Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402641

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, pubblicata il 19 marzo 2024, che respinge l'appello di una società nei confronti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). La società appellante contestava la legittimità di una delibera Consob che imponeva la pubblicazione di informazioni correttive riguardanti la non conformità dei propri bilanci ai principi contabili internazionali. Le richieste della parte appellante si concentravano su presunti vizi procedurali, violazioni di diritti fondamentali e l'asserita natura sanzionatoria della misura imposta dalla Consob, sostenendo che tale provvedimento avrebbe dovuto rispettare garanzie di un giusto processo.

Il giudice ha argomentato che la misura adottata dalla Consob non ha natura sanzionatoria, bensì ripristinatoria, finalizzata a garantire la correttezza dell'informativa al mercato. Ha escluso che il superamento del termine di 180 giorni per l'adozione della delibera potesse comportare l'illegittimità della stessa, in quanto tale termine non è perentorio. Inoltre, ha ritenuto che le garanzie procedurali invocate dalla parte appellante non fossero applicabili, dato che il procedimento non era di natura sanzionatoria. Infine, il giudice ha confermato la legittimità della decisione della Consob, evidenziando che l'ordine di pubblicazione delle informazioni correttive era necessario per tutelare gli investitori e ripristinare la trasparenza del mercato.

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402641
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402641
Data del deposito : 19 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2024

N. 02641/2024REG.PROV.COLL.

N. 09581/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9581 del 2021, proposto da
Saipem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F S, G N, A Z e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M G D G P, M L E e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7980/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Vercillo per delega di F S, A Z, M M, G N, Simona Zagaria e G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. In data 27 ottobre 2015 Eni S.p.A., detentrice del 43% del capitale di Saipem S.p.A. (di seguito anche “Saipem”), ha ceduto una parte della propria partecipazione (pari al 12,5% del capitale di Saipem) al Fondo Strategico Italiano S.p.A..

Successivamente, in data 2 ottobre 2015 l’assemblea di Saipem ha approvato un aumento di capitale dell’importo massimo di 3,5 miliardi di euro, in relazione al quale il 22 gennaio 2016 la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto informativo volto all’offerta al pubblico delle relative azioni.

L’offerta in parola si è conclusa l’11 febbraio 2016 con la sottoscrizione integrale delle azioni di nuova emissione, per un controvalore di 3,073 miliardi di euro.

Tuttavia, il 25 ottobre 2016, Saipem - in occasione dell’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 – ha annunciato un profit warning e comunicato al mercato ingenti svalutazioni, per un importo di circa 2,1 miliardi di euro.

1.1 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche solo “Consob” o anche l’”Autorità”), a seguito di tale annuncio del 26 ottobre 2016 ha disposto un’ispezione ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. (di seguito in acronimo “T.U.F.”).

L’ispezione si è conclusa il 23 ottobre 2017 e il 24 ottobre 2017 la relativa relazione ispettiva è stata trasmessa alle diverse unità organizzative (“Divisioni”) della Consob, tra le quali la Divisione Informazioni Emittenti (“DIE”).

La D.I.E. – valutata la relazione ispettiva e informata la Commissione con relazione del 22 dicembre 2017 – con lettera del 30 gennaio 2018 ha comunicato a Saipem l’avvio del procedimento ex art. 154 - ter del T.U.F., rappresentando ipotesi di non conformità agli IAS dei bilanci al 31 dicembre 2016 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

Con note del 14 e 16 febbraio 2018 Saipem ha inviato le proprie osservazioni.

1.2 A seguito dell’analisi delle osservazioni di Saipem, della relazione del 27 febbraio 2018 e della integrazione del 28 febbraio 2018, Consob ha adottato la delibera n. 20324 del 2 marzo 2018, con la quale, ritenuto che Saipem S.p.A., redigendo il bilancio per il 2015, fosse già a conoscenza degli elementi che hanno successivamente portato ad effettuare la prefata comunicazione del 26 ottobre 2016 (con effetti destinati a ripercuotersi sul bilancio consolidato per il 2016), avrebbe violato il principio contabile IAS 8, che avrebbe imposto la correzione degli errori maturati nel bilancio 2015 solo in sede di approvazione del bilancio successivo. Nel dettaglio, tali errori sarebbero consistiti nell’inosservanza dei principi contabili IAS 1, 16, 36, 2 e 12, e avrebbero determinato, di riflesso, con riguardo al bilancio 2016, la violazione anche dei principi contabili IAS 1 (per la mancata applicazione dell’imputazione secondo competenza e per l’infedele rappresentazione della situazione aziendale) e IAS 36 (quanto al criterio di attualizzazione dei cespiti ai flussi finanziari futuri). Ancor più segnatamente, Saipem S.p.A. non avrebbe adeguatamente ridotto il valore delle attività, omettendo svalutazioni su immobili, impianti e macchinari, e non avrebbe stimato correttamente la vita utile di alcuni beni, con riflessi sulle rimanenze e su un’imposta differita.

