Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202302279

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202302279
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302279
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 02279/2023REG.PROV.COLL.

N. 05570/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2022, proposto Comune di Ovindoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde 7;

contro

Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia Onlus, C.A.I. Club Alpino Italiano, Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., Associazione per la Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano Salviamo L'Orso Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato H S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Associazione Italiana World Wide Fund Of Nature - Wwf Italia Onlus, non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri e Marianna Cerasoli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
L S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Baldi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di L'Aquila e Teramo, Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ditta Noleggio Sci Pierleoni di Rita Benvegnu, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 1/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli e di Mountain Wilderness Italia Onlus e di C.A.I. Club Alpino Italiano e di Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S. e di Associazione per la Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano Salviamo L'Orso Onlus e di Regione Abruzzo, del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e del Ministero della Transizione Ecologica e di L S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. U D C e viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il comune di Ovindoli ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste per annullare il provvedimento regionale di autorizzazione unica (PAUR) del progetto di Realizzazione di nuovi impianti da sci in Ovindoli ed una serie di atti ad esso connessi.

2. La LIPU ed altre associazioni di tutela dell’ambiente avevano presentato il ricorso contro il progetto per l’ampliamento degli impianti sciistici già presenti nel comune di Ovindoli, all’interno del Parco Regionale Sirente-Velino, in una Zona di protezione speciale (ZPS) sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Con il ricorso per motivi aggiunti chiedevano anche l’annullamento del giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo-

Il ricorso principale era articolato in sedici censure autonome, mentre il successivo ricorso per motivi aggiunti constava di cinque motivi, tutti volti a eccepire asserite violazioni del procedimento ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, di rilascio del PAUR.

3. La sentenza impugnata accoglieva alcuni dei motivi di ricorso che di seguito vengono sintetizzati:

a) il Comune di Ovindoli non avrebbe disposto l’integrazione del procedimento di V.Inc.A. nei confronti del Raggruppamento Carabinieri forestali, in qualità di Ente gestore di una area protetta, anche se non incisa dal tracciato delle piste, in sede di VIA, né avrebbe ovviato all’omissione in sede di conferenza dei servizi, neppure in seguito alla segnalazione da parte dell’Ente della possibile incidenza negativa sullo stato di conservazione degli habitat;

b) il parere della Soprintendenza ed il successivo nulla osta paesaggistico del Comune di Ovindoli sono illegittimi perché generici e resi su un progetto sul quale il Servizio di prevenzione rischi di Protezione Civile avrebbe evidenziato l’impossibilità di individuare precisamente il percorso delle

piste e il tracciato degli impianti e quindi perché, in seguito, al deposito delle conseguenti integrazioni da parte del Comune, resterebbe dimostrato che il parere della Soprintendenza è stato reso “inconsapevolmente” e su un progetto diverso da quello oggetto della VIA e del PAUR;

c) il progetto viola le direttive 2009/147/CEE e 1992/43/CEE “habitat”, la violazione delle misure

di conservazione per SIC e ZPS in quanto il progetto assentito non escluderebbe l’uccisione di animali appartenenti a specie protette (quali la “vipera ursinii ”) in conseguenza della movimentazione di terra con mezzi meccanici in un’area di circa dieci ettari, nonostante la prevista misura di mitigazione consistente nella presenza, durante i lavori, di erpetologi preposti alla cattura e rilocazione degli esemplari protetti rinvenuti, assumendo altresì che ciò si porrebbe in contrasto con la Deliberazione di G.R. 877/2016;

d) violazione della l. 394/1991 e della l.r. 42/11 istitutiva del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, che in particolare all’art. 2 vieta espressamente talune attività (tra le quali asportazione e danneggiamento delle formazioni minerali) previste dall’intervento autorizzato su circa dieci ettari di vegetazione, appartenenti per gran parte ad alcuni habitat protetti a livello comunitario nonché,

come detto, l'uccisione di esemplari di vipera ursinii , anch’essa protetta a livello comunitario;

e) violazione dell’art. 6 della direttiva 43/92/CEE “habitat” e la violazione dell'art. 5 del d.P.R. 357/1997, in quanto il Comune di Ovindoli per il rilascio della V.Inc.A. si sarebbe avvalso del geometra comunale, secondo i ricorrenti sprovvisto delle competenze necessarie ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.P.R. n. 357/97;

