Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202309912
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 09912/2023REG.PROV.COLL.
N. 03913/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3913 del 2023, proposto da
AR S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore TT AD, in relazione alla procedura CIG 9032337848, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ag.I.Te.R S.r.l., Phersei S.r.l., Nemesis S.r.l., A-Zeta S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza), 6 aprile 2023, n. 5814, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Gobbi e Caccioppoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società AR S.p.A. ha partecipato alla procedura di gara, indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l’affidamento dei servizi di investigazione, suddivisa in 4 lotti. All’esito delle operazioni di gara, l’offerta di AR è stata collocata in quinta posizione, non utile per l’aggiudicazione di uno dei lotti in gara. Secondo la disposizione della lex specialis (§ II.1.6 del bando), ogni concorrente poteva aggiudicarsi un solo lotto; posto che i lotti in gara erano 4, assegnati in base a una graduatoria unica, l’offerta di AR (quinta nella graduatoria) risulterebbe la prima dei non aggiudicatari.
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria e di conseguente aggiudicazione (di cui alla comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. n. 50 del 2016, notificata alla ricorrente il 4 agosto 2022) è stato impugnato dalla società AR limitatamente all’assegnazione del Lotto n. 2, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che – con la sentenza in epigrafe - lo ha respinto.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, la società AR denunciava la illogicità e contraddittorietà del criterio di valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto A.3 ( «Esperienza dei dipendenti» , relativamente a n. 4 «investigatori autorizzati dipendenti» da inserire nella proposta tecnica), posto che, per comprovare la sussistenza dei predetti dipendenti, la stazione appaltante ha richiesto che venisse prodotta la “segnalazione” di tali dipendenti alla Prefettura territorialmente competente; segnalazione che, tuttavia, sarebbe atto riservato, ex lege , ai soli collaboratori dell’istituto e non agli investigatori autorizzati, per i quali sarebbe richiesta, invece, la licenza prefettizia.
2.2. Il primo giudice ha preliminarmente osservato che la ricorrente ha omesso di impugnare la lex specialis di gara (nella parte relativa al criterio di valutazione contestato). Nel merito, ha ritenuto infondate le censure sull’assunto che, a seguito delle modifiche al bando e del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, il riferimento alla predetta autorizzazione prefettizia è stato eliminato, inserendo l’ulteriore precisazione per la quale «in caso di aggiudicazione, ai fini della comprova del requisito, l’aggiudicatario dovrà presentare la copia della comunicazione di "segnalazione" effettuata alla Prefettura, inviata a mezzo RR/PEC oppure l’attestazione rilasciata dalla Prefettura stessa, ovvero ogni altro documento non autodichiarativo ritenuto idoneo alla comprova del requisito» . In un simile contesto, pertanto, la AR non potrebbe dolersi della mancata attribuzione del punteggio premiante riservato al criterio di valutazione in questione, stante il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla società (che - come sottolinea il primo giudice - «in sede di compilazione del DGUE, ha dichiarato di avere nel proprio organico, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, almeno 4 dipendenti con la qualifica di agente prevista dall’art. 4 secondo comma lettera C all. G - Decreto 1 dicembre 2010,n. 269, salvo poi dichiarare nell’apposito campo dell’offerta tecnica, di non essere in possesso di tale requisito» ).
3. La AR , rimasta soccombente, ha proposto appello essenzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la