Sulla scorta di tali considerazioni l’Autorità ha esercitato, con la suddetta delibera n. 20324 del 2 marzo 2018, il potere previsto dall’art. 154-ter, comma 7, T.U.F. rilevando nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 della Saipem S.p.A., alcuni asseriti profili di non conformità alle norme che disciplinano la redazione di tali documenti contabili e ordinando alla stessa “di diffondere senza indugio”:

- “un comunicato stampa che renda noto l’accertamento effettuato” e recante l’indicazione delle carenze e criticità rilevate in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra, dei principi contabili internazionali applicabili e delle violazioni riscontrate al riguardo;

- la pubblicazione di “un’apposita situazione economico patrimoniale consolidata pro-forma, corredata dei dati comparativi, degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio 2016, per i quali è stata fornita un’informativa errata”.

1.2 Saipem ha, quindi, pubblicato il comunicato stampa il 5 marzo 2018, specificando che “pur non condividendo il giudizio […] reso da Consob nella Delibera […]”, avrebbe pubblicato, con apposito comunicato, “comunque entro 3 settimane”, “una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenga conto dei rilievi formulati dall’Autorità”.

Con lettera del 21 marzo 2018 Saipem ha chiesto chiarimenti a Consob circa le modalità di adempimento alle prescrizioni della Delibera, adducendo difficoltà tecniche.

A seguito della risposta della Consob del 13 aprile 2018, in data 16 aprile 2018 Saipem ha, pertanto, pubblicato gli schemi contabili in questione.

2. Con ricorso notificato il 27 aprile 2018 e depositato il 10 maggio 2018 Saipem S.p.A. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, la predetta Delibera Consob n. 20324 (comunicata in data 2 marzo 2018), recante “Accertamento della non conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 della società SAIPEM S.P.A. - Richiesta di pubblicazione di informazioni supplementari, ai sensi dell’art. 154 ter, comma 7 del D.lgs. 58/98” nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso, inclusa la comunicazione Consob n. 0016780/18 del 30 gennaio 2018.

2.1 A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto le censure così rubricate:

1) Violazione dell’art. 154-ter, comma 7, del TUF. Violazione del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, adottato con delibera 18388 del 28 novembre 2012. Cessazione del potere di provvedere. Eccesso di potere per difetto dei presupposti ;

2) Illegittimità della delibera per violazione dell’art. 6 § 1 della CEDU, dell’art. 6 TUE, dell’art. 47 della Carta di Nizza, degli artt. 24, 28 e 29 della direttiva n. 2004/109/CE in relazione ai Considerando nn. 37 e 40, nonché degli artt. 24, 111 e 117, comma 1 cost. e dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 241/1990. Violazione art. 24 della legge n. 262/2005 ;

3) Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento – violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – violazione dell’art. 29 della direttiva n. 2004/109/CE ;

4) Violazione degli articoli 154-ter, comma 7 e 157, comma 2 tuf – violazione degli «Orientamenti relativi all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria» adottati dall’Esma ai sensi degli articoli art. 1 § 2 e 16 del regolamento UE n. 1095/2010 - eccesso di potere per sviamento e per difetto di istruttoria ;

5) Eccesso di potere per difetto dei presupposti e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione ;

6) Violazione dell’art. 154 ter, comma 7 del TUF; violazione del principio IAS n. 36. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione .

3. A seguito di accesso agli atti, Saipem S.p.A. con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 maggio 2018 e depositato il 4 giugno 2018 ha impugnato sempre dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, anche i seguenti atti:

- la Relazione Ispettiva prot. 012035/17 del 24 ottobre 2017;

- la Relazione informativa per la Commissione prot. 139555/17 del 22/12/2017 predisposta dalla Divisione Informazione Emittenti – Ufficio Vigilanza Informazioni Emittenti – Ufficio Informazione su Operazioni di Finanza Straordinaria;

- la Relazione informativa per la Commissione prot. 053560/18 del 27/02/2018 predisposta dalla Divisione Informazione Emittenti – Ufficio Vigilanza Informazioni Emittenti;

- ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto e/o connesso.

3.1 A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto, anche avverso la Delibera Consob n. 20324, le censure così rubricate:

7) Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione dell’art. 154-ter, comma 7, del TUF. Violazione del Regolamento generale sui

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