f) violazione della direttiva 1992/43/CEE “habitat”, e del d.P.R. 357/1997 recante regolamento attuativo, in quanto l’area interessata dall’intervento ospita ben sei habitat tutelati, di cui due prioritari. Inoltre lo Studio di impatto ambientale (SIA) non considererebbe l’alterazione dell’habitat mediante l’introduzione di specie estranee e a causa del disturbo derivante dalle opere e dalla presenza umana, né terrebbe conto della presenza dell’orso bruno marsicano – specie prioritaria - documentata a meno di 500 metri dall’area interessata dal progetto e di altre specie

per le quali sussistono specifici piani regionali e ministeriali di reintroduzione, che interessano anche il parco del Sirente-Velino;

g) violazione del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006 e la violazione dell'art. 22 d.lgs. 152/2006 per eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, in quanto il SIA non valuterebbe che l’intervento ricade in piena area di ricarica delle falde acquifere, nonostante che la questione sia stata rilevata nel giudizio del CCR – VIA;

h) violazione dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e la mancata valutazione della c.d. opzione zero e di ipotesi alternative, oltre all’assenza nel SIA della valutazione dell'effetto cumulo.

Quanti ai motivi aggiunti le censure accolte sono:

i) la denuncia di un ulteriore vizio relativo alle asserite carenze del SIA e della VINCA con ulteriori

censure relative ai motivi del ricorso principale: per la mancanza di controdeduzione alle osservazioni in sede procedimentale, la violazione delle direttive 43/92/CEE e 147/2009/CEE sulla conservazione di specie e habitat, violazione delle norme del parco regionale, legge 394/1991, violazione della dir.43/92/CE -qualifica del valutatore;
XIII. tutela degli habitat prioritari a scala comunitaria;

l) difetto di istruttoria in quanto il Giudizio del CCR VIA n. 3451 dell’1.7.2021 ha approvato il piano di monitoraggio ambientale predisposto dal Comune nonostante le criticità evidenziate dai consulenti dell’Università la Sapienza nella relazione di revisione del PMA.

4. L’appello del Comune è affidato a otto motivi.

4.1. Il primo lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione avanzata in primo grado per l’eccessiva lunghezza degli scritti defensionali di controparte che aveva richiesto l’autorizzazione a superare i limiti previsti del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, ma aveva omesso la notifica di due Decreti presidenziali di autorizzazione e senza redigere una sintesi iniziale dei motivi di ricorso.

4.2. Il secondo motivo censura il mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento in giudizio del WWF il cui atto è stato notificato solo presso la sede del Comune di Ovindoli e non anche presso il difensore costituito, vizio non sanabile mediante il richiamo all’art. 156 c.p.c. ed al principio di sanatoria delle nullità “formali” per raggiungimento dello scopo. Inoltre viene sottolineato come il W.W.F., essendo titolare di posizione legittimante autonoma, ex lege riconosciuta, avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo, nel rispetto dei termini decadenziali

per l’impugnazione.

4.3. Il terzo motivo contesta la reiezione dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti proposti dalle Associazioni ricorrenti poiché la pubblicazione dell’atto impugnato sul sito istituzionale, che

garantisce pubblicità e trasparenza delle procedure, dello Sportello Regionale Ambientale, rende inverosimile che le Associazioni ricorrenti non fossero a conoscenza del provvedimento di

verifica dell’ottemperanza.

4.4. Il quarto motivo non ritiene che il mancato coinvolgimento del Raggruppamento Carabinieri Forestali Biodiversità di Castel di Sangro, in qualità di Ente gestore della Riserva naturale orienta “Monte Velino”, posta all’interno della ZPS IT71110230 renda illegittima l’autorizzazione unica poiché l’area interessata dal progetto si trovi a circa km 1,00 dal confine nord-orientale della Riserva e che comunque era stato acquisito il parere dell’Ente gestore della più vasta area ZPS – Parco naturale regionale Sirente Velino - che ricomprende al proprio interno la più piccola Riserva.

Inoltre il Raggruppamento Carabinieri con propria nota del 11/12/2019 indirizzata alla Regione e all’Ente Parco naturale Sirente Velino rappresentava la necessità di proprio coinvolgimento nel procedimento tanto che la Regione ha convocato apposita Conferenza dei servizi invitando anche il Raggruppamento Carabinieri il quale non ha partecipato, ma ha espresso il proprio avviso con nota recepita e valutata dal Comune di Ovindoli che ha confermato le valutazioni già espressi nel Parere Vinca.

