Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-03, n. 201903699
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Pubblicato il 03/06/2019
N. 03699/2019REG.PROV.COLL.
N. 02716/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2018, proposto dalla società Immobiliare Cu.Bar. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
nei confronti
Comune di Vitulazio, Società Villa San Michele non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1254/2018.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Silvia Martino,
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati M F e A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania, l’odierna appellante, società Immobiliare Cubar s.r.l. esponeva di essere proprietaria di un’area sita nel comune di Vitulazio (Caserta), ricompresa nell’ambito del comprensorio A.S.I. della Provincia di Caserta (Capua – Nord).
Avendo interesse a realizzare un opificio industriale nell’ambito della predetta area, aveva depositato al competente CASI istanza ai fini del rilascio del prescritto nulla-osta, conseguito con deliberazione n. 286 del 30 ottobre 2007 del CASI.
In data 9 aprile 2008, il CASI e la società ricorrente avevano sottoscritto la convenzione regolante i relativi rapporti;la società ricorrente aveva quindi assunto l’obbligo di concorrere alle spese per opere infrastrutturali eventualmente realizzate dal CASI con i propri mezzi.
Innanzi al TAR, la società chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Consorzio aveva chiesto il pagamento dell’importo di € 313.023,36, in qualità di azienda già insediata negli agglomerati non ancora infrastrutturati.
Oggetto d’impugnazione era anche la delibera del Comitato direttivo n. 256 del 5 novembre 2015, con la quale era stato previsto il pagamento di un contributo pari ad 8,32 €/mq oltre iva, a titolo di oneri infrastrutturali e spese generali ASI “ per tutte le aziende insediate e da insediare nei suddetti Agglomerati ”.
Chiedeva altresì l’accertamento – in sede di giurisdizione esclusiva – della non debenza della somma richiesta.
In particolare, deduceva le seguenti censure:
1) nelle aree ricomprese negli agglomerati ASI non vi sarebbe obbligo per i privati di versare contributi a titolo di opere di urbanizzazione/infrastrutturazione, le quali sono realizzate in virtù di appositi finanziamenti pubblici;
2) anche qualora la disciplina in materia preveda l’onere a carico dei privati, proprietari di aree ricomprese negli agglomerati ASI, di contribuire alla realizzazione di dette opere, l’importo richiesto non sarebbe stato comunque dovuto, in quanto la sottoscrizione della convenzione non avrebbe comportato, nel caso di specie, alcun obbligo da parte della ricorrente di partecipare alla realizzazione delle suddette opere;
3) il CASI non aveva realizzato alcuna opera;in ogni caso l’eventuale quantificazione della quota spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere determinata in “ relazione all’uso delle opere stesse ” ovvero all’effettivo vantaggio derivante dalla loro realizzazione;sennonché, dalla lettura degli atti impugnati, emergeva che il CASI aveva quantificato un’unica – elevatissima – quota (pari ad € 8,32 mq) per tutti i proprietari di aree ricompresi nell’agglomerato senza alcuna distinzione in merito all’uso delle opere stesse. La convenzione avrebbe comunque subordinato la richiesta di pagamento alla preventiva realizzazione delle opere, sicché sarebbe stato inibito al CASI di chiedere il pagamento di somme senza la preventiva realizzazione di dette opere;
4) la voce del contribuito, relativa alle “spese generali ASI”, non sarebbe stata comunque dovuta dai privati, posto che in applicazione dell’art. 5 legge regionale Campania n. 19/2003 le “spese correnti” ovvero quelle generali, sono oggetto di apposito contributo pubblico;
5) la quota richiesta, pari ad € 8,32 mq (di cui € 6,40 mq a titolo di oneri di infrastrutturazione e 30% a titolo di spese generali ASI), era stata mutuata dalla delibera n. 86 del 1 aprile 2009, avente ad oggetto il contributo infrastrutturazione per gli insediamenti negli agglomerati Aversa Nord, Volturno Nord, Caserta Ponteselice, San Nicola, San Marco, Marcianise, aree diverse e completamente urbanizzate;pertanto l’amministrazione avrebbe determinato e chiesto il contributo d’infrastrutturazione non sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di opere nell’agglomerato “Capua Nord”, all’interno del quale ricade l’area de qua , ma in virtù delle spese sostenute per la realizzazione di opere in altri e diversi agglomerati.
