Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-13, n. 202309722
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 09722/2023REG.PROV.COLL.
N. 08008/2018 REG.RIC.
N. 08019/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8008 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato -OMISSIS-
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 8019 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato -OMISSIS-
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato -OMISSIS- in Roma, -OMISSIS-;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8008 del 2018:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione Seconda) n. 85/2018;
quanto al ricorso n. 8019 del 2018:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione Seconda) n. 86/2018
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'articolo 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Pres. C Cssa e uditi per le parti gli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Sardegna e recante il n.r.g. 39/2010, la società -OMISSIS- e l’-OMISSIS-, odierne appellanti nell’ambito del ricorso n. 8008/2018, impugnavano l’ordinanza del Dirigente del Settore LL.PP., Servizi Tecnologici e Ambiente del -OMISSIS-, n. 39 del 14 ottobre 2009, recante l’ordine di procedere, a proprie cure e spese e nel rispetto della normativa vigente, a diversi adempimenti per la bonifica e la riqualificazione ambientale di un’area adibita a discarica non autorizzata in -OMISSIS- di quel Comune; nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguente.
In particolare, il provvedimento ordinava alla -OMISSIS-, all’-OMISSIS- e alla -OMISSIS- di procedere nei seguenti termini: “ alla presentazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, del progetto Preliminare (redatto da parte di un tecnico abilitato) relativo alla pianificazione della bonifica e della riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area oggetto di· segnalazione; Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto Preliminare, alla presentazione del progetto Definitivo - Esecutivo di bonifica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica; Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, della ditta incaricata dei lavori e del centro di recupero e/o smaltimento ove verranno recuperati o smaltiti i rifiuti citati; Entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo dovranno avere inizio i lavori citati, ed essere ultimati comunque, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. Ogni 30 (trenta) giorni dall’inizio dei lavori è fatto obbligo presentare la quarta copia dei formulari redatti ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; A fine dei suddetti lavori si dovrà presentare il certificato di regolare esecuzione ai sensi di legge ”.
Inoltre, con la suddetta ordinanza si avvisavano i destinatari che, in caso di inadempienza, il Comune sarebbe intervenuto coattivamente a totale carico del trasgressore.
L’ordinanza n. 39 del 2009 è stata impugnata dinanzi al TAR della Sardegna anche dalla -OMISSIS- (ricorso n. 40/2010) la quale ne ha chiesto la riforma articolando motivi analoghi a quelli già articolati con il ricorso n. 39/2010.
Con le sentenze in epigrafe (numm. 85 e 86 del 2018) il TAR della Sardegna ha respinto entrambi i ricorsi accertando l’infondatezza delle doglianze dedotte.
In particolare, il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso la sussistenza del vizio di violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento: valorizzando, da un lato, le esigenze di celerità del procedimento in esame ai sensi dell’articolo 7, della legge n. 241 del 1990; e, dall’altro lato, richiamando quanto previsto dall’articolo 21- octies , della medesima legge n. 241 del 1990. Sotto altro profilo, il TAR ha ritenuto insussistente il vizio di incompetenza sull’assunto che l’ordinanza impugnata non fosse un provvedimento extra ordinem ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 267 del 2000 quanto piuttosto atto espressione di un potere di ordinaria amministrazione di cui all’articolo 192, D.lgs. n. 152 del 2006.
La pronuncia appellata afferma, inoltre, l’assenza di una carenza istruttoria nell’accertamento dei fatti evidenziando altresì l’infondatezza della doglianza con la quale le ricorrenti lamentano la mancanza di un adeguato sopporto probatorio senza fornire, peraltro, elementi probatori “ idonei a privare della sua forza di prova qualificata ” la relazione dei Carabinieri in data 13 marzo 2009, richiamata nell’impugnata ordinanza dirigenziale.
Pertanto, si afferma la sussistenza di un preciso obbligo in capo al Comune di adottare il provvedimento impugnato, per effetto della vigente normativa che impone la bonifica e il ripristino dei siti inquinati.
Nello specifico, il giudice di prime cure ha rilevato come l’autorizzazione edilizia per la realizzazione dei campi da rugby , come dedotta da parte ricorrente, risultasse scaduta agli inizi del 2007 a fronte di un’attività accertata in tempi più recenti, precisando altresì l’irrilevanza della circostanza che gli interventi svolti fossero attinenti all’esecuzione di un contratto di appalto con la concessionaria -OMISSIS- per la realizzazione di opere assentite dal Comune.
Si è infatti ritenuto dirimente “ l’abusivo sfruttamento dell'area per l’estrazione della sabbia e l’illecito abbandono di rifiuti nella stessa ”, attività addebitabili secondo la segnalazione dei Carabinieri alle ricorrenti nonché alla società -OMISSIS-
In via conclusiva, il TAR osserva come la lamentata mancanza di una corretta individuazione del terreno interessato dalle violazioni, sia stata di fatto smentita dalle stesse difese svolte dalle ricorrenti laddove indicano esattamente l’area oggetto dell’ordinanza.
La -OMISSIS- e l’-OMISSIS- hanno chiesto la riforma della sentenza n. 85/2018 (ricorso n. 8008/2018) articolando le seguenti censure in diritto:
“ I. Illegittimità dell’ordinanza impugnata per incompetenza dell’Autorità Emanante. Erroneità della sentenza appellata per violazione e errata applicazione dell’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nonché