Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-24, n. 201403956
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Testo completo
N. 03956/2014REG.PROV.COLL.
N. 05028/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2003, proposto da:
AS BE, rappresentata e difesa dall'avv. AR Giovanna Murgia, con domicilio eletto presso la signora TO De NG, in Roma, via Portuense, n. 104;
contro
Comune di Quartu S. Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Massimi 154;
Responsabile del Settore Affari del Personale del Comune di Quartu S. Elena, in persona del titolare dell’Ufficio pro tempore, non costituito in giudizio;
Responsabile del Settore Affari Demografici del Comune di Quartu S. Elena, in persona del titolare dell’Ufficio pro tempore, non costituito in giudizio;
Commissione giudicatrice del concorso per la copertura di due posti di dirigente “Area amministrativa” del Comune di Quartu S. Elena, costituita con deliberazione della G.M. n. 396 del 2000, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
AT ME, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana, n. 316;
AN ET NA, IU NN AR, RE AR SA, ON NZ e RI DO, tutte non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sardegna – Cagliari, n. 00596/2002, resa tra le parti, nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 600/2001;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quartu S. Elena e di AT ME;
Viste le memorie prodotte dal Comune di Quartu S. Elena e da AT ME a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014, il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Corda, per delega dell’avvocato Contu, e Massa, per delega dell’avvocato Franceschi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con determinazione n. 1401 del 24 agosto 2000, a firma del Dirigente del Settore Affari del personale del Comune di Quartu Sant'Elena, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Dirigente - Area Amministrativa, le cui risultanze sono state impugnate presso il T.A.R. Sardegna dalla signora AR SA RE, con ricorso n. 2319/2000, dalla signora NN AR IU, con ricorso n. 2377/2000, e dalla signora BE AS, con ricorso n. 600/2001.
2.- In particolare con quest’ultimo gravame sono stati impugnati i seguenti atti:
a) - La determinazione del Dirigente del Settore Affari Demografici del Comune di Quartu Sant'Elena n. 76 del 5 febbraio 2001, di approvazione della graduatoria definitiva di detto concorso, nella parte in cui sono state incluse le candidate: ME AT, ET NA AN, NN AR IU e AR SA RE e dichiarate vincitrici le prime due ed idonee la terza e la quarta;
b) - La determinazione di detto Dirigente n. 1996 del 27 novembre 2000, di approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi dal concorso in questione, nella parte in cui sono state ammesse le candidate AT e AN;
c) - La determinazione del citato Dirigente n. 2186 del 7 dicembre 2000, di ammissione con riserva al concorso in questione delle candidate RE e IU;
d) - La determinazione del suddetto Dirigente n. 2227 del 14 dicembre 2000, di ammissione con riserva al concorso in questione della candidata RE;
e) - Ogni altro atto presupposto e consequenziale a quelli impugnati, compresi i verbali della Commissione giudicatrice, nella parte attinente all'ammissione, al concorso in questione, delle candidate AT, AN, IU e RE.
f) - Il verbale n. 5 di detta Commissione, nella parte in cui sono state incluse nella graduatoria finale del concorso le candidate ME AT, ET NA AN, NN AR IU e AR SA RE, nonché nella parte in cui sono state dichiarate vincitrici del concorso le prime due e dichiarate idonee la terza e la quarta.
g) Il verbale n. 4 della citata Commissione e le relative schede allegate nella parte in cui sono stati attribuiti alla candidata NZ ON, per il servizio svolto nella cat. 6^, punti 0,2 anziché nessun punteggio; nonché nella parte in cui non è stato attribuito alla candidata BE AS il punteggio di 0,50 per l'idoneità al concorso all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche" ottenuta in un concorso svolto nell’anno1992 e nella parte in cui sono le stati attribuiti punti 0,50 per specializzazioni in luogo di punti 1,50.
h) - La graduatoria finale, di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, approvato con la determinazione dirigenziale n. 76/5 del 5.2.2001, nella parte relativa alla sopra indicata attribuzione del punteggio per i titoli di servizio alle candidate ON e AS.
3.- Il citato T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, previa riunione di detti gravami, in parte ha dichiarato irricevibili e inammissibili il ricorso n. 2319/2000, proposto dalla signora AR SA RE, ed il ricorso n. 2377/2000, proposto dalla signora NN AR IU, mentre, nella restante parte, li ha respinti; quanto al ricorso n. 600/2001, proposto dalla signora BE AS, lo ha dichiarato improcedibile nella parte in cui veniva impugnata l’ammissione con riserva al concorso di cui trattasi delle candidate RE e IU e la loro inclusione nella graduatoria definitiva (a seguito della reiezione dei ricorsi n. 2319/2000 e 2377/2000), nonché lo ha respinto nella parte in cui era stata impugnata l’ammissione delle candidate AT ed AN e lo ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile nella parte in cui era impugnata l’attribuzione di punteggi alla candidata ON.
3.- A sostegno del gravame la signora AS ha dedotto i seguenti motivi:
1) Quanto alla posizione delle signore ME AT e ET NA AN:
Violazione dell’art. 6 del D.M. 31 marzo 1994 (codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Violazione del principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione del principio di astensione dei pubblici dipendenti dalla partecipazione ad atti per i quali abbiano interesse.
2) Quanto all’attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio alla signora NZ ON ed alla signora BE AS:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti. Violazione del regolamento comunale dei concorsi. Violazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio per i titoli stabiliti con il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
4.- Con memoria depositata il 29.7.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Quartu S. Elena, che ha dedotto l’infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.
5.- Con memoria depositata il 13.2.2014 si è costituita in giudizio la signora ME AT, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.
6.- Con memoria depositata il 21.2.2014 il Comune costituito ha evidenziato che la appellante è stata nelle more assunta in ruolo presso il Comune di Nuoro, con influenza sulla permanenza di interesse al gravame, ha eccepito l’inammissibilità delle censure formulate avverso l’effettuata valutazione dei titoli dei concorrenti da parte della Commissione esaminatrice ed ha dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.
7.- Con memoria depositata il 21.3.2014 l’avvocato AR Giovanna Murgia, difensore della appellante, ha comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo.
8.- Alla pubblica udienza del 25.3.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
9.- Innanzi tutto la Sezione osserva, con riguardo alla rinuncia al mandato effettuata dal difensore della appellante, che, ai sensi dell'art. 85 del c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39, del c.p.a., esso può sempre rinunciare alla procura, ma la rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; quindi la rinuncia al mandato alla lite del difensore dell’appellante non determina effetti interruttivi né sospensivi del processo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto, ai sensi del predetto art. 85 del c.p.c., esso difensore è tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sua sostituzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4791).
10.- In secondo luogo la Sezione ritiene insuscettibile di positiva valutazione sia l’eccezione di carenza di interesse al ricorso dell’appellante (stante la sua collocazione al sesto posto in