Dalla suddetta delibera emergeva altresì che una parte della quota di oneri di infrastrutturazione aveva ad oggetto il costo di aree verdi a servizio degli insediamenti, per le quali la ricorrente non sarebbe stata tenuta a versare alcuna quota;
6) il costo della realizzazione di dette opere, pari ad € 4.835.353.59, risultava inferiore al solo importo richiesto ad altra impresa insediata nel comparto;
7) il CASI avrebbe disatteso l’impegno, sancito in Convenzione, di acquisire al prezzo di stima le aree – di proprietà della ricorrente – sulle quali realizzare dette opere;
8) non sarebbe stati chiari i criteri con i quali l’amministrazione aveva determinato la quota degli oneri a carico della ricorrente.
9) il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990.
2. Nella resistenza del Consorzio ASI, il TAR, prescindendo dalle eccezioni preliminari, respingeva il ricorso nel merito.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società, rimasta soccombente, alla stregua dei motivi che possono essere così sintetizzati:
I. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 9.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Viene riproposta la tesi secondo cui il contributo richiesto è dovuto esclusivamente in relazione all’intervenuta realizzazione delle opere infrastrutturali ed in misura proporzionale all’utilità che gli assegnatari ne ricavano;
II. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 9.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
In senso contrario a quanto preteso dal Consorzio vi sarebbe il fatto che, all’atto del rilascio del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato l’opificio di proprietà dell’appellante, sono stati anche richiesti e pagati al Comune di Vitulazio gli oneri di urbanizzazione (p.d.c. n. 66 del 24 giugno 2005);
III. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 9.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Del tutto irrilevante sarebbe la circostanza, richiamata dal TAR, che il Consorzio abbia contratto un mutuo per la realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione inerenti il comparto di Capua Nord, per l’importo di € 13.944.336,28. Tali opere non sarebbero state infatti ancora realizzate eccezion fatta per un piccolo tratto viario, oggetto di specifico finanziamento regionale (delibere n. 4639/2001 e n. 496 del 15 aprile 2005);
IV. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 9.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
L’appellante ha riproposto anche il motivo con il quale veniva contestata la richiesta di pagamento nella parte in cui prevede una quota pari al 30% destinata a rimborso “spese generali ASI” (IV° motivo di ricorso). E ciò poiché in applicazione dell’art. 5 della legge della Regione Campania n. 19/2013, le “spese correnti”, ovvero quelle generali, sono oggetto di apposito contributo pubblico.
Il giudice di prime cure avrebbe trascurato anche il VII motivo del ricorso di primo grado, con il quale si era fatto osservare che il C.A.S.I. si è impegnato ad “ acquisire al prezzo di stima, definito dall’Ute di Caserta, le aree (di proprietà della ricorrente) sulle quali eventualmente dovessero ricadere opere infrastrutturali previste nei progetti di infrastrutture sopra citate ”.
Il suddetto obbligo è stato tuttavia completamente disatteso.
Del pari trascurato dal TAR è stato l’ottavo motivo del ricorso di primo grado con il quale la società aveva stigmatizzato il fatto che il Consorzio avesse previsto un regime di esenzione per gli insediamenti con superficie fino a 30.000 mq, laddove l’insediamento di proprietà della società appellante supera di poco detta superficie (è infatti pari a circa 37.000 mq).
In presenza di insediamenti sostanzialmente analoghi, non sarebbe dato comprendere perché mai il limite di esenzione debba essere pari a 30.000 mq. e non anche alla superficie appena maggiore della ricorrente;in ogni caso, alla società potrebbe essere richiesto il costo di infrastrutturazione limitatamente alla maggiore superficie rispetto a quella di 30.000 mq individuata quale soglia di esenzione;
V. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 9.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Nelle aree ricomprese negli agglomerati A.S.I. non vi sarebbe alcun obbligo per i privati di versare contributi a titolo di opere di urbanizzazione/infrastrutturazione.
