assegnazione, determinava l’insorgere delle medesime conseguenze sul titolo edilizio ”;
- il Consiglio di Stato, infatti, sarebbe incorso in un errore di fatto nella parte in cui qualifica come provvisoria una concessione di suolo pubblico disciplinata da una inoppugnata convenzione stipulata tra il Comune di Taranto e l’impresa La TO, con cui il primo ha concesso alla seconda il diritto di superficie sul suolo pubblico per cui è causa per la durata di 90 anni;
- il Consiglio di Stato, quindi, avrebbe ritenuto accertato un fatto, la provvisorietà della concessione del diritto di superficie su area pubblica comunale, la cui verità sarebbe esclusa dagli atti di causa, avendo pacificamente le parti stipulato un contratto novantennale di concessione tutt’ora valido ed efficace;
- tale circostanza sarebbe sfuggita all’esame del Collegio sebbene abbia costituito l’epicentro della sentenza del Consiglio di Stato n. 5952 del 2006 passata in giudicato;
- sussiste un preciso rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione del Collegio e la pronuncia stessa che respinge il ricorso dell’impresa La TO avverso il provvedimento di autotutela amministrativa avente ad oggetto il permesso di costruire, rilasciato proprio in esecuzione del detto contratto di concessione;
- il capo 12 della sentenza impugnata sarebbe anch’esso viziato da un errore di fatto decisivo, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 5952 del 2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la Corso Italia s.r.l. aveva impugnato non solo il provvedimento commissariale del 12 febbraio 2004 ed il permesso di costruire n. 695 del 2005, ma anche la convenzione del 13 settembre 2004, di concessione del diritto di superficie per la durata di 90 anni, mentre la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione ometterebbe di