Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-24, n. 202303030

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-24, n. 202303030
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303030
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 03030/2023REG.PROV.COLL.

N. 06155/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2022, proposto da
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

EL Di Molfetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06844/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL Di Molfetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellata l’avvocato Alberto Bagnoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza impugnata, il TAR adito, estromettendo dal giudizio il Ministero della giustizia, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto dall’odierno appellato, magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani, avverso la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) del 21 aprile 2021 - con la quale gli era stata negata l’autorizzazione per l’incarico di presidente delle commissioni di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, conferito dalla regione Puglia.

La sentenza ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione di merito sul ricorso principale, in quanto il provvedimento originariamente impugnato, unitamente all’autorizzazione tacita derivante dal superamento del prescritto termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, era stato annullato in autotutela e sostituito da una nuova determinazione di diniego, con successiva delibera del CSM dell’8 settembre 2021.

La sentenza impugnata ha accolto i motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante contro la citata delibera del CSM dell’8 settembre 2021.

In particolare, il TAR ha ritenuto che “ non risulta pertinente il richiamo operato dalla delibera all’art. 3.4 della circolare del CSM n. 22581 del 9 dicembre 2015 in materia di incarichi extragiudiziari, che concerne quelli vietati.

Tale disposizione prevede infatti che “Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l’ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato”.

Nel caso in esame, tuttavia, come sopra evidenziato, la legge prevede espressamente che l’incarico possa essere assegnato, di preferenza, a magistrati, di tal che la fattispecie esula dall’ambito applicativo del divieto.

Inoltre, secondo il TAR, è errata anche la motivazione della delibera del CSM, nella parte in cui afferma che “ le decisioni del Consiglio di disciplina – che il dott. Di Molfetta andrebbe a comporre in qualità di Presidente – sarebbero naturalmente suscettibili di impugnativa in sede giurisdizionale presso i Tribunali appartenenti al medesimo distretto in cui il richiedente opera, ritenendo perciò l’incarico non autorizzabile poiché idoneo a pregiudicare o comunque a mettere a rischio, anche solo sotto il profilo dell’immagine, i valori dell’indipendenza e dell’imparzialità del magistrato.

La sentenza impugnata ha rilevato, al riguardo che “ l’Organo di autogoverno non ha adeguatamente considerato che la nomina riguardava i consigli di disciplina di società di trasporti che avevano sede e dipendenze in tutte le province pugliesi, ad eccezione di quella di Barletta-Andria-Trani, coincidente con il circondario del Tribunale di Trani, presso il quale egli presta servizio.

Tale aspetto, ritualmente rappresentato nel corso del procedimento ed astrattamente idoneo a far venire meno il rischio di interferenze tra l’attività giurisdizionale e l’incarico richiesto, non è stato in alcun modo preso in esame dalla delibera impugnata, con conseguente sussistenza del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione.

La pronuncia del TAR non ha espressamente esaminato gli ulteriori motivi di censura articolati dal ricorrente, riguardanti la violazione dei principi in materia di autotutela e dell’art. 21 nonies della legge n.241/1990 e s.m.; violazione degli artt. 3-10-10 bis della legge n. 241/1990.

Il CSM ha impugnato la sentenza, chiedendo il rigetto dell’originario ricorso e dei connessi motivi aggiunti.

La parte appellata resiste al gravame e ripropone le censure non esaminate dal TAR.

Con ordinanza della Sezione n.4367/2022, è stata accolta l’istanza cautelare depositata dal CSM appellante e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata.



DIRITTO

In sede di appello, l’appellante ha dedotto, a contestazione della sentenza impugnata:

error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del r.d. 148/1931 e degli artt. 3.4 e 4.1, 7.1 e 7.3 della circolare n. 22581/2015 in materia di incarichi extragiudiziari; scelta discrezionale del c.s.m. - corretta motivazione della delibera. contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza del Tar impugnata.

Osserva in particolare l’appellante che, visto l’art. 54 del R.D. n. 148/1931, che prevede tra l’altro che “ Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati ”, il CSM, diversamente da quanto è possibile desumere dalla sentenza impugnata, non ha motivato il diniego sull’assunto che il predetto incarico costituisca attività vietata ma, invece, considerato che le decisioni di detto Consiglio di disciplina sono suscettibili di impugnativa in sede giurisdizionale presso i Tribunali appartenenti al medesimo distretto in cui il richiedente l’autorizzazione presta il proprio servizio, in ragione del fatto che l’incarico eventualmente assunto potesse pregiudicare l’immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato.

Argomenta l’appellante che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, il richiamo contenuto nella delibera all’art. 3.4 della Circolare n.

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