Il Consorzio ha quindi riproposto la tesi principale svolta con il ricorso di primo grado secondo cui sia nel previgente (art. 144 d.P.R. 1523/67 - 49 e 50 d.P.R. 218/78- 36 l. n. 317/91) che nell’attuale ordinamento giuridico (artt. 4 – 5 legge della Regione Campania, n. 19/2013), il Consorzio A.S.I. è titolare di competenza esclusiva a realizzare e gestire le opere di urbanizzazione ed i servizi dell’agglomerato. E ciò, sulla base di appositi finanziamenti pubblici destinati esclusivamente alla realizzazione e gestione di dette opere.
Nell’impianto originario l’art. 50 del Testo Unico n. 218/78 ha attribuito ai Consorzi il potere di costruzione e gestione delle opere infrastrutturali e gli allacciamenti generali al servizio dei nuclei industriali.
Tali opere, localizzate in conformità alle previsioni dei Piani ASI (artt. 51 e 52 T.U. 218/78), vennero finanziate, in origine, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno.
Il regime di esenzione contributiva era connesso anche al carattere agevolato ed alle finalità perseguite dal T.U. 218/78, per lo sviluppo delle Regioni meridionali, in conformità alla normativa all’epoca vigente.
L’art. 36 della l. 317/91 ha segnato una evoluzione della materia, attribuendo ai Consorzi di Sviluppo Industriale, trasformati in enti pubblici economici, una funzione di “recupero” degli agglomerati ASI, anche attraverso l’estensione della competenza ai “servizi” ed attività terziarie.
Nel contempo, tale normativa ha ribadito la competenza dei Consorzi a realizzare e gestire le infrastrutture necessarie.
Successivamente, intervenuta la cessazione dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno (art. 1 l. n. 448/92), l’art. 11 del d.l. n. 244/95, ha conferito ultrattività all’art. 53 del T.U. 218/78 (ovvero alle norme che regolavano le procedure di insediamento negli agglomerati ASI) fino all’entrata in vigore delle norme regionali
Le leggi della Regione Campania n. 16/98 e n. 19/2013 (attualmente vigente) hanno integralmente recepito il previgente impianto ordinamentale, conservando il potere dei Consorzi ed estendendo gli interventi nei Piani A.S.I. a tutte le categorie produttive.
Anche tale leggi avrebbero confermato il principio dell’esenzione contributiva in favore dei privati.
In tal senso l’appellante ha richiamato l’art. 5 della l.r. n. 19/2013, il quale ha confermato che i mezzi finanziari dei Consorzi Asi sono determinati, tra gli altri, “ dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell’Unione Europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali ”.
Ha poi sottolineato che, laddove il Consorzio obbligasse l’appellante a procedere al pagamento di un contributo per opere da realizzare con fondi pubblici verrebbe a conseguire un vantaggio economico, non dovuto, in aperta violazione dell’art. 2041 c.c. e dei principi generali in tema di indebito, oltre che in violazione della normativa di settore e delle relative finalità.
Nel caso in esame, nell’agglomerato A.S.I. “Capua Nord” le uniche opere di infrastrutturazione in corso di realizzazione sono state finanziate dalla Regione Campania con delibere n. 4639/2001 e n. 496 del 15 aprile 2005. Tuttavia questi lavori sono stati sospesi dal 2008 e non sono stati ancora ancora terminati. Inoltre, come potrebbe evincersi dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 approvato dal C.A.S.I. con delibera n. 8 del 30 gennaio 2015, nell’ambito dell’agglomerato Capua Nord non è previsto alcun lavoro.
