Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-27, n. 202306266
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 06266/2023REG.PROV.COLL.
N. 05234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5234 del 2022, proposto da
Futura NE Industry s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo de Ruggiero e Giannicola Galotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02928/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Futura NE Industry s.r.l. impugnava in primo grado la delibera del Consiglio comunale di Marcianise (CE) n. 35/2021 recante il Regolamento comunale sulla Tari, la delibera del Consiglio comunale n. 48/2021 di modifica del suddetto Regolamento e la delibera n. 37/2021 di approvazione della tariffa Tari per l’anno 2021, insieme con le presupposte delibere di Giunta comunale e delle altre delibere consiliari e atti correlati.
Si doleva, in sintesi, dell’illegittimità della disciplina sulla Tari introdotta dai suddetti atti, tale da assoggettare a prelievo anche capannoni e magazzini industriali, nonché aree di superfici industriali, tutte produttive di rifiuti speciali e perciò sottratte ex lege al prelievo Tari.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Marcianise, respingeva il ricorso ritenendo, per quanto di rilievo, che il Regolamento impugnato esonerasse dal prelievo Tari, in conformità alle previsioni di legge, le parti dei locali industriali produttive di rifiuti speciali appositamente trattati dal produttore, previa relativa attestazione, e assoggettasse al suddetto prelievo le sole parti delle superfici industriali in cui fossero prodotti rifiuti urbani, non anche speciali.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Futura NE Industry deducendo:
I) error in iudicando : art. 1 d.lgs. n. 116 del 2020, in relazione agli artt. 183, 184, 195, 198 d.lgs. n. 152 del 2006 e alle circolari del Ministero della Transizione ecologica n. 37529/2021 e 51657/2021;
II) error in iudicando : art. 1 d.lgs. n. 116 del 2020, in relazione agli artt. 183, 184, 195, 198 d.lgs. n. 152 del 2006 e alle circolari del Ministero della Transizione ecologica n. 37529/2021 e 51657/2021 sotto altro profilo;
III) error in iudicando : art. 1 d.lgs. n. 116 del 2020, in relazione agli artt. 183, 184, 195, 198 d.lgs. n. 152 del 2006 e alle circolari del Ministero della Transizione ecologica n. 37529/2021 e 51657/2021 sotto ulteriore profilo;
IV) error in iudicando : art. 1 d.lgs. n. 116 del 2020, in relazione agli artt. 183, 184, 195, 198 d.lgs. n. 152 del 2006 e alle circolari del Ministero della Transizione ecologica n. 37529/2021 e 51657/2021 sotto altro ulteriore profilo.
4. Resiste al gravame il Comune di Marcianise, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno esaminate in limine le eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione.
1.1. Deduce il Comune l’inammissibilità del ricorso di primo grado in considerazione del fatto che l’interesse della ricorrente era collegato nella specie all’emissione dell’avviso di pagamento per l’anno d’imposta 2021 non impugnato davanti al giudice tributario; né varrebbe, in senso contrario, la produzione in giudizio del corrispondente ricorso al giudice tributario, in quanto avvenuta tardivamente oltre i termini di cui all’art. 73 Cod. proc. amm.
1.1.1. L’eccezione non è condivisibile, atteso che lo stesso Comune dà conto che l’atto applicativo adottato in danno della Futura NE è stato impugnato, e poiché ciò impinge su profili di ammissibilità del ricorso (a seguito di corrispondente eccezione sollevata dal Comune in primo grado) la relativa produzione documentale era ben ammissibile da parte della ricorrente, né il Comune si duole di profili di difetto di contraddittorio o difesa al riguardo, e cioè di possibili repliche o produzioni documentali contrarie che avrebbe potuto effettuare in caso di tempestività del deposito.
Quanto invece ai profili di dedotta carenza d’interesse al ricorso per non lesività del Regolamento in ragione dei suoi contenuti (dedotti come) non pregiudizievoli per la posizione dell’appellante, pure eccepita dal Comune, essi, per come correlati appunto ai contenuti del Regolamento, afferiscono più propriamente al merito dell’impugnativa, e possono essere dunque considerati nella corrispondente sede.
1.2. Può prescindersi invece dall’eccezione d’inammissibilità per novità della sentenza della Commissione tributaria provinciale prodotta dall’appellante, stante l’irrilevanza del documento ai fini del decidere, ciò che parimenti vale per i documenti prodotti dalla stessa appellante il 15 maggio 2023, anch’essi non rilevanti per la decisione.
2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel respingere il ricorso omettendo di considerare che il Regolamento impugnato include illegittimamente, tra le superfici soggette a Tari, quelle delle “ attività industriali con capannoni di produzione ”, in violazione delle previsioni di cui all’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 e relativo allegato L-quinquies) , che non ricomprendono le attività industriali fra quelle idonee alla generazione di rifiuti urbani, i cui locali, soli, sono soggetti all’applicazione della Tari.
Di qui l’illegittimità dell’impugnato Regolamento per difetto del presupposto e violazione di legge nella parte in cui assoggetta a prelievo Tari anche i locali e le aree industriali ove viene svolta l’attività lavorativa in senso stretto.
Né rileverebbero, in senso contrario, le previsioni che escludono l’applicazione della Tari subordinatamente alla dimostrazione dell’avvenuto trattamento da parte del contribuente dei rifiuti speciali, atteso che la legge esclude ex se dal prelievo Tari le superfici industriali destinate alla lavorazione, quali capannoni di produzione e magazzini.
Il che troverebbe conferma peraltro nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021 del Ministero della Transizione ecologica, che chiarisce fra l’altro l’esclusione dai prelievi sui rifiuti delle superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
In tale contesto l’appellante dà conto anche di aver presentato al Comune adeguata documentazione attestante lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, e nondimeno di essere stata indiscriminatamente assoggettata a prelievo Tari, proprio alla luce delle (illegittime) previsioni del Regolamento impugnato.
2.1. Col secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma la legittimità del Regolamento a fronte della ritenuta esclusione della tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali previa esibizione di idonea documentazione del contribuente volta a dimostrare la produzione e il relativo smaltimento a norma di legge.
Così pronunciando, il giudice di primo grado avrebbe trascurato che l’esonero dalla Tari dei locali e superfici destinati a produzione industriale è sancito ex lege , considerato che dette attività generano ope legis solo rifiuti “speciali”, sicché difetta in radice, per esse, uno dei presupposti per la produzione di rifiuti urbani ( i.e. , derivare gli stessi da attività di cui all’all. L-quinquies al d.lgs. n. 152 del 2006); ciò in un contesto in cui i rifiuti sono classificati ex lege come “urbani” o “speciali” in ragione non già di un criterio merceologico, bensì del luogo di loro produzione (criterio cd. “genetico”).
La ricorrente, in tale contesto, avrebbe peraltro ben dimostrato di aver prodotto solo rifiuti speciali in relazione alle aree controverse (coincidenti con capannoni produttivi e magazzini), e il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel non dare rilievo a tale circostanza, affermando che Futura NE non avrebbe smentito la produzione di rifiuti urbani anziché