4.5. Il quinto motivo sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la Soprintendenza ha validamente espresso il proprio parere, rimandando a quello già espresso il 9 novembre 2018 e certamente riferendosi al progetto così come risultante dalla successiva integrazione.

4.6. Il sesto motivo contesta che dallo Studio di impatto ambientale si evinca che l’esecuzione delle

opere di scavo comporta l’uccisione di esemplari di vipera ursinii o il danneggiamento delle formazioni minerali in ragione dei previsti lavori di spietramento del fondo pista. Inoltre il futuro Piano del Parco, di cui il PST Bacini Sciistici è concreta articolazione, comprende espressamente l’intervento censurato dalla sentenza appellata.

4.7 Il settimo motivo sottolinea come il parere rilasciato dall’Ufficio Comunale, al quale è preposto un dipendente in possesso del titolo professionale di geometra, è un documento distinto e diverso dalla “relazione per la valutazione d'incidenza”, che invece è l’atto per la cui stesura è richiesto il possesso di professionalità adeguate ai contenuti specifici della stessa. Quando lo Studio di Incidenza è stato redatto da un esperto nella materia, e fatto proprio dal Comune è la Regione l’autorità competente per il tramite del Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione

di Impatto ambientale a valutarla.

4.8. L’ottavo motivo contesta l’accoglimento dei motivi aggiunti laddove affermano che lo Studio di impatto ambientale non ha correttamente valutato l’effetto “margine” o bordo”, da imputare ai lavori di ampliamento delle piste sciistiche all’interno della ZPS, con conseguente sua alterazione o contaminazione da parte di elementi antropici e a causa del contatto fra ambienti diversi.

5. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo per chiedere che l’appello venga accolto;
anche la controinteressata L s.p.a. ha effettuato la sua costituzione per sostenere l’appello del Comune eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale per omessa impugnazione dei successivi provvedimenti e l’improcedibilità di quello per motivi aggiunti.

6. L’appellata L.I.P.U. si è costituita in giudizio per chiedere la reiezione dell’appello.

7. L’eccezione formulata da L s.p.a. non può essere accolta. Sostiene la società che la mancata impugnazione della delibera di approvazione del progetto definitivo e del successivo bando di gara renderebbero privo di effetti l’eventuale annullamento del provvedimento della Giunta Regionale che ha concluso il procedimento PAUR dal momento che i provvedimenti non impugnati non sono stati assunti nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore.

L’argomentazione non coglie nel segno. La possibilità di approvare un progetto definitivo sulle opere da compiere e la successiva gara di appalto per realizzare il progetto approvato, presuppongono che la legittimità dell’opera si fondi sull’emissione delle autorizzazioni previste dalla legge. Laddove per effetto di un’impugnazione giurisdizionale o dell’esercizio dell’autotutela, tali provvedimenti dovessero venir meno, si eroderebbe la base di legittimità su cui si fondano gli atti non impugnati. Pertanto l’appellata conserva un interesse all’annullamento dell’atto impugnato perché ciò determinerebbe l’impossibilità di realizzare il progetto ritenuto lesivo degli interessi difesi dall’associazione.

8. L’appello è fondato nei sensi di cui in motivazione.

8.1. Il primo motivo non merita accoglimento dal momento che l’associazione ricorrente fu autorizzata a superare i limiti defensionali degli scritti difensivi e l’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016 prevede la notificazione alla controparte del decreto di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali, soltanto nel caso in cui il decreto sia preventivo rispetto alla notificazione del ricorso, ipotesi che non si attaglia al caso di specie. In ogni caso l’omessa notifica dei decreti autorizzatori non determina alcuna nullità degli atti o inammissibilità del ricorso

8.2. Il secondo motivo è, invece, fondato in quanto il W.W.F. è un’associazione ambientalista legittimata in relazione all'impugnazione di atti amministrativi che si considerino lesivi dei valori ambientali, paesistici, storici o artistici di un'area determinata fin dall’entrata in vigore dell’art. 18 l. 249 del 1986. In tale veste, equivalente a quella della L.I.P.U., avrebbe dovuto impugnare autonomamente il provvedimento rispettando i termini previsti per evitare la sua inoppugnabilità e non quale interveniente ad adiuvandum .

