Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-22, n. 202000524
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Pubblicato il 22/01/2020
N. 00524/2020REG.PROV.COLL.
N. 10365/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10365 del 2018, proposto da
-O-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-O-, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso d'Italia, 102;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -O-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -O- e di -O-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati G N, Giovanni P. Mosca e dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa -O- impugnava la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 dicembre 2017, con cui è stato conferito al dott. -O- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di -O-(settore penale) ed il decreto ministeriale di nomina adottato il -O-
A sostegno del ricorso l’istante deduceva come, in violazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 160 del 2006 ( Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’112cb88856::LR9501028EF92D17CC8140::2006-10-24">articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150 ) e dalla stessa circolare contenente il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria ( circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015 ), l’organo di governo autonomo non avesse compiutamente valutato, in capo a ciascun candidato, la pluralità di funzioni ricoperte e la qualità del lavoro svolto, omettendo di indagare in maniera compiuta la ricorrenza di specifici indicatori di attitudine in capo ai singoli aspiranti.
Con riguardo alla valutazione comparativa, poi, la ricorrente sosteneva che l’organo di governo autonomo avrebbe motivato la prevalenza accordata al controinteressato in ragione della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della materia ordinamentale, conseguita mediante la partecipazione al Consiglio giudiziario, senza considerare che l’esponente è dal 2016 componente della Commissione Flussi presso la Corte d’appello di Catanzaro, oltre che referente distrettuale per la formazione decentrata penale.
Il ricorso veniva accolto con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -O-, che precisava l’inammissibilità delle argomentazioni attraverso le quali la ricorrente, oltre a prospettare carenze istruttorie o motivazionali del provvedimento, aveva posto in essere giudizi di merito comparativo nei confronti del controinteressato.
La sentenza veniva appellata dal C.S.M. e dal Ministero della giustizia per il seguente motivo di diritto: violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 26 della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria).
Si è costituita in resistenza la dott.ssa -O-, mentre il dott. -O- ha chiesto l’accoglimento dell’appello.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 7 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Giunge in decisione l’appello proposto dal C.S.M. e dal Ministero della giustizia contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 11429 del 2018 che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla dott.ssa -O- per l’annullamento della delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 20 dicembre 2017, con cui è stato conferito al dott. -O- l’ufficio semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di -O-(settore penale) e del decreto ministeriale di nomina pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il -O-
La sentenza, premettendo l’illustrazione del procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, nonché la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il Consiglio superiore della magistratura conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha annullato la delibera ed il decreto conseguenziale, recependo le censure dedotte dall’istante.
In particolare, alla luce del consolidato orientamento in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle delibere di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, senza mai impingere nel merito delle valutazioni, la sentenza ha evidenziato come, nella fattispecie in questione, la delibera fosse inficiata da carenza di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla parte in cui essa ha proceduto alla comparazione tra il controinteressato e la ricorrente, nonché per violazione di specifiche disposizioni contenute nel nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che avrebbero imposto una più analitica disamina di specifici aspetti dei profili professionali dei due aspiranti.
Invero, presentando entrambi gli aspiranti, ricorrente e controinteressato, profili professionali di particolare rilievo, ciò avrebbe reso più complessa l’attività di comparazione e più penetrante la necessità di approfondimento istruttorio, mentre il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare determinati indicatori di attitudine, pacificamente posseduti dalla dottoressa -O-: in primo luogo, l’attività di componente della Commissione flussi e di componente del Comitato pari opportunità;in secondo luogo, l’essere destinataria di deleghe organizzative ulteriori rispetto a quella di responsabile per il tirocinio dei giudice di pace, come pure l’avere svolto funzioni direttive e semidirettive di fatto.
Rileverebbe, infine, il contrasto tra il giudizio di eccellenza espresso nella delibera impugnata a favore del dottor -O-e la definizione dello stesso come magistrato “di buon profilo professionale”, che non ha mai svolto funzioni dibattimentali, contenuta in precedente e recente delibera consiliare relativa al conferimento dell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di -O-(provvedimento il cui deliberato è stato annullato in sede giurisdizionale per aspetti motivazionali diversi da quello qui riportato).
2.-Il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura hanno affidato l’appello ad un unico motivo di doglianza, con il quale hanno dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 26 della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria).