La società appellante ha poi riproposto i motivi che, a suo dire, non sarebbero stati esaminati dal TAR, ovvero:
I) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Poiché presupposto per la richiesta del contributo è, secondo la società, l’intervenuta realizzazione delle opere infrastrutturali, con la ripartizione della relativa spesa, ogni eventuale diverso obbligo sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative (segnatamente quelle in tema di agevolazione degli insediamenti industriali in zone ASI) e comunque per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. ( tale obbligo sarebbe stato unilateralmente previsto dal Consorzio al di fuori dello schema contrattuale cui è riconducibile l’intervenuta convenzione);
II) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Il CASI ha quantificato un’unica – elevatissima – quota (pari ad € 8,32 mq) per tutti i proprietari di aree ricompresi nell’agglomerato senza alcuna distinzione in merito “ all’uso delle opere stesse ”;
III) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento.
I privati non sarebbero in alcun modo tenuti a contribuire alle “spese generali ASI”, poiché, ai sensi dell’art. 5 legge della l.r. n. 19/2003 le “spese correnti” sono oggetto di apposito contributo pubblico. Nello stesso senso depone anche lo Statuto del Consorzio A.S.I. della Provincia di Caserta ove, all’art. 4, rubricato “mezzi finanziari”, si prevede espressamente che per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, è costituito un apposito fondo alimentato dal contributo della Regione Campania e dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato (Provincia di Caserta e Comuni ricompresi in detta Provincia);
IV) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
La quota richiesta, pari ad € 8,32 mq (di cui € 6,40 mq a titolo di oneri di infrastrutturazione e 30% a titolo di spese generali ASI), è mutuata dalla delibera n. 86 del 1 aprile 2009, avente ad oggetto il contributo infrastrutturazione per gli insediamenti negli agglomerati Aversa Nord, Volturno Nord, Caserta Ponteselice, San Nicola, San Marco, Marcianise, aree diverse e completamente urbanizzate;pertanto l’amministrazione avrebbe determinato e chiesto il contributo d’infrastrutturazione non sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di opere nell’agglomerato “Capua Nord”, all’interno del quale ricade l’area de qua , ma in virtù delle spese sostenute per la realizzazione di opere in altri e diversi agglomerati. Dalla suddetta delibera emerge altresì che una parte della quota di oneri di infrastrutturazione avrebbe ad oggetto il costo di aree verdi a servizio degli insediamenti, per le quali la ricorrente non sarebbe tenuta a versare detta quota;
V) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
In seguito alla comunicazione del provvedimento impugnato, la ricorrente ha depositato apposita istanza di accesso agli atti con la quale ha chiesto, tra l’altro, copia degli atti comprovanti l’effettiva realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito del Comprensorio “Capua Nord”.
In riscontro alla suddetta richiesta, il C.A.S.I. ha rilasciato copia della delibera n. 31 del 15 gennaio 2014, avente ad oggetto “ assetto generale e riqualificazione delle aree degli agglomerati Volturno nord e Capua nord – Infrastrutture stradali e idrauliche. Adeguamento ”.
Dalla lettura di detta delibera emerge che il quadro economico per la realizzazione di dette opere è pari ad € 4.835.353,59. Il costo di realizzazione di dette opere, cioè, è inferiore al solo importo richiesto ad altri proprietari di aree ricomprese nell’agglomerato. E ciò, a prescindere dai finanziamenti pubblici e dal necessario concorso di tutti gli enti aderenti al Consorzio;
VI) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Il Consorzio avrebbe disatteso l’impegno sancito in Convenzione, di acquisire al prezzo di stima le aree – di proprietà della ricorrente – sulle quali realizzare dette opere;
VII) Violazione di legge (art. 3, l. n. 241/90, art. 4 e 5 l.r. n.19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 9.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta in relazione all’art. 42 Cost. Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Non sarebbe chiari i criteri con i quali il Consorzio è giunto quantificare l’importo di 8,32 €/mq, ovvero se effettivamente detto importo sia o meno pari a quello sostenuto per realizzare dette opere.
