TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202207668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202207668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207668
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 07668/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02367/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2022, proposto da:
AN BA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione Nazionale del personale Navigante del TR AE (Navaid), rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Vuolo, Riccardo Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AL TR AE S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

BE EL, AN BR, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

E.N.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Arianna Ciani, Daniela De Vecchis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

dei seguenti atti:

- diniego opposto da AL TR AE (ITA) S.p.A. sull'istanza di accesso agli atti dell'11.1.2022;

- nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico, prot. DT 8227 del 4.2.2022;

- in subordine, silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente;

nonchè per la declaratoria del diritto/interesse del ricorrente ad avere accesso agli atti in questione

e per il conseguente ordine a AL TR AE S.p.A. di esibire i documenti richiesti entro un termine non superiore a 30 giorni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL TR AE S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di E.N.A.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 24.2.2022 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla società AL TR AE S.p.a. ed ai controinteressati in epigrafe, ritualmente depositato il 4.3.2022, la ricorrente ha adito questo Tribunale:

1) per l’annullamento dei seguenti atti:

a) diniego opposto, da AL TR AE (ITA) S.p.A., sull’istanza di accesso agli atti dell’11.1.2022;

b) nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico, prot. DT 8227 del 4.2.2022;

c) in subordine, silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti;

d) nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente;

2) per la declaratoria del diritto/interesse del ricorrente ad avere accesso agli atti in questione;

3) per il conseguente ordine a AL TR AE S.p.A. di esibire i documenti richiesti entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. Con la presente iniziativa processuale l’odierno ricorrente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione sindacale in epigrafe, che tutela gli interessi dei lavoratori delle compagnie aeree, intende avversare i dinieghi espressi dal Ministero dell’Economia e da AL TR AE S.p.A rispetto alle istanze di accesso agli atti, ex artt.22 ss. l.n.241/90, finalizzate ad acquisire documenti afferenti alle procedure di reclutamento poste in essere da TA, società a controllo pubblico costituita in attuazione dell’art.79 d.l. n.18/2020 (convertito dalla L.n.27/2020).

Secondo parte ricorrente, TA svolgerebbe un servizio pubblico essenziale e sarebbe assimilabile ad un organismo di diritto pubblico, a cui il diritto di accesso si applica in forza dell’art.22, co.1, lett. e) L.n.241/90, secondo cui per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

La predetta ricostruzione è avversata dalle difese delle parti convenute, che allo scopo argomentano nel senso della fondatezza delle ragioni già espresse nelle determinazioni reiettive dell’accesso.

3. Rispettivamente nelle date 8.3.2022 e 14.3.2022 si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato), nonché AL TR AE S.p.A (d’ora in avanti, solo TA).

4. In data 11.3.2022 si costituiva altresì in giudizio l’Enac, per resistere al ricorso (esibito in atti) notificato il 3.3.2022.

5. Alla camera di consiglio del 4.5.2022, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In via preliminare, il Collegio rileva, rispetto alla costituzione in giudizio dell’Enac, che il predetto Ente si è costituito in giudizio per resistere non già al ricorso in parola, in verità non notificato al predetto Ente, bensì a quello (diverso) proposto dall’odierno ricorrente ex artt.116-133 cpa in confronto dell’Ente (nonché, quale controinteressato, di TA) e notificato il 3.3.2022, avente ad oggetto (in via principale) l’impugnazione del silenzio diniego formatosi in data 2.2.22 sull’istanza di accesso presentata all’Enac il 3.1.22.

Al riguardo, posto che:

- la costituzione in giudizio dell’Enac, non essendo stata notificata alle restanti parti, non può valere quale ammissibile atto di intervento ad opponendum, stante il disposto di cui all’art.50, co.2 cpa;

- nella vicenda l’Enac non può essere qualificato in termini di controinteressato pretermesso, nei cui confronti si sarebbe dovuto notificare il ricorso, essendo estraneo al thema decidendum, siccome fissato nel ricorso in parola,

il Collegio dichiara l’inammissibilità dell’atto di intervento dell’Enac.

7. Il Collegio esamina quindi il merito della controversia.

Il ricorso va respinto, in relazione ad entrambi i soggetti convenuti, secondo quanto di seguito esplicato.

8. Quanto all’azione proposta nei riguardi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è stata smentita la circostanza, affermata dall’Amministrazione sia in sede provvedimentale che difensiva, circa il fatto che la stessa non detenga alcun documento in relazione all’istanza de qua.

Deve essere quindi respinto il ricorso nei riguardi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal momento che il diritto di accesso ex L.n.241/90, ai sensi dell’art.22, co.4-6, non può essere esercitato nei confronti dell’Amministrazione che non detenga stabilmente i documenti dei quali venga richiesta l’ostensione (in tal senso, quam multis, Consiglio di Stato, 27.3.2020, n.2142; Tar Roma, 15.3.2021, n.3120; Tar Roma, 16.10.2020, n.10577).

9. Per quanto concerne il diniego opposto da TA, avuto riguardo ai motivi di ricorso ed alle controdeduzioni palesate dalla predetta società, sia in sede di diniego che in ambito difensivo, occorre valutare, innanzi tutto, la natura giuridica della newco ed i riflessi di tale aspetto sulla vertenza in esame e, più in generale, sulla disciplina del diritto d’accesso quale fissata dalla L.n.241/90.

La società in questione, nella gravata determinazione di diniego, evidenzia come la disciplina dell’accesso postula che “che si versi in un contesto assoggettato all’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213); il che accade (nella prospettiva di cui all’art. 97 Cost.) in presenza di ogni attività (autoritativa o paritetica, esercitata in forma pubblicistica o mercé il ricorso alle regole del diritto privato) “di interesse pubblico” (cfr. art. 22, comma 1 lett. e) Legge n. 241/1990, che identifica una nozione ampia, ma tassativa di “pubblica amministrazione”). In senso analogo, l’art. 22 comma 1, lett. d) della Legge n. 241/90 definisce come “documento amministrativo” oggetto di accesso, “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse…”.

Al riguardo, preme sottolineare come, tuttavia, gli atti formanti oggetto della richiesta ostensiva non si riferiscano né all'attività amministrativa né ad attività di pubblico interesse, bensì all’attività

commerciale di un soggetto imprenditoriale con natura esclusivamente privatistica”.

L’assunto de quo è ribadito in sede difensiva, laddove viene evidenziato, in particolare, che TA, in conformità alle previsioni recata dalla legge istitutiva (art.79 d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27), nonché dello Statuto, di cui al DM 9 ottobre 2020, opera completamente in regime di libero mercato, perseguendo finalità commerciali e industriali, senza obblighi di servizio pubblico o funzioni di natura, anche larvatamente, pubblicistica; prova ne sia- sostiene la difesa della società - che la Commissione Europea, nella decisione del 10.9.2021, ha avallato l’operazione, ritenendola conforme ai principi di diritto europeo (e non in contrasto con la disciplina restrittiva sugli aiuti di Stato), essenzialmente in ragione:

a) del mancato trasferimento ad TA degli obblighi di servizio pubblico in precedenza gravanti su LI;

b) della sussistenza di una logica di mercato sottesa ai conferimenti, per 1,35 miliardi di euro, che lo Stato destinerà alla società nel triennio e dai quali trarrà un profitto pari a quello che anche un operatore privato avrebbe reputato conveniente.

Inoltre-

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