In particolare, gli appellanti allegano che né le fonti primarie né i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura prescriverebbero che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati, per cui sarebbe errata l’affermazione contenuta in sentenza per la quale la delibera impugnata sarebbe viziata in ragione di « una eccessiva sinteticità della fase della comparazione tra il controinteressato e la ricorrente, atteso che la stessa, premessa una sostanziale equivalenza dei due aspiranti in ordine alle “consolidate esperienze nel settore penale” e alle “rilevanti esperienze di collaborazione con la dirigenza”, risulta in sostanza limitata al solo tratto differenziale della maggior conoscenza ordinamentale, peraltro desunta, almeno in parte, da un’esperienza comune anche alla ricorrente (partecipazione alla Commissione flussi) e comunque riferita ad una attività che, seppur riconducibile a un indicatore generale di attitudine espressamente menzionato dal testo unico, appare priva, alla luce delle emergenze istruttorie in concreto acquisite e dal riconosciuto valore della ricorrente, della necessaria pregnanza ad esso attribuita ai fini comparativi ».
Per l’appello, emerge, al contrario, che l’organo di governo autonomo ha apprezzato il profilo professionale specifico della dott.ssa -O-, peraltro, formulando nei sui confronti un giudizio positivo. La premessa della delibera ha, invero, dato conto che sono stati esaminati i fascicoli personali di tutti gli aspiranti e così pure la documentazione da essi depositata nella procedura, dal che si dedurrebbe che tutti i profili professionali dei canditati sono stati valutati.
Inoltre, l’effettività di tale valutazione emergerebbe dalla successiva comparazione tra i due candidati, in cui sarebbero stati indicati gli aspetti della professionalità di ognuno ritenuti rilevanti ai fini del conferimento dello specifico incarico posto a concorso, nonché le ragioni della ritenuta prevalenza del dott. -O- Emerge, quindi, dal corpo della delibera che, conformemente a quanto richiesto dalla normativa secondaria e dall’univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel giudizio comparativo, il profilo professionale della dott.ssa -O-, benché non descritto in modo analitico, è stato, tuttavia, esaminato con riferimento alle esperienze che costituiscono indicatori delle attitudini e del merito, con l’indicazione, in rapporto alle esperienze professionali del prescelto e allo specifico incarico da conferire, delle ragioni che giustificano la prevalenza accordata a quest’ultimo.
Sempre per l’appello, l’attenta disamina dell’atto consiliare rivelerebbe che, in esso, si è valutato con attenzione il profilo professionale della dott.ssa -O-, facendolo oggetto peraltro di un giudizio positivo, fondato, in specie, sulla consolidata esperienza nel settore penale (nelle diverse funzioni di GIP/GUP e di giudice del dibattimento, della presidenza di collegi dibattimentali costituiti per la trattazione di complessi procedimenti di criminalità organizzata, delle funzioni direttive di fatto svolte come presidente facente funzioni del Tribunale di Rossano, del ruolo di coordinatrice dell’ufficio GIP/GUP, della sua attività di referente per la formazione decentrata e di responsabile per il tirocinio del giudice di pace.
Non condivisibile sarebbe, poi, il passaggio della motivazione della sentenza in cui è stato conferito rilievo alla circostanza che, in altra procedura concorsuale, relativa al conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di -O-, il dott. -O-è stato ritenuto un magistrato “di buon profilo professionale”, sia perché detta delibera è stata annullata, sia perché sembrerebbe comunque irragionevole trarre da precedenti giudizi elementi per valutare la bontà di quelli successivi, soprattutto quando gli stessi siano stati formulati nell’ambito di una diversa procedura concorsuale.
3.-L’appello è infondato.
Vale anzitutto ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513;28 novembre 2012, n. 6035;6 dicembre 2016, n. 5152;V, 17 gennaio 2018, n. 271;V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216;6 settembre 2017, n. 4220;17 gennaio 2018, n. 271;23 gennaio 2018, n. 432;2 agosto 2019, n. 5492).
Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015) si legge che con lo stesso si intende “ garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari ” attraverso la “ ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti”, con la finalità di “far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico ”.
L’art. 25 del Testo unico indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.
In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.
Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall’art. 26 del medesimo Testo unico.
La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12, del d.lgs. n. 160 del 2006.
Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.
Nell’ambito di tale valutazione la norma puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.
All’art. 15 sono individuati come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “ a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione;b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 ”.
Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ”.
Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.
E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché « operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa », « invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa » (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).
Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).
Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere: « nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere » (così ancora Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787;Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).
« I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa;pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell'illogicità, dell'irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria » (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597;14 maggio 2015, n. 2425).
La delibera impugnata ha individuato il dottor -O-come il candidato più idoneo per attitudini e merito ad essere nominato Presidente di sezione del Tribunale di -O-sulla base dei seguenti presupposti: “ la figura del dott. -O-appare, sul piano attitudinale specifico, senz’altro quella di maggiore spessore non solo per il ricco e completo bagaglio di esperienze acquisite nel settore penale, sia nelle funzioni requirente che nelle funzioni giudicanti, ma anche, in un’ottica prognostica, in relazione alle specifiche conoscenze e competenze di natura ordinamentale e organizzativa che gli derivano: a) dall’incarico svolto quale componente del Consiglio Giudiziario (esperienza questa che costituisce un indicatore generale di speciale rilievo ai sensi dell’art. 11, comma 1, T.U. sulla dirigenza) e della Commissione per l’analisi del flussi e delle pendenze;b) dalle esperienze organizzative maturate quale coordinatore della sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di -O-, in occasione delle quali si è fatto apprezzare per gli straordinari risultati ottenuti in termini di abbattimento dell’arretrato grazie ai moduli organizzativi adottati.
Altro dato estremamente significativo delle attitudini organizzative del magistrato, che lo fa spiccare rispetto agli altri candidati, è costituito dalla dimostrata capacità di mettere al servizio delle esigenze dell’ufficio le proprie elevate competenze informatiche.
Va rammentato, al riguardo, che il dott. -O-, nella qualità di magistrato informatico di riferimento presso il Tribunale di -O-ha ideato e realizzato, a costo zero, il progetto informatico “Registro Detenuti”, approvato dal Presidente del Tribunale in data 25/03/2015, che consente una perfetta ricognizione dei dati relativi ai detenuti e di scongiurare scadenze non programmate dei termini di fase;sistema informatizzato rivelatosi indispensabile per la gestione delle scadenze delle misure cautelari emesse dal G.I.P. (termini di scadenza e relativa calendarizzazione delle eventuali modifiche e delle varie fasi processuali), con rilevazione tempestiva, sonora e visiva, dei tempi di scadenza delle misure medesime.
Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, deve osservarsi che… ”
O.
“ La dott.ssa -O-, attualmente giudice presso il Tribunale di -O-, ha maturato una consolidata esperienza nel settore penale avendo da sempre svolto funzioni penali in primo grado, sia in dibattimento, presiedendo anche collegi in processi impegnativi, che presso l’ufficio GIP/GUP. Significative sono anche le esperienze organizzative maturate sia nella qualità di presidente facente funzioni del Tribunale di Rossano, che nella qualità di coordinatore dell’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Rossano e del Tribunale di -O-, dove si è lasciata apprezzare per i positivi risultati raggiunti. Va segnalato anche l’impegno nel campo della formazione, essendo stata referente distrettuale per la formazione decentrata penale del CSM ed avendo ricoperto l’incarico di responsabile per il tirocinio dei giudici di pace ”.
“ La prevalenza del dott. -O-, peraltro, si giustifica per le indubbie maggiori competenze di natura ordinamentale, indispensabili per assolvere l’incarico in oggetto, che gli derivano dall’esperienza maturata nel circuito dell’autogoverno, quale componente del Consiglio Giudiziario (esperienza questa che costituisce indicatore generale di speciale rilievo ai sensi dell’art. 11, comma 1, T.U. sulla dirigenza) e della Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze. Tali esperienze hanno permesso al dott. -O-di acquisire una più approfondita conoscenza della materia tabellare ed ordinamentale in genere, coltivata ai massimi livelli da un osservatore privilegiato dell’assetto organizzativo degli uffici giudiziari del distretto, che permette di esprimere un giudizio prognostico assai positivo in ordine alla capacità di sapersi cimentare con le problematiche organizzative che può presentare la sezione penale che aspira a dirigere ”.
4.-Dall’esame della documentazione versata in atti emerge che il dott. -O-ha espletato le seguenti funzioni: di G.I.P./G.U.P. in processi di criminalità organizzata, manifestando grandi capacità nell’abbattimento dell’arretrato;attività di collaborazione nella formazione del progetto tabellare prestata presso il Tribunale di Cosenza;svolgimento di funzioni di coordinamento presso l’Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di -O-;componente del Consiglio giudiziario e della Commissione per l’analisi del flussi e delle pendenze;magistrato informatico di riferimento presso il Tribunale di -O-che ha ideato e realizzato, a costo zero, il progetto informatico “Registro Detenuti”.