La società ha altresì evidenziato che è stato previsto un regime di esenzione per gli insediamenti con superficie fino a 30.000 mq. Tuttavia, in presenza di insediamenti sostanzialmente analoghi, non sarebbe dato comprendere perché mai il limite di esenzione debba essere pari a 30.000 mq. e non alla superficie appena maggiore della ricorrente. Pertanto, a tutto voler concedere, potrebbe essere chiesto alla società ricorrente il costo di infrastrutturazione limitatamente alla maggiore superficie rispetto a quella di 30.000 mq individuata quale soglia di esenzione.
4. In data 9 maggio 2018 si è costituito, per resistere, il Consorzio ASI di Caserta.
Premesso il quadro normativo di riferimento, il contenuto della Convenzione, nonché quello delle delibere del Comitato Direttivo n. 86/2009, n. 449/2010 e n. 256/2015, ha sottolineato che il potere impositivo esercitato trova legittimazione nella legislazione di settore, nel Piano regolatore A.S.I. e nello scopo statutario perseguito, relativo alla progettazione realizzazione e gestione delle opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione delle aree industriali.
Ha in particolare richiamato l’art. 6, lett. c), della l.r. n. 16/1998, secondo il quale i Consorzi per lo sviluppo industriale possono reperire i relativi mezzi finanziari, tra l’altro, “ dalla gestione delle opere e dalla prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi ”.
Tali contributi vengono posti a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle aree assegnate.
Il Consorzio ha altresì evidenziato che tali contributi sono gli unici che le imprese insediate nel comprensorio industriale ASI sono tenute a versare, non essendo per contro obbligate anche al pagamento degli oneri di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti.
Né tale dato (peraltro mai contestato dalla odierna società appellante innanzi al TAR) potrebbe dirsi smentito dall’affermazione dell’appellante secondo cui la stessa avrebbe versato al Comune di Vitulazio, al momento del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dell’opificio di sua proprietà, gli oneri di urbanizzazione.
Si tratta di infatti di una asserzione indimostrata e, comunque, priva di fondamento, laddove la stessa farebbe confusione tra gli “oneri infrastrutturali” di cui si di discute e il contributo relativo al costo di costruzione da versare al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire
Il Consorzio ha poi ribadito che per la realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione inerenti il comparto Capua Nord ove ricade il lotto di proprietà della Immobiliare Cu.Bar. - come meglio specificato nella relazione tecnica dell’8 settembre 2016 versata agli atti del giudizio di I grado – ha contratto un mutuo di € 13.944.336,28, beneficiando del contributo regionale per il solo 5%, pari all’importo di € 697.216,81 annuo, a parziale copertura della rata di ammortamento del detto mutuo, con obbligo di accollarsi la differenza tra la rata di ammortamento del 5% e quella praticata dal relativo istituto di credito mutuante (d.d. n. 105 del 20 luglio 2004 in atti).
Dalla citata relazione tecnica emerge inoltre che, nell’ambito del suddetto progetto inerente il Comparto Capua Nord, sono già state realizzate le seguenti infrastrutture:
- rete di urbanizzazione primaria (fognatura acque bianche e nere, rete elettrica, etc...);
- assetto idrogeologico e bonifica dell’area interessata con sistema di tubazioni interrate di drenaggio e costruzione canali a cielo aperto;
- nuovo asse viario stradale di collegamento tra la S.S. Appia e la S.P. n. 333.
Per la piena funzionalità di tali opere ha successivamente provveduto ad approvare il progetto “ Assetto generale e riqualificazione delle aree degli agglomerati Volturno Nord e Capua nord ”,
Con riferimento, infine, agli ulteriori motivi svolti nel ricorso introduttivo, in ipotesi assorbiti e/o non esaminati dal TAR, e riproposti nell’atto di appello, il Consorzio ha richiamato quanto controdedotto in primo grado nelle memorie difensive del 9 settembre 2016, del 17 novembre 2017 e del 28 novembre 2017.
5. Le parti hanno versato in atti due contrapposte relazioni tecniche in ordine allo stato di realizzazione dell’agglomerato ASI di cui si verte, nonché ulteriori memorie.
