Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-16, n. 201000866
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Testo completo
N. 00866/2010 REG.DEC.
N. 03715/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3715 del 2007, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, rappresentato e difeso dagli avv. I M, A N, con domicilio eletto presso Studio Gagliardi-Militerni in Roma, via F. Saverio Nitti N. 11;
contro
Centro Fisiokinesiterapico S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. M R, C S, con domicilio eletto presso Studio Feliciani in Roma, via S. Saba, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n. 02875/2006, resa tra le parti, concernente REGOL. PRESTAZIONI EROGABILI STRUTTURE PRIVATE PROVVISOR. ACCREDIT. REC. SOMME.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2009 il Cons. Giancarlo Montedoro;
Nessuno comparso per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Giunta regionale campana, con d.g.r.C. n. 377 del 1998 ha individuato i carichi massimi di lavoro delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, parametrati alla dotazione strutturale, ai coefficienti di personale posseduti al 31 dicembre 1997.
Nel 2003, con delibera n. 1270 la giunta regionale della Campania ha introdotto la possibilità di riconoscere prestazioni erogate in eccedenza rispetto alle capacità operative massime posseduto al 31 dicembre 1997 a determinate complesse condizioni fra cui l’esistenza di una richiesta di revisione quali-quantitativa delle capacità operative massime, l’esistenza negli anni di riferimento di una presa d’atto delle intervenute variazioni nel dimensionamento e nelle caratteristiche tipologiche e funzionali della struttura interessata, modalità particolari per le regolazioni delle partite finanziarie fra la ASL e la struttura accreditata;sempre nel rispetto dei tetti di spesa.
Con gli atti impugnati in primo grado la ASL ha dato corso al recupero delle somme corrispondenti al superamento delle capacità operative massime non considerando l’invio delle fatture senza ulteriori precisazioni sufficienti per ritenere presentata un’istanza di revisione delle capacità operative massime.
Il Centro resistente impugna le note della ASL con le quali si avviato l’iter per il recupero delle predette somme ed altri atti presupposti e connessi.
Con la sentenza impugnata il Tar per la Campania ha accolto il ricorso.
Appella la ASL Napoli 1 , deducendo, fra l’altro, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Resiste l’originario ricorrente.
DIRITTO
L’appello è fondato e può essere accolto per esservi giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo sulla controversia in esame.
Dopo la sentenza n. 204 del 2004 non può ritenersi ancora sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a meri diritti patrimoniali delle strutture sanitarie accreditate proposte avverso la ASL competente per il riconoscimento di prestazioni rese in eccedenza alle capacità operative massime predeterminate per ciascuna struttura.
Infatti, nel disporre il recupero , la ASL non agisce come autorità ma si limita a dare esecuzione al rapporto convenzionale esistente con la struttura sanitaria,in modo strettamente vincolato rispetto a quanto stabilito dalle delibere regionali sul riconoscimento delle capacità operative massime.
In tal senso si rinviene copiosa giurisprudenza per cui le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, in materia di pagamenti richiesti da strutture accreditate C.S., V, 21.12.2004 n. 8153;CGA Sicilia, 27.12.2006 , n. 787;in materia di rimborsi di prestazioni farmaceutiche: C.S., V. 28.4.2005 n. 1971;Cass. SS.UU., 24.11.2004 n. 22119;Cass. Sez. Lav., 26.4.2004 n. 7912).
Alla dichiarazione del difetto di giurisdizione consegue la traslazione del giudizio nelle forme di legge ( legge n. 69 del 2009 art. 59 ).
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese processuali.