Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-23, n. 202104802
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2021
N. 04802/2021REG.PROV.COLL.
N. 01482/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2021, proposto dalla società Arcelor Mittal Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G, S G, A L, E G e L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
nonché sull’appello incidentale proposto dalla società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A, A R C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, viale Liegi, n. 32;
nonché sull’appello incidentale proposto dal Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il Comune di Taranto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9,
nei confronti
- dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA) della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del dottor Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
- del Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio territoriale del Governo di Taranto, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, viale Mazzini, n. 73;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum :
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R L e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio delegazione della regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), n. 249 del 13 febbraio 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti i ricorsi in appello incidentale dell’Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria e del Ministero della transizione ecologica;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA) della Puglia, del Ministero dell’interno, del Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), dell’Ufficio territoriale del Governo di Taranto e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (“Ispra”) nonché del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (“Codacons”);
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Regione Puglia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (“Invitalia”);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021, il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati S G, E G, L T, Francesco Saverio Marini, Laura Marasco, G L P, F C, V P, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, M A, M C, A R C e gli avvocati dello Stato Luigi Simeoli e Ettore Figliolia, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e ), d.l. n. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Premessa.
Giungono alla decisione di questo Consiglio l’appello principale, proposto dalla società Arcelor Mittal Italia S.p.a. (d’ora in avanti, Arcelor Mittal), e quelli incidentali, proposti dalla società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria (d’ora in avanti, Ilva), e dal Ministero della transizione ecologica (d’ora in avanti, MITE), avverso la sentenza n. 249 del 13 febbraio 2021, pronunciata dal T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
La sentenza ha respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi n.r.g. 393 del 2020 e n.r.g. 397 del 2020, proposti, rispettivamente, dalle suindicate società, per conseguire l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 15, emessa in data 27 febbraio 2020, del Comune di Taranto, e i motivi aggiunti proposti, in ciascun giudizio, contro la nota del medesimo Comune n. 173, del 29 marzo 2020.
II. L’antefatto e il provvedimento n. 15 del 27 febbraio 2020 .
II.1. I fatti prodromici al giudizio di primo grado sono i seguenti.
Con nota del 12 febbraio 2019, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (d’ora in avanti, “ARPA”) della Puglia ha trasmesso alle Autorità territoriali competenti il rapporto di valutazione del danno sanitario inerente allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, contenente i dati riferiti all’anno 2018.
Con nota del 21 maggio 2019, il Sindaco del Comune di Taranto ha domandato alla competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in avanti “MATTM” o “Ministero”) il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al d.P.C.M. del 29 settembre 2017, relativa allo stabilimento Ilva, chiedendo di introdurre eventuali condizioni aggiuntive, motivate da ragioni sanitarie.
Con il decreto direttoriale n. 188 del 27 maggio 2019, il Ministero ha dato seguito all’istanza del 21 maggio e ha disposto il riesame dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29- quater , comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Testo unico in materia ambientale”).
II.2. In date 5, 17, 18 e 19 agosto 2019, si sono verificate alcune emissioni di fumi in atmosfera, che alcune rappresentanze sindacali hanno ascritto a talune criticità di funzionamento del camino “E-312” dell’industria siderurgica nota come Ilva (o ex Ilva), ubicata nel territorio del Comune di Taranto.
Con comunicazione del 23 agosto 2019, il comune ha chiesto ad ARPA Puglia e all’Azienda sanitaria locale (d’ora in avanti, “ASL”) di Taranto di fornire idonee spiegazioni sull’accadimento, anche al fine di valutare quali iniziative intraprendere.
Con nota del 4 settembre 2019, l’ARPA ha relazionato al Comune.
Con nota del 13 settembre 2019, il Comune ha domandato ulteriori informazioni all’ARPA.
Con nota del 23 settembre 2019, indirizzata anche al MATTM, ARPA ha risposto all’ulteriore richiesta del Comune, rappresentando alcune criticità emerse in sede di verifica dell’impianto.
Con nota del 27 settembre 2019, il Ministero ha riscontrato la nota dell’ARPA e, al riguardo, ha domandato all’Istituto superiore per la ricerca ambientale (d’ora in avanti, “Ispra”) di “ relazionare nel merito tecnico ” e di proporre “ possibili azioni da intraprendere ”.
Con nota del 3 ottobre 2019, il Comune ha rappresentato al Ministero “ forte preoccupazione circa la sussistenza, tra le altre, di problematiche connesse all’attuale esercizio dell’installazione, con possibili riflessi di natura sanitaria cui si intende dare immediato riscontro ” e ha domandato se vi fossero le “ condizioni di cui all’art. 29-decies, comma 10, necessarie allo scrivente per l’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ”.
Con nota del 11 ottobre 2019, l’Ispra ha dato riscontro alla richiesta del Ministero.
Con nota del 23 ottobre 2019, il Comune ha ribadito l’attualità e la persistenza delle problematiche rappresentate in precedenza, sollecitando il Ministero a dare riscontro alla precedente nota del 3 ottobre, sugli aspetti relativi alla possibilità di esperire il rimedio di cui all’art. 217 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Con nota del 23 ottobre 2019, il Ministero ha risposto alla richiesta del Comune.
Segnatamente, l’Amministrazione statale ha comunicato che i valori delle emissioni risultavano inferiori a quelli autorizzati con l’A.I.A., poiché “ i valori orari rilevati non costituiscono superamenti del valore limite di emissione stabilito nell’autorizzazione integrata ambientale, in quanto, contrariamente a quanto erroneamente dedotto dal dipartimento di Taranto dell’ARPA Puglia, il valore limite di emissione per il parametro polveri per le emissioni al camino E312 dell’agglomerato, in termini di concentrazione, non è 31,25 mg/Nm3 (media oraria), ma 25 mg/Nm3 (media giornaliera) di cui alla prescrizione n. 55 dell’AIA del 2012, così come riportata nel DM n.53 del 3/2/2014 ”.
Il Ministero ha inoltre ribadito che l’Ispra avrebbe