Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-08, n. 202000139

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-08, n. 202000139
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000139
Data del deposito : 8 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2020

N. 00139/2020REG.PROV.COLL.

N. 05273/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2019, proposto da
Alice 186 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini, Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7621 del 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Scordamaglia in dichiarata delega di Carlini, e Rocchi in dichiarata delega di Rizzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Alice 186 S.r.l., quale impresa che esercita l'attività di laboratorio artigianale e di esercizio di vicinato e che avrebbe altresì intenzione di aprire nell'immediato analogo laboratorio, ha impugnato la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/18 recante “ Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città CA ”, pubblicata all'Albo Pretorio capitolino dal 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 7621 del 2019, ha accolto in parte il ricorso.

L’originaria ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto le sue doglianze, affidando l’appello si seguenti motivi di diritto:

I) sul regolamento gravato: 1.1) erroneità ed omessa pronuncia per violazione della L.R. 21/06 e del regolamento regionale 1/09; eccesso di potere per carenza di potere e di attribuzione; difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, arbitrarietà ed illogicità; 1.2) erroneità ed omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. 1/12; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, arbitrarietà ed illogicità;

II) sull’art. 5: 2.1) erroneità ed omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis, del D.L. 223/2006 e dell’art. 25, comma 4, della L.R. 33/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del decreto liberalizzazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà; 2.2) erroneità ed omessa pronuncia: violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità;

2.3) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, violazione dell’art. 41 della Costituzione;

III) sull’art. 8: 3.1) erroneità ed omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. 1/12; violazone del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità; 3.2) erroneità ed omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis, del D.L. 223/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà;

IV) sull’art. 10: 4.1) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, lesione del diritto costituzionale all’esercizio della libera attività imprenditoriale;

V) sugli articoli 11 e 12: 5.1) erroneità ed omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis, del D.L. 223/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, lesione del diritto costituzionale all’esercizio della libera attività imprenditoriale; 5.2) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, lesione del diritto costituzionale all’esercizio della libera attività imprenditoriale;

VI) sull’art. 13: 6.1) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta, lesione del diritto costituzionale all’esercizio della libera attività imprenditoriale, disparità di trattamento;

VII) sull’art. 14: 7.1) erroneità ed omessa pronuncia e violazione dell’art. 64 c.p.a.: eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, lesione del diritto costituzionale all’esercizio della libera attività imprenditoriale;

VIII) sull’art. 15: 8.1) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, lesione del diritto costituzionale all’esercizio della libera attività imprenditoriale.

Si è costituita in giudizio per resistere all’appello Roma Capitale.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 21 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7621 del 2019, che ha accolto solo in parte il ricorso di primo grado, annullando parzialmente il Regolamento sul commercio di Roma Capitale con riferimento all'art. 8, nella parte in cui prevedeva tre anni di anzianità all'albo artigiani o alla Camera di Commercio per esercitare le attività tutelate, ed in parte all'art. 12, comma 4, nella parte in cui limitava la cessione e l’affitto di attività non tutelata, confermandone, invece, la legittimità con riferimento a quella vietata.

Per il resto la sentenza ha confermato il Regolamento, che vieta l'apertura di laboratori ed esercizi di vicinato per un triennio, e che viene ritenuto dall’appellante in contrasto con l’interesse ad aprirne di nuovi, e che impone, altresì, sempre a parere dell’appellante, illogiche ed illegittime restrizioni al libero esercizio dell'attività economica privata.

Deve premettersi che la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/18 recante “ Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città CA ”, pubblicata sull'Albo Pretorio capitolino dal 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018, prevede tre ambiti territoriali caratterizzati da diversa disciplina, al fine di “ conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico della Società CA con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare ”.

In particolare, “ si passa da un ambito più ampio - Città CA (tessuti da T7 a T10) - caratterizzato da disposizioni specifiche ma non troppo limitative, ad un ambito intermedio - Città CA (tessuti da T1 a T6) - con una regolamentazione più rigida - e ad uno più ristretto - Sito Unesco e Rioni che ricadono anche parzialmente nello stesso - ove sono previste prescrizioni ancor più stringenti, volte a garantire la qualità dell'offerta nel settore alimentare, e comprensive dei divieti di nuove aperture in tale settore a causa del superamento delle soglie di saturazione ”.

Il nuovo assetto viene fondato su “ apposito studio … basato sull'elaborazione dei dati presenti nel sistema S.I.C. (Sistema Informativo del Commercio) di Roma Capitale riferiti alla data del 30 marzo 2017 i cui risultati sono raccolti nella Relazione esibita in atti ”, da cui “ è emerso l'aumento della presenza delle suddette attività, nonché una concentrazione delle stesse soprattutto nel territorio di alcuni Rioni ricadenti nel Sito Unesco … che ha determinato un aumento del livello di pressione antropica tale da compromettere la sostenibilità ambientale del territorio ”.

Tanto premesso, con il primo motivo di appello si deduce che il Regolamento è stato adottato in carenza di potere e di attribuzione in quanto la Regione non avrebbe attribuito al Comune un potere così dirompente di riordino della materia del Commercio; inoltre, la sentenza avrebbe dovuto considerare che il Regolamento viola i precetti statali volti alla liberalizzazione ed al rilancio dell'economia, introducendo limitazioni dell'espansione e del libero esercizio dell'iniziativa economica e privata.

Il motivo è infondato.

Premesso che il Regolamento comunale in materia di commercio è stato legittimamente adottato sulla base della normativa regionale esistente, e che trae il proprio fondamento, oltre che negli artt. 117 e 118 della Costituzione, negli artt. 3, 4, comma 3, e 5 del d.lgs. n. 267 del 2000 e nell’art. 5 della legge della regione Lazio n.14 del 1999, come costantemente statuito dalla giurisprudenza amministrativa, la regolamentazione sul commercio urbano - settore in cui il Comune è anche titolare di competenze proprie ex art. 10, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998, 31 del d.l. n. 201 del 2011, 64 del d.l. n. 138 del 2011 - è pienamente compatibile con il quadro normativo nazionale e comunitario, anche con riferimento al riparto di competenze tra Regioni e Comuni, in forza dei particolari requisiti e

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