Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-01-16, n. 201500064
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N. 00064/2015REG.PROV.COLL.
N. 00298/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2013, proposto da:
B M C, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso l’avvocato D T in Roma, via Vito Artale, n. 6;
contro
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato S F, con domicilio eletto presso l’avvocato M C in Roma, via Antonio Mordini, n. 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - Firenze Sezione II n. 1667/2012, resa tra le parti, concernente revoca contributo in conto capitale per l'acquisto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avvocato D T, su delega dell'avvocato C B e l’avvocato M C, su delega dell'avvocato S F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Regione Toscana pubblicava sul bollettino ufficiale n. 4 del 27 gennaio 1999 un avviso pubblico per la presentazione da parte degli operatori delle domande per la concessione dei contributi in materia di edilizia agevolata di cui alle leggi n. 457 del 978 e n. 79 del 992.
Ai sensi del suddetto avviso pubblico, le cooperative di abitazione e le imprese edilizie potevano presentare domanda per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata da cedere in proprietà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 986.
Presentava domanda, tra gli altri, il Consorzio Abitazione Livornese Consabit s.r.l. che indicava tra i propri soci in possesso dei requisiti per accedere ai finanziamenti la signora B M C e il signor C E in qualità di coppia in formazione.
2.- La Regione Toscana sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, attestava che gli stessi, assegnatari dell’alloggio contraddistinto con il numero 16 nel Q.T.E. relativo all’intervento in oggetto, erano in possesso dei requisiti previsti per fruire dei benefici di cui all’articolo 36 della legge n. 457 del 1978 e all’articolo 6 della legge n. 79 del 992 e con decreto n. 5830 del 15 ottobre 2001 concedeva il contributo provvisorio in conto capitale dell’importo di euro 15.969,78 e in data 10 maggio 2004 concedeva il saldo di euro 17.329,36.
3.- In data 27 luglio 2004 interveniva l’atto di assegnazione in proprietà in favore di B M C con il consenso del signor C E.
4.- Con nota del l°luglio 2004, la Regione Toscana, Settore politiche abitative comunicava a C E e B M C l’avvio del procedimento di controllo per verificare l’adempimento degli obblighi e il rispetto dei vincoli gravanti sui beneficiari di contributi pubblici.
In sede di verifica la Regione Toscana accertava che:
a) il contratto di compravendita era stipulato dalla sola B M C con il consenso di C E;
b) alla data di assegnazione solo B M C risultava già residente nell’unità immobiliare mentre C E aveva presentato istanza di residenza come convivente solo in data 4 luglio 2005, ad un anno di distanza dal contratto di assegnazione e tre giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento di controllo;
c) B M C apparteneva a nucleo familiare provvisto di abitazione adeguata ai sensi della normativa vigente, sicché non avrebbe potuto fruire dei contributi in materia di edilizia residenziale agevolata ad altro titolo se non quello di nubenda e di componente di coppia in formazione.
Sulla base di tali elementi la Regione Toscana inviava comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, assumendo che non era stato fornito alcun documento o elemento probatorio della intervenuta formazione di un nuovo nucleo familiare, identificabile dalla stabile coabitazione e convivenza risultanti da pubblico registro nell’alloggio oggetto del contributo pubblico, la cui erogazione era finalizzata attraverso l’agevolazione all’acquisto della casa, alla costituzione di nuovi gruppi familiari.
Al procedimento partecipava l’assegnataria B M C che opponeva che il bando non richiedeva la residenza congiunta, ma solo l’esistenza di una relazione stabile e che il suo convivente avrebbe preso la residenza nell’alloggio.
La Regione Toscana, a tal punto, non ritenendo provata la sussistenza di una convivenza stabile nell’alloggio, con decreto del 29 novembre 2005 procedeva alla revoca del contributo.
5.- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Brizzi Maria Cristina impugnava il suddetto decreto dirigenziale n. 6472 del 29 novembre 2005 e tutti gli atti del procedimento e in particolare l’ingiunzione di restituzione del contributo in conto capitale, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
6.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1667 del 19 ottobre 2012 respingeva il ricorso.
7.- Con atto di appello notificato il 21 dicembre 2012 B M C impugnava la suddetta sentenza del TAR, assumendone la contraddittorietà e illogicità alla stregua dei motivi dedotti in primo grado e riproposti in appello:
1) violazione di legge e del giusto procedimento, perché l’atto di revoca non sarebbe stato notificato a C E;
2) violazione ed erronea interpretazione delle leggi della Regione Toscana n. 96 del 1996 e n. 78 del 1983;
3) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, atteso che non si sarebbe valutato che le riscontranze anagrafiche non rileverebbero nel caso di famiglia di fatto caratterizzata da una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità che si esplicherebbe in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza.
Si costituiva in giudizio la Regione Toscana che chiedeva il rigetto dell’appello.
Le parti depositavano memorie difensive e di replica e alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.
8.- L’appello è infondato e va respinto.
Parte ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della sentenza con riferimento ai requisiti richiesti per l’accesso ai contributi regionali.
L’assunto è infondato.
L’articolo 5 della legge regionale n. 96 del 996, nell’individuare i requisiti per l’assegnazione di contributi pubblici in materia di edilizia popolare per le coppie di nuova formazione, richiede che i beneficiari siano soggetti legati da un rapporto di stabile convivenza che abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e che sia dimostrata nelle forme di legge.
Tale disposizione esprime l’esigenza che i requisiti così individuati non siano integrati solo al momento di presentazione della domanda di contributo, ma che permangano anche in costanza di rapporto.
Va da sé che i suddetti requisiti per la fattispecie della convivenza more uxorio , non possono che essere desunti dalla comune residenza nell’abitazione oggetto di assegnazione, mancando qualunque altra prova certa e documentale.