8.3. Anche il terzo motivo è suscettibile di accoglimento. Pur essendo vero quanto afferma l’associazione appellata sul punto, e cioè che la pubblicazione di atti in appositi albi degli uffici della pubblica amministrazione o all'albo pretorio, solo quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza " erga omnes ", nella vicenda in esame l’estrema attenzione con cui le associazioni ambientaliste seguivano la vicenda dell’approvazione delle nuove strutture sciistiche nel territorio del Comune di Ovindoli consente di ritenere ragionevolmente che abbiano acquisito conoscenza dell’atto impugnato con i motivi aggiunti in occasione della sua pubblicazione. Pertanto, pur non potendo presumere iuris et de iure che la conoscenza fosse derivata dalla pubblicazione dell’atto, è possibile ritenere che in concreto ciò sia comunque avvenuto.

8.4. Il quarto motivo riguarda il mancato coinvolgimento del Raggruppamento Carabinieri Forestali Biodiversità di Castel di Sangro, in qualità di Ente gestore della Riserva naturale orientata “Monte Velino” nella conferenza di servizi propedeutica all’approvazione dell’atto impugnato.

La riserva naturale in questione, che costituisce una parte del più ampio Parco naturale Sirente Velino, non è confinante con l’area interessata dal progetto avversato dall’appellata. Il parere del Parco naturale è stato regolarmente acquisito, ma la sentenza sostiene che sarebbe stato necessario disporre l’integrazione del procedimento di V.Inc.A per acquisire il parere del Raggruppamento.

L’appellata afferma che, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 357/1997, il coinvolgimento dell’ente gestore dell’area protetta deve avvenire se l’intervento interessa un SIC o una ZPS che ricade parzialmente in un’area protetta nazionale, circostanze entrambi presenti nel caso di specie. Inoltre afferma come il Parco Sirente-Velino, che è un’area regionale, non comprende affatto la riserva statale, al di là della parziale coincidenza geografica dei confini.

Orbene il Raggruppamento Carabinieri Forestali in qualità di gestore della riserva naturale ha chiesto con nota in data 11 dicembre 2019 di essere coinvolto nel procedimento, richiesta subito accolta dalla Regione Abruzzo che ha convocato l’Ente per la conferenza di servizi del giorno successivo alla quale quest’ultimo non ha partecipato inviando una nota nella quale chiedeva di integrare gli studi di impatto ambientale tenendo conto delle possibili incidenze anche indirette sulla riserva.

Ritiene il Collegio che il gestore della riserva naturale orientata, dopo aver richiesto di partecipare alla conferenza di servizi per offrire il suo contributo avendo esaminato gli Studi di impatto ambientale, non avrebbe dovuto limitarsi a dire che non erano stati esaminati i possibili effetti anche indiretti, ma avrebbe dovuto indicare quale parte degli studi era carente ed in che direzione si sarebbero dovuti muovere gli approfondimenti salvo fornire il supporto tecnico scientifico anche con riferimento alle banche dati.

La sentenza impugnata ha affermato che la legge attribuisce all’ente gestore “ una funzione consultiva di natura tecnica non derogabile, né surrogabile ”, ma nel momento in cui questa funzione avrebbe dovuto riempirsi di contenuto, l’ente si è limitato a richiedere un approfondimento del parere di incidenza ambientale. Nella nota in data 11 dicembre 2019 Il Raggruppamento aveva elencato le specie protette esistenti all’interno della riserva che giustificavano la partecipazione al procedimento, ma nella successiva nota del 12 dicembre 2019 non veniva svolta alcuna considerazione sui possibili effetti negativi su tali specie, di cui gli studi di impatto ambientale non avevano tenuto conto, e che soli giustificavano la richiesta di un approfondimento.

In conclusione il vizio procedimentale rilevato dalla sentenza del T.a.r. non sussiste.

8.5. Secondo la sentenza del T.a.r. il parere espresso dalla Soprintendenza riguarderebbe un progetto diverso da quello che è stato poi autorizzato con il provvedimento unico regionale.

Dalla lettura della relazione inviata dalla Soprintendenza di L’Aquila all’Avvocatura distrettuale dello Stato ( doc. 28 Comune Ovindoli ) risulta che, dopo aver espresso il parere in data 15 gennaio 2019, aveva ricevuto con tre distinte note ,l’ultima delle quali in data 17 giugno 2019, con documentazione integrativa. Il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, viste

le integrazioni presentate dalla ditta e ravvisata la portata essenziale delle stesse, disponeva, ai sensi del comma 5 dell’art. 27 bis, la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico. Quindi non vi sono elementi che suffraghino la tesi che la Soprintendenza non abbia saputo nulla delle modifiche intervenute e che il parere favorevole espresso alla conferenza di servizi del 12 dicembre 2019 sia stata un’erronea conferma di quello espresso in data 15 gennaio 2019.

