Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-01, n. 202302189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-01, n. 202302189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302189
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 02189/2023REG.PROV.COLL.

N. 05829/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5829 del 2022, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Apiro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Le.Man di M V & C. S.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00213/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Apiro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 il Cons. Massimo Santini e preso atto della richiesta di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, da parte degli avvocati Cantiani e Perugini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’appellante è un consigliere comunale di un Comune marchigiano (APIRO) il quale, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, allo scopo di procedere alla verifica dei residui attivi dell’ente, chiedeva in data 20 ottobre 2021 l’accesso agli atti relativi alla gestione della TARSU 2010 – 2012. Più da vicino si chiedevano avvisi di pagamento, ingiunzioni, iscrizioni a ruolo, cartelle esattoriali ed eventuali contenziosi tributari relativi alle somme a tale titolo non altrimenti corrisposte da cittadini morosi. Si chiedevano altresì gli atti relativi al contenzioso in essere con la società Le. Man.;

2. Stante il silenzio diniego del Comune di APIRO veniva proposto ricorso dinanzi al TAR Marche che tuttavia rigettava il gravame sia in quanto l’istanza risultava “scarsamente motivata”, sia in quanto si sarebbe trattato di atti incidenti sulla riservatezza dei contribuenti.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per le seguenti ragioni:

3.1. Error in iudicando nella parte in cui è stato ritenuto che l’istanza di accesso del consigliere comunale sia soggetto ad onere motivazionale;

3.2. Error in iudicando nella parte in cui è stato ritenuto opponibile, nei confronti del consigliere comunale, il diritto alla riservatezza di terzi soggetti;

3.3. Error in iudicando nella parte in cui non è stato considerato che la mole dei dati richiesti sarebbe stata di gran lunga più contenuta di quanto a suo tempo ipotizzato dalla appellata amministrazione comunale.

4. Si costituiva in giudizio il Comune di APIRO il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, proponeva in via subordinata di mettere a disposizione un documento di sintesi contenente il “solo numero delle posizioni esistenti riferite al ruolo TARSU anni 2010-2011-2012 e ai relativi importi”.

5. Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2023 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso

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