Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300860

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300860
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300860
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00860/2023REG.PROV.COLL.

N. 07753/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7753 del 2022, proposto da
LO TT, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione Nazionale del personale Navigante del Trasporto Aereo (Navaid), rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - E.N.AC., non costituito in giudizio;
Italia Trasporto Aereo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

OB EL, CO Fabri, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7668/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Italia Trasporto Aereo S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale COla e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Vuolo per la parte ricorrente, Francesco Paolo Bello per la I.T.A. S.p.A., nonché l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’appellante rappresentava di avere domandato, in proprio e nella qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale del Personale Navigante del Trasporto Aereo “NavAid”, all’Italia Trasporto Aereo (I.T.A.) S.p.A. ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con istanza inoltrata dal proprio legale in data 11 gennaio 2022 ai sensi degli artt.22 e ss. L. n.241/1990 ed ai sensi dell’art.19 D.Lgs. n.175/2016, l’accesso a tutti gli atti e documenti, per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione, relativi ai procedimenti indetti dalla predetta società ad integrale partecipazione pubblica di nuova costituzione per il reclutamento del proprio personale, tra i quali, in particolare, bandi, regolamenti societari, delibere degli organi esecutivi e determinazioni dirigenziali indicanti gli specifici criteri seguiti e le modalità di assunzione adottate nella circostanza.

Con p.e.c. del 25 gennaio 2022, il procuratore della I.T.A. S.p.A., per conto della società rappresentata, riteneva l’istanza inammissibile per: 1) inapplicabilità degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 175/2016; 2) insussistenza di un interesse qualificato all’accesso documentale richiesto; 3) finalizzazione dell’istanza a soddisfare un’esigenza di controllo generalizzato non consentito dall’art. 24 co.3 L. n. 241/1990; 4) infondatezza della pretesa, poiché la documentazione di cui si domandava l’ostensione non atterrebbe né ad attività amministrativa, né ad attività di pubblico interesse, rientrando nell’attività commerciale di un soggetto imprenditoriale di natura esclusivamente privatistica. In ogni caso, i documenti richiesti non sarebbero ostensibili poiché rientrerebbero nell’ambito delle categorie sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 24 co.6 lett. d ) L. n. 241/1990, non essendo, infatti, consentita l’ostensione degli atti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Mancherebbe, infine, la prova della titolarità di quell’interesse concreto, personale ed attuale necessario per giustificare l’accesso ai documenti richiesti, non essendo questi ultimi idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dell’interessato, né in proprio, né nella vantata qualità di Presidente dell’Associazione “NavAid”.

Con nota del 4 febbraio 2022, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze rigettava l’istanza, sebbene in ragione del mancato possesso di alcuno dei documenti richiesti.

Con ricorso notificato il 24 febbraio 2022 e depositato il 4 marzo 2022, l’appellante, nella duplice qualità vantata, impugnava entrambi i dinieghi, domandando al T.A.R. Lazio, sede di Roma, di ordinare l’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso non accolta per i seguenti motivi:

1) nessuna rilevanza ostativa potrebbe ascriversi alla non applicabilità del D.Lgs. n. 175/2016 alla I.T.A. S.p.A., in quanto società a controllo pubblico esercente attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ai sensi dell’art. 22 co.1 lett. e ) L. n. 241/1990; 2) l’art. 79 co.5 D.L. n. 18/2020 non sottrarrebbe la società alle regole sulla trasparenza di cui l’accesso costituisce proiezione applicativa; 3) sussisterebbe l’interesse a conoscere la documentazione di cui si domanda l’ostensione; 4) il mancato accesso sarebbe in contrasto con il diritto eurounionale, ed in particolare con l’art. 49 T.U.E. (libertà di stabilimento, secondo l’Ad. Plen. n. 13/2016), con l’art. 27 C.D.F.U.E., con l’art. 151 T.F.U.E. (sugli obblighi di consultazione e informazione dei lavoratori, sulla rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori nonché sulla integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro) e con i principi di cui alla parte I della Carta sociale europea; 5) l’istanza di accesso non sarebbe preordinata a favorire un controllo generalizzato sulla I.T.A. S.p.A., essendo limitata soltanto alla documentazione inerente le procedure di reclutamento espletate dalla società; 6) l’art. 1 co.34 L. n. 190/2012 imporrebbe alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. la pubblicazione nei siti web istituzionali delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 150/2009; 7) la risposta della I.T.A. S.p.A. sarebbe illegittima per incompetenza poiché il prof. avv. Marazza non aveva i poteri per rappresentare la società nei rapporti con i terzi.

L’appellante, in subordine, nell’eventualità che si ritenesse ostativa all’accoglimento dell’istanza di accesso presentata la non applicabilità alla I.T.A. S.p.A. del D.Lgs. n. 175/2016, eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 79 co.5 D.L. n. 18/2020 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. e con gli artt. 1, 4 e 35 Cost., nonché per contrasto, da valutare anche nella prospettiva di una possibile questione pregiudiziale interpretativa da sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con gli artt. 49 T.U.E., 27 C.D.F.U.E., 151 T.F.U.E. e con i principi della parte I della Carta sociale europea.

Con sentenza n. 7668/2022 pubblicata il 10 giugno 2022 e non notificata da alcuna delle parti in causa, il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, seconda sezione, dichiarava inammissibile l’intervento spiegato dall’E.N.A.C. e rigettava il ricorso, compensando le spese, poiché: 1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze non risulterebbe in possesso della documentazione richiesta e, pertanto, non sarebbe passivamente legittimato ad esibire eventuali documenti dei quali non abbia la disponibilità; 2) la I.T.A. S.p.A., pur essendo interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 259/1958, non sarebbe gravata dagli obblighi di cui al D.Lgs. n. 175/2016 per espressa previsione normativa, in quanto non contraddistinta da connotazioni o prerogative di carattere pubblicistico.

Con l’appello notificato in data 4 e 11 ottobre 2022 e depositato in data 11 ottobre 2022, l’interessato, nella sua duplice qualità, domandava al Consiglio di Stato la riforma della predetta sentenza, con annullamento dei dinieghi impugnati e condanna della I.T.A. S.p.A. all’esibizione dei documenti richiesti per i medesimi motivi già dedotti in primo grado, a fronte dell’erroneità della contestata decisione del giudice di primo grado.

La I.T.A. si opponeva all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva, invece, l’inammissibilità dell’appello per omessa contestazione della statuizione della sentenza appellata con la quale si dichiarava fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata.

Nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022, il Consiglio di Stato, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.



DIRITTO

I. Il giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I. – Preliminarmente, occorre osservare che nessuna doglianza è stata dedotta in relazione alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la fondatezza della pretesa vantata dall’appellante nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo state formulate in appello soltanto censure avverso le statuizioni del giudice di primo grado concernenti il rifiuto opposto dalla I.T.A. S.p.A..

Donde, la configurabilità di un giudicato interno formatosi sul capo della sentenza appellata dedicato al rigetto del ricorso notificato e depositato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 4 febbraio 2022 in

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