La dott.ssa -O- ha svolto funzioni giudicanti in quasi tutti i settori della giurisdizione penale, ha svolto la funzione di presidente in vari collegi;ha svolto attività formativa.
Entrambi gli aspiranti presentavano profili professionali di particolare rilievo;si concorda, dunque, con quanto statuito nella sentenza impugnata, per cui, essendo complessa l’attività di comparazione, era necessario un particolare approfondimento istruttorio sui profili di entrambi i candidati. Invece, dall’esame della delibera emerge come non siano stati considerati determinati indicatori di attitudine, pacificamente posseduti dalla dottoressa -O- (principalmente, l’attività di componente della Commissione flussi, seppure dal 2016, e di referente distrettuale per la formazione dei giudici togati penali, nonché l’incompleta indicazione delle deleghe organizzative).
Né dimostra il contrario la circostanza per cui nella premessa della delibera si sarebbe dato conto che sono stati esaminati i fascicoli personali di tutti gli aspiranti e così pure la documentazione da essi depositata nella procedura, non potendosi affatto dedurre da ciò che tutti i profili professionali dei canditati siano stati effettivamente valutati.
5.- Il fatto che né le fonti primarie né i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura prescrivano che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati, non giustifica la pretermissione di alcuni indicatori attitudinali pacificamente posseduti dalla dott.ssa -O-, come si evince dalla motivazione della delibera impugnata.
Invero, una comparazione che non sia stata preceduta dall’analitica descrizione del curriculum dei magistrati da comparare può inficiare il contenuto di merito della comparazione, perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni, che solo sulla base di una compiuta rappresentazione dei fatti possono essere congruamente compiute. La logica, prima ancora che la lettera dell’art. 26 del Testo Unico, impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759;5 giugno 2019, n. 3817). E’ principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono infatti essere preceduti da una cognizione manifesta, completa e adeguata degli elementi da valutare.
In costanza della evidenziata pretermissione di talune attività, non è dato conoscere come la considerazione della stessa avrebbe potuto influire sul giudizio comparativo.
In proposito pare utile richiamare l’opinione espressa da questo Consiglio di Stato in ordine alla criticità di una delibera di conferimento di incarico direttivo che, in presenza di due profili professionali che il Consiglio superiore della magistratura stesso riconosceva essere di particolare rilievo, ha omesso di esplicitare le ragioni di minusvalenza di uno dei due candidati (cfr. Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 6137).
6.- Dai principi enunciati nel Testo unico sulla dirigenza giudiziaria si ricava che, non essendo sindacabile in sede giurisdizionale il contenuto delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, che appartiene al merito, salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà, deve, di converso, intensificarsi il controllo sul procedimento di valutazione, che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e non presentare salti logici, così che “ lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione ” (Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).
7.- Manifesta è, inoltre, la contraddittorietà della delibera impugnata, riguardo al giudizio di eccellenza espresso a favore del controinteressato, rispetto a quello espresso in altra delibera di poco precedente (provvedimento il cui deliberato è stato annullato in sede giurisdizionale per aspetti motivazionali diversi da quello che qui rileva), in cui il Consiglio, nel conferire a un diverso aspirante l’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di -O-, definiva il dott. -O--O-magistrato “ di buon profilo professionale ”, ma rimarcava il mancato esercizio, da parte sua, di funzioni dibattimentali (indicatori specifici del TU, art. 15, lettera b).
E’ stato, in proposito, affermato che: “ il sindacato giurisdizionale sul conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione ” ne consegue che “… la […] contraddizione del provvedimento impugnato con precedenti e recenti valutazioni dello stesso C.S.M. sui medesimi profili curriculari del magistrato rileva nel suo aspetto di dato formale sintomo di eccesso di potere ” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 ottobre 2018, n. 5696).
Né la delibera ha in alcun modo dato conto delle specifiche ragioni sopravvenute alla luce delle quali si è ritenuto di mutare orientamento rispetto alla precedente valutazione.
8.- La reiezione dell’appello integra comunque, in considerazione della complessità della presente controversia, le ragioni che per legge giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.