La sentenza impugnata ha equivocato, pertanto, il senso della nota inviata dalla Soprintendenza all’Avvocatura laddove ha affermato che “ Non trovando infatti smentita quanto riferito nella citata relazione del 29.6.2021, ossia che la Sovrintendenza non era al corrente delle modifiche al progetto originario, deve presumersi che, facendo rinvio al precedente parere, il funzionario che ha partecipato alla conferenza del 12.12.2019 - lo stesso che ha firmato detta relazione – si sia limitato a una mera conferma della valutazione espressa sul progetto originario poiché ignaro delle sopravvenute modifiche ”. Il passaggio surriportato si trova nell’ultima parte della nota, ma altro non è che un brano del ricorso dell’appellata che era stato comunicato alla Soprintendenza per chiedere lumi in merito e la nota si conclude affermando che non le risulta che gli elaborati originali sarebbero stati sostituiti.

Non vi è, pertanto, alcuna prova che il parere favorevole espresso in occasione dell’ultima conferenza di servizi si riferisse all’originario elaborato cioè quello che aveva già ottenuto il parere favorevole del 15 gennaio 2019 e non alla versione modificata dal Comune.

8.6. La sentenza impugnata ha ritenuto che lo studio di impatto ambientale avesse certificato che i lavori di realizzazione degli impianti sciistici avrebbero determinato l’uccisione di molti esemplari della Vipera ursinii animale tutelato dalla direttiva Habitat 92/43/CEE e inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna e, a livello nazionale, dal d.P.R. n. 357/97 oltre che dalla l.r. 50/1993.

Nelle conclusioni dello studio in questione, posto a fondamento della valutazione di incidenza operata dal Comune, si legge che: “ L’elevata compatibilità del territorio su cui è prevista insistere l’opera oggetto di studio fa si che si renda assolutamente necessario porre in essere misure di mitigazione. Gli impatti diretti più importanti riguardano l’uccisione diretta degli individui a causa della movimentazione della terra con i mezzi meccanici. Una misura di mitigazione proponibile è quella di far presenziare, per la durata degli scavi, uno o più specialisti (erpetologi), che possano catturare temporaneamente e rilocare gli individui di Vipera ursinii, nell’eventualità del loro rinvenimento accidentale (es. scavi, rumore). Risulta necessario l’utilizzo di personale che possieda know-how per la manipolazione, marcatura e ricattura degli individui. Per quanto riguarda gli impatti indiretti, questi sono mitigabili mediante un piano di rinverdimento progressivo delle aree sottoposte a modifiche, nel medio-lungo periodo. Qualora la vegetazione indigena dovesse ristabilirsi, l’area di intervento potrebbe tornare nuovamente ad ospitare la specie target, che deve necessariamente essere conservata altrove. A ciò si aggiunge la necessità di provvedere a conservare alcuni elementi del paesaggio ecologico necessario alla specie quali: pietraie di grossa pezzatura, massi erratici fratturati e formazioni a ginepro prostrato la cui eliminazione è da evitare qualora non pregiudichi la realizzazione dei lavori e la fruibilità in sicurezza delle piste .”.

Le precauzioni da adottare sono state fatte proprie dal parere V.inc.A. del comune di Ovindoli del 20 settembre 2019 che ha proposto delle modificazioni dell’originario progetto poi accolte nel provvedimento finale impugnato: “ Proposta progettuale preliminare di mitigazione degli impatti per Vipera ursinii, (contenuta nell'Allegato n°21). Il Piano di Ricollocazione e le misure di mitigazione previste nell'Allegato n°21, consentono all'opera in esame di non compromettere la presenza della specie Vipera Ursinii nell'ambiente di riferimento e quindi di non inficiarne Fa conservazione .”.

Laddove si parta dal presupposto che qualsiasi attività che presenti controindicazioni rispetto alla significativa permanenza della vipera oggetto di tutela debba essere vietata, sarebbe necessario vietare anche il pascolo di animali indicato nello studio come fonte di pericolo, la presenza di escursionisti.

E’, invece, necessario contemperare le esigenze di carattere ambientali con altri interessi parimenti meritevoli di tutela tenendo conto nel caso in esame che il Piano Paesistico Regionale, la cui concreta articolazione è il PST Bacini Sciistici, ha previsto la realizzazione di nuove piste.

La Corte Costituzionale con la sentenza 85 del 2013 ha affermato che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, e premesso altresì che la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

Nella vicenda esaminata in quella sentenza il bene di rilievo costituzionale da contemperare con la tutela dell’ambiente era il diritto all’esercizio di un’attività di impresa cui era connesso il diritto al lavoro dei dipendenti.

Il caso in esame presenta lo stesso apparente contrasto tra le esigenze di sviluppo economico di una comunità e il rischio di compromettere l’ambiente che va ridotto al minimo, ma che non può diventare un ostacolo insormontabile salvo che l’intervento da autorizzare presenti delle caratteristiche assolutamente incompatibili con la tutela ambientale.

Anche il divieto contenuto nell’art. 9 della l. r. Abruzzo n. 42/2011 deve essere interpretato alla luce di quanto appena richiamato, considerando che le limitate attività di “spietramento” per la preparazione delle piste non possono ritenersi lesive;
infatti lo studio di impatto ambientale sul punto osserva che “ i massi fratturati e pietraie con sassi di pezzatura superiore ai 10 dm3, qualora debbano essere rimossi dal tracciato sciistico, vengano riposizionati in aree limitrofe alla pista, ovviamente senza che si generino situazioni di pericolo per gli sciatori. In questo modo elementi ambientali, fondamentali per alcune specie di uccelli e per la Vipera dell’Ursini, vengono

preservati consentendo la permanenza nel luogo delle stesse. I massi fratturati e le pietraie di grossa pezzatura sono elementi tipici dell’habitat 8120. La lora permanenza nei luoghi permetterebbe un parziale recupero dell’habitat stesso .”.

8.7. Il settimo motivo contesta la lettura che la sentenza di primo grado ha dato dei “ Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali ” della Regione Abruzzo di cui all’allegato 2 della d.G.R. n. 119/2002 laddove ha ritenuto che il funzionario del Comune di Ovindoli, che ha sottoscritto il parere V.inc.A., fosse privo delle competenze professionali richieste per la gestione degli interessi coinvolti in conseguenza del fatto che, secondo tali criteri, “ la relazione per la valutazione d’incidenza deve essere predisposta da professionalità adeguate ai contenuti specifici della stessa ”.

Orbene lo studio di impatto ambientale su cui è fondato il parere comunale è stato fornito da persona munita di professionalità adeguata che si è fatto assistere da altri soggetti con competenze specifiche per ogni aspetto trattato dalla relazione. In conseguenza delle scelte adottate dalla Regione Abruzzo di delegare ai comuni l’espressione del parere V.inc.A. non è ragionevole pretendere che anche il funzionario che firma il parere fondato sulla relazione tecnica, debba avere le stesse competenze di colui che ha redatto lo studio di incidenza ambientale. Innanzitutto chi deve valutare la fattibilità di un’opera ben può essere in grado di apprezzare se, alla luce delle dettagliate considerazioni contenute nello studio ambientale, il parere possa essere favorevole o meno alla realizzazione dell’opera. Inoltre si tratta di un parere che dovrà essere valutato in sede di conferenza di servizi ove la Regione dispone di professionalità specifiche.

Il motivo risulta, pertanto, fondato.

8.8. Anche l’ultimo motivo di appello è fondato. La sentenza apoditticamente afferma che si è verificata nell’elaborazione dello studio di impatto ambientale una “ mancata valutazione nel

SIA e nelle integrazioni del 4.6.2019 dell’impatto ambientale derivante dall’introduzione in un ambiente naturale di elementi antropici e del conseguente effetto “margine” o “bordo” causato dal contatto fra ambienti diversi, responsabile dell’alterazione degli ecosistemi e della diminuzione o scomparsa delle specie tipiche degli ambienti naturali a causa della competizione con specie ad essi estranee . “.

Senza entrare nel merito delle contestazioni avanzate dal Comune nel ricorso in appello sul punto, il profilo di illegittimità appare genericamente espresso dal momento che il giudice di primo grado avrebbe dovuto specificare in che senso la presunta mancata valutazione non avrebbe evidenziato dei rischi concreti e la possibilità o meno di superarli.

9. In considerazione della particolare complessità della vicenda e della necessità di un difficile contemperamento tra interessi diversi e tutti meritevoli di adeguata considerazione, appare giustificata la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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