Nella relazione di Immobiliare Cu. Bar. si sostiene, in sintesi, che in assenza di opere realizzate e/o programmate, è impossibile procedere alla ripartizione dei costi per le infrastrutture e comunque determinare la “misura” relativa all’uso delle opere stesse cui si fa riferimento nella convenzione.
Nella propria memoria conclusionale, il Consorzio ha articolato anche un’eccezione di inammissibilità dell’appello nella parte in cui la società non ha impugnato il capo della sentenza del TAR in cui, seppure in via incidentale, è stata rilevata la tardività dell’impugnativa delle delibere di Comitato Direttivo ASI presupposte alla richiesta di pagamento degli oneri infrastrutturali (ovvero le più volte richiamate delibere n. 86/2009, n. 449/2010 e n. 256/2015).
Nel merito, ha ricordato che la funzione degli oneri infrastrutturali in questione è del tutto analoga a quella degli oneri di urbanizzazione richiesti dai Comuni (cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 6251/2018;Cass. Civ., SS.UU, n. 8619/2015 cit.), sicché gli stessi sono dovuti per il sol fatto che le imprese si siano insediate in agglomerati industriali, senza che a tal fine rilevi se le opere infrastrutturali siano state già realizzate o meno.
Ha altresì precisato:
- che le opere previste dal progetto “ Assetto generale e riqualificazione delle aree degli agglomerati Volturno Nord e Capua nord, Infrastrutture stradali ed idriche ”, sono state inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche di cui alle delibere del Comitato Direttivo ASI n. 8/2015 (punto 10 dell’elenco) e n. 2/2018 (punto 27 dell’elenco) allegate dalla stessa società appellante nella propria relazione tecnica del 21 maggio 2018;
- che le opere che la società sostiene di aver realizzato in proprio (un pozzo artesiano, una vasca a tenuta, la pavimentazione di un viale di accesso al lotto, etc…), non possono essere qualificate come opere infrastrutturali ad uso collettivo, trattandosi evidentemente di opere realizzate ad uso esclusivo e privato della ditta (cfr. Relazione tecnica ASI del 28 febbraio 2019 in atti).
In replica, la società ha fatto osservare che il TAR ha deciso il merito prescindendo espressamente “ dall’eccepito profilo di inammissibilità o, meglio, irricevibilità del ricorso ”.
Inoltre, poiché l’area ASI di Capua Nord si estende su una vasta superficie di 457 ettari (circa l’11% dell’intero comprensorio ASI di Caserta), non sarebbe possibile stabilire dove siano state effettivamente realizzate le opere di urbanizzazione invocate dal Consorzio;in ogni caso, non è stata data dimostrazione del fatto che l’area ASI del Comune di Vitulazio, in cui ricade l’insediamento Cu. Bar., sia urbanizzata.
Al riguardo, oltre la relazione del proprio consulente ha richiamato la relazione illustrativa del PUC del Comune di Vitulazio, nella quale si esplicita chiaramente l’insufficienza urbanizzazione delle aree ASI.
Anche che gli atti prodotti ex adverso dimostrerebbero che il Consorzio non ha realizzato infrastrutture per l’area industriale di Vitulazio. In particolare, per quanto concerne la delibera del Comitato direttivo ASI n. 248 del 25 maggio 2018, ha ribadito che si tratta di un modesto collegamento stradale (di circa un km) nell’area industriale del Comune di Pignataro, con relativi sottoservizi.
6. L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza dell’11 aprile 2019.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità (parziale) del gravame.
Al riguardo, deve infatti convenirsi con la società appellante che il TAR ha esplicitamente assorbito l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnativa della delibera n. 256/2015 (cfr. il par.1 della parte in diritto), in ragione delle ritenuta infondatezza del ricorso nel merito.
Sicché il successivo apprezzamento di tardività delle censure rivolte contro le delibere relative alla quantificazione dei c.d. oneri infrastrutturali (formulato in via puramente incidentale al par.