Ciò stante, non può che darsi atto che dai controlli effettuati dalla Regione Toscana, confluiti nel decreto impugnato, non emerge la sussistenza di una stabile convivenza tra l’assegnataria del contributo B M C e C E.
Ne consegue che la revoca del contributo pubblico costituiva un atto dovuto per l’amministrazione concedente che è tenuta a revocare nell’interesse pubblico di cui è portatrice l’indebita erogazione di contributi pubblici, sia quando emerga che il beneficio è stato accordato in assenza dei presupposti di legge, sia quando è stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario (cfr. Cons. Stato, sezione V, 22 giugno 2012, n. 3688).
Tale comportamento dell’amministrazione non è discriminante rispetto alle coppie c.d. di fatto, perché alla verifica sono soggette anche le coppie legate da rapporto di coniugio, posto che anche per esse la prova della sussistenza dei requisiti di accesso ai contributi pubblici non può basarsi sul mero rapporto di coniugio, disancorato dalla sussistenza di una reale coabitazione (cfr. tra le tante, Cass. Civile, sezione I, 27 giugno 20, n. 1424).
Non v’è, dunque, diversamente da quanto si assume dalla ricorrente, alcuna discriminazione nei confronti della coppia di fatto, che è ammessa al contributo al pari della coppia unita da matrimonio.
9.- Quanto alla residenza anagrafica, essa è riferita ad esigenze probatorie inerenti il requisito di accesso consistente nella stabile convivenza.
Come precisa la Regione Toscana nelle sue difese, la comune residenza non si atteggia ad elemento costitutivo della convivenza more uxorio – come asserito dall’appellante – ma integra la prova della stabile convivenza, non sussistendo per i rapporti non risultanti dallo stato civile altro strumento di verifica.
Nel caso è incontestato che alla data del contratto di assegnazione solo la ricorrente, unica intestataria dell’alloggio in base all’atto trascritto presso l’Agenzia del Territorio, risultava già residente nell’unità immobiliare oggetto di assegnazione e che il convivente presentava la domanda di residenza un anno dopo e dopo la comunicazione di avvio del procedimento di verifica.
Fino a tale data aveva la residenza nel Comune di Montecatini Terme per motivi a suo dire di lavoro, non essendo stata fornita nemmeno la prova della necessità della residenza sul posto di lavoro.
Quindi al di là della diatriba sulla tutela della famiglia di fatto e dell’asserita discriminazione rispetto alla famiglia legittima, nel caso mancava la prova della stabile convivenza, che in quanto requisito per l’attribuzione del beneficio, va provato nelle forme di legge, ovvero sulla base delle risultanze anagrafiche o dei certificati di residenza storici.
10.- Per quanto attiene alla prova della convivenza “nelle forme di legge” (locuzione usata dalla legge regionale della Toscana) non può che richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, secondo la quale la necessità di comprovare anagraficamente la convivenza con l’originario assegnatario da parte di quei soggetti che non essendo familiari in senso stretto (al pari dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi, degli affiliati) chiedono il subentro nel contratto locativo in quanto facenti parte anch’essi del nucleo familiare, seppure in senso più ampio (convivente more uxorio , ascendenti, discendenti, collaterali e gli affini fino al terzo grado) e quanto affermato in caso analogo, con riferimento alla legge della Regione Toscana n. 96 del 1996 (“ a dispetto del dato letterale della normativa regionale in materia di edilizia residenziale privata…limitandosi a rinviare alle “forme di legge”, non specifica che la convivenza stabile debba essere provata in base a certificazioni anagrafiche, è nondimeno evidente che tale normativa esprime le esigenze di controllo dell’amministrazione al fine di prevenire domande illegittime di voltura, che in legislazioni di altre regioni hanno invece condotto ad una formulazione letterale più puntuale della normativa di settore ”) cfr. Consiglio di Stato, sezione III, parere su ricorso straordinario n. 6245 del 2009.
11.- Quanto alle dichiarazioni sostitutive di notorietà, indubbiamente non può darsi rilevanza probatoria superiore a quella della certificazione anagrafica.
La stessa utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce una mera modalità di semplificazione per il cittadino nella presentazione di istanza, ma non esonera l’amministrazione ricevente alla verifica a posteriori del fatto.
12.- E’ del pari infondata ogni pretesa basata sull’ingenerarsi nell’assegnatario di un legittimo affidamento posto che, come ribadito da consolidata giurisprudenza, il beneficiario di contributi per l’edilizia economica e popolare deve conoscere quali siano i requisiti necessari per mantenerli (cfr. Cons. Stato, sezione V, 3 agosto 2012, n. 4434).
13.- In conclusione, deve ritenersi che la sentenza impugnata ha esattamente colto la finalità di equa gestione del patrimonio edilizio pubblico destinato ad uso residenziale sottesa alla disciplina in questione, interpretando in maniera coerente con tale finalità, il richiamo alle “forme di legge” operato dalla legislazione toscana, non essendo consentito avvalersi di apporti conoscitivi alternativi, come l’assunzione di informazioni, tanto più se fornite dallo stesso interessato, a causa dell’evidente aleatorietà dei risultati conoscitivi ritraibili dall’impiego di un simile elemento di prova, e dunque del rischio che l’obiettivo di equa gestione degli alloggi popolari sopra accennato possa in tal modo essere vanificato”.
Nel caso sono mancati elementi probatori attestanti la stabile convivenza che consentissero di beneficiare dei contributi concessi per le coppie in formazione, sicché, il provvedimento di revoca del contributo non risulta affetto dai vizi dedotti dalla parte ricorrente, come ben evidenziato dal giudice di primo grado con percorso logico motivazionale che va condiviso.
Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di giudizio.