Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-14, n. 201802851

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-14, n. 201802851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802851
Data del deposito : 14 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2018

N. 02851/2018REG.PROV.COLL.

N. 08585/2016 REG.RIC.

N. 00116/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8585 del 2016, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

M D e D D R, rappresentati e difesi dall'avvocato A Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;



nei confronti

P A, U V, Gaetana Serrano, non costituiti in giudizio;
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati P M M e Alessandra Palombi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P M M in Roma, viale delle Milizie, n. 38;



sul ricorso in appello numero di registro generale 116 del 2017, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati P M M e Alessandra Palombi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P M M in Roma, viale delle Milizie, n. 38;



contro

D D R e M D, rappresentati e difesi dall'avvocato A Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

U V, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico V, con domicilio eletto presso lo studio Enrico V in Roma, via Bering, n. 16;
Gaetana Serrano, non costituita in giudizio;



entrambi per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. III ter , n. 06715/2016, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di M D, D D R e A M, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di U V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. A R e uditi per le parti gli avvocati R G per l'Avvocatura Generale dello Stato, A Clarizia e P M M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Come esposto dalle parti appellanti con D.P.C.M. del 4 agosto 2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora in avanti anche solo MIT) era stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali per l’assunzione di dieci dirigenti di seconda fascia, otto dirigenti tecnici ruolo ingegnere e due dirigenti tecnici ruolo informatico.

2. Con D.L. n. 181 del 2006 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2006, n. 233, veniva disposto lo scorporo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’istituzione di due separati Ministeri, il Ministero delle Infrastrutture e quello dei Trasporti, i quali con due distinti bandi dal contenuto identico provvedevano a indire, ciascuno per quanto di competenza, due distinte procedure concorsuali per la selezione di cinque dirigenti di seconda fascia.

In particolare, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, n. 67 del 5 settembre 2006, il Ministero delle Infrastrutture indiceva il “concorso pubblico per esami, per il conferimento di un posto di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico dell'Amministrazione delle Infrastrutture” e, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 69 del 12 settembre 2006, il Ministero dei Trasporti indiceva “il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico dell'Amministrazione dei Trasporti” .

3. Con D.L. 85 del 16 maggio 2008 (Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 29 dicembre 2007, n. 244), convertito con modificazioni dalla l. 14 agosto 2008, n 121, veniva disposto l’accorpamento dei due suddetti Ministeri, sicché il Ministero dei Trasporti confluiva nel Ministero delle Infrastrutture (che veniva ridenominato “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” ), con trasferimento a quest’ultimo delle relative funzioni unitamente alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale (art. 1 d.l. 85 del 16 maggio 2008).

4. Con D.P.C.M. 6 agosto 2008, dd.PP.RR. 211 e 212 del 3 dicembre 2008 e D.M. 307 del 2 aprile 2009 veniva attuato anche a livello organizzativo l’accorpamento delle strutture dei due Ministeri, mediante l'individuazione della nuova articolazione degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale e con l’istituzione del Ruolo unico del personale dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale confluiva il personale già in servizio presso le due strutture ministeriali.

5. Con Decreto Direttoriale n. 7877 del 23 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 29 agosto 2008) veniva approvata la graduatoria di merito del concorso bandito dall’ ex Ministero delle Infrastrutture, così formulata: L R (punti 235/100) - vincitrice; Pizzi Giorgio (punti 232/300); D Michele (punti 228/300); D R Danilo (punti 226/300).

6. Con decreto del 27 giugno 2008 (pubblicato il 9 settembre 2008) veniva approvata anche la graduatoria del concorso dell’ex Ministero dei Trasporti, così formulata: D’Anzi Pasquale (punti 235/300) - vincitore; V U (punti 232/300); L R (punti 228/300); A P (punti 226/300); M A (punti 228/300); S G (punti 226/300).

7. Con D.P.C.M. 17 novembre 2009 il MIT veniva autorizzato ad assumere personale per complessive nove unità sulla base della richiesta di cui alla nota Ministeriale prot. 5190 del 27 febbraio 2009 e a tal fine scorreva la graduatoria più recente, quella approvata con D.D. del 27 giugno 2008, procedendo all'assunzione dei signori U V, P A e A M, in qualità di idonei rispettivamente al secondo, quarto e quinto posto della medesima graduatoria, e poi quella più risalente, approvata con D.D. n. 25639 del 21 maggio 2010, assumendo il sig. G P, idoneo classificato al secondo posto di tale graduatoria, riformulata a seguito dell'annullamento della precedente di cui al D.D. 7877 del 23 aprile 2008.

In detta graduatoria veniva collocato in posizione utile anche il sig. S D P, originariamente escluso, a seguito dell’esito favorevole del ricorso straordinario che aveva proposto al Capo dello Stato per la mancata valutazione dei titoli.

8. E’ da aggiungere che con la sentenza n.3076 del 2016 il Consiglio di Stato, sez. IV, aveva rigettato, previa riunione, gli appelli proposti dal predetto sig. D P e dal MIT, confermando la sentenza del TAR Lazio n.7695/15 che aveva accolto il ricorso proposto dai sig. M D e D D R, annullando per difetto di notifica ai soggetti necessari il d.P.R. 20.01.2010 (di accoglimento dei ricorsi straordinari proposto dal sig. S D P avverso l’approvazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di dirigente della professionalità tecnica) e il D.D. 21.05.2010 del MIT, con cui era stata riformulata la graduatoria del concorso.

9. I sigg. D e D R, i quali avevano partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Ministero delle Infrastrutture, collocandosi in posizione utile (rispettivamente al terzo e al quarto posto) nella graduatoria più risalente, hanno impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio: a) la nota ministeriale n.28441 del 26.11.2008 recante “programmazione triennale del fabbisogno di personale: anni 2008/2009/2010” ; b) la nota ministeriale prot.5190 del 27 / 02/ 2009, recante “richiesta di autorizzazione ad assumere anno 2008 per il settore Infrastrutture e per il settore Trasporti” ; c) la nota ministeriale prot. 23095 del 10/05/2010, recante “richiesta di rimodulazioni delle assunzioni autorizzate con D.P.R. 28 agosto 2009” ;d) la nota ministeriale prot.24824 del 17/05/ 2010, recante “richiesta di rimodulazioni delle assunzioni autorizzate con d.p.c.m. 17 /11 /2009” ;

e) le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 23785 del 18/ 05/ 2010 e prot. 24366 del 21/ 05/ 2010, di riscontro alle richieste di autorizzazione all'assunzione prot. 23095 del 10/05/2010 e prot. 24824 del 17/05/2010; f) le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.50177 e prot.50189 entrambe del 08/ 06/2010, di riscontro alle richieste di autorizzazione all'assunzione prot.23095 del 10/ 05/ 2010 e prot. 24824 del 17/05/ 2010;

g) ogni atto connesso, presupposto e comunque consequenziale, ivi compresi i contratti individuali di lavoro stipulati in attuazione dei provvedimenti impugnati e, per quanto possa occorrere, il d.P.R. 28/ 08/2009 (recante “Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici” ) e il D.P.C.M. 17 novembre 2009 (recante “autorizzazione ad assumere unità di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorità di

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