Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200077

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200077
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200077
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00077/2022REG.PROV.COLL.

N. 05683/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5683 del 2021, proposto da
Presidente Regione Emilia Romagna quale Commissario Delegato Emergenza Sisma 2012, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Intercontinental S.r.l., Regione Emilia Romagna, Azienda Regionale per la ricostruzione sisma 2012, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00264/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Pres. Franco Frattini e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, proposto per l’annullamento di un provvedimento che aveva rigettato un’istanza di concessione di contributi per la ricostruzione post sisma, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo in materia competente il giudice ordinario.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato il Presidente della Regione Emilia- Romagna, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (ai sensi del decreto-legge n. 74/2012), ha impugnato l’indicata sentenza, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo ed il conseguente annullamento della sentenza gravata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.

Nessuno si è costituito per le parti appellate.

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 2 dicembre 2021.

1. In merito all’istanza di rinvio formulata dalla parte appellante, in proposito alla ipotizzata determinazione di rinunciare agli appelli nel caso di conferma della giurisprudenza che già alla data odierna evidenziava plurimi precedenti contrari all’appellante, il Collegio ritiene che sia preferibile definire anche la presente controversia così come del resto è avvenuto assai di recente alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2021.

Ritiene quindi il Collegio di poter procedere all’esame dell’appello sulla giurisdizione.

2. Questa Sezione, nelle numerose fattispecie identiche a quella dedotta nel presente giudizio, ha respinto i relativi appelli della medesima parte pubblica, confermando l’orientamento del T.A.R.

In particolare, nella recente sentenza n. 5763/2021, la Sezione ha affermato, tra l’altro, che:

- “la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi. È, inoltre, da escludere che si possa configurare una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a., trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio (v. ex multis Cass. SS.UU. nn. 2369 del 2002;
15439 del 2002;
6405 del 2004;
6486 del 2004;
466 del 2005;
21000 del 2005, nelle quali è espressamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario in particolare per tutte le controversie che attengono non solo alla debenza del contributo ma anche alla sua quantificazione)”;

- “la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi. È, inoltre, da escludere che si possa configurare una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a., trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio (v. ex multis Cass. SS.UU. nn. 2369 del 2002;
15439 del 2002;
6405 del 2004;
6486 del 2004;
466 del 2005;
21000 del 2005, nelle quali è espressamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario in particolare per tutte le controversie che attengono non solo alla debenza del contributo ma anche alla sua quantificazione)”;

- “l’art. 3, d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2012, n. 122, ha individuato i casi in cui sono riconosciuti i contributi per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- “Conferma del carattere vincolato del riconoscimento di detti contributi è nella ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, 12 ottobre 2012, n. 57, i cui artt. 2 (Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili) e 10 (Verifica delle domande e criteri di valutazione) non lasciano margini di discrezionalità all’Amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per poter accogliere le domande di ammissione”.

3. La parte appellante sollecita una rimeditazione di tale, pur recente, orientamento, sostenendo che l’attribuzione del contributo implicherebbe una ponderazione comparativa fra l’interesse pubblico e l’interesse privato a riavviare l’impresa, con conseguente natura discrezionale del potere esercitato.

Ritiene il Collegio che, al contrario, non vi siano ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento, essendo peraltro non condivisibile l’argomento da ultimo speso dalla parte appellante.

In particolare, nelle recenti sentenze (n. 8654/21, 8655/21 ed altre), la Sezione ha affermato, tra l’altro, che: “la speciale disciplina relativa ai contributi per cui è causa pone, già a livello di norma primaria, un assetto degli interessi rispetto ai quali l’attività amministrativa è di mera ricognizione dei presupposti di fatto legittimanti l’erogazione richiesta.

Non è pertanto corretto affermare che tale erogazione sia conseguenza di una ponderazione comparativa fra interessi privati e interesse pubblico: il grado di soddisfacimento dei primi è infatti già fissato dal legislatore, in relazione ad una selezione rispetto alla quale la successiva attività amministrativa è meramente ricognitiva (della sussistenza dei relativi presupposti).

Tale disegno, peraltro, non consente neppure di configurare propriamente una dialettica fra interessi privati e interesse pubblico: i primi sono infatti tutelati dal legislatore, nella misura fissata dalle norme, come strumento di realizzazione dell’interesse pubblico, avendo la fonte primaria disciplinato l’erogazione dei contributi in funzione di un interesse superindividuale della collettività di riferimento alla ripresa post-sisma”.

4. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere rigettato.

Non essendosi costituito nessuno degli appellati, nulla deve essere statuito in merito alle spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi