Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-24, n. 201803109
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2018
N. 03109/2018REG.PROV.COLL.
N. 09381/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9381 del 2016, proposto da:
Autorità Per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - ATO Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in Roma, via G.G.Belli, n.39;
contro
Associazione per il World Wide Fund For Nature Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tamburini, Marco Rossi, Simone Nocentini, Lia Belli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
Associazione Italia Nostra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lia Belli, Claudio Tamburini, Marco Rossi, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
Associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Tamburini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
nei confronti
Citta' Metropolitana di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Gualtieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato IO Pasquale Mosca in Roma, corso Italia, n. 102;
Comune di Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zucchermaglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Amerigo Cianti in Roma, via Vito Sinisi, n.71;
Comune di Campi Bisenzio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Zanelli Quarantini, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Autorità di Bacino del Fiume Arno; Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile; E-Distribuzione s.p.a.; Comando Regione Carabinieri Toscana; PI PO AV, PI ME D'EL, PI ZI Di MA, PI AU, AO NI RB, BI IC, MA AN, SC BE, IL ER, IO LI, AN Xekalos, IM Terreni; Comune di RE; Regione Toscana; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana; Azienda Usl Toscana Centro; Consorzio di Bonifica Area Fiorentina; Autorità Idrica Toscana, Pubbliacqua s.p.a., Autostrade per L'Italia s.p.a.; Enav s.p.a; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di RE, Pistoia, Prato, Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Ministero della Difesa- Comando in Capo del Dipartimento Militare Alto Tirreno, Ministero della Difesa- Comando Militare Esercito Toscana Sm Ufficio Logistico, Ministero della Difesa Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Q. tHermo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Giuseppe Caia, Andrea Fantappie', con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, n. 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA- FIRENZE, Sezione II, n. 01602/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Associazione Per il World Wide Fund For Nature Onlus, dell’Associazione Italia Nostra e dell’ Associazione Forum Ambientalista, che hanno spiegato appello incidentale; della Citta' Metropolitana di RE, che ha pure spiegato appello incidentale; del Comune di Sesto Fiorentino; del Comune di Campi Bisenzio; del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di RE, Pistoia e Prato, della Soprintendenza Per i Beni Archeologici per la Toscana; del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile; del Ministero della Difesa -Comando in Capo del Dipartimento Militare Alto Tirreno; del Ministero della Difesa- Comando Militare Esercito Toscana Sm Ufficio Logistico; del Ministero della Difesa Aeronautica Militare e di Q. tHermo s.r.l., che ha spiegato appello incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Farnetani, Simone Nocentini, Claudio Tamburini, Stefania Gualtieri, Giuseppe Caia, Alberto Bianchi, Andrea Fantappié, Agostino Zanelli Quarantini e Franco Zucchermaglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazione consiliare n. 22 dell’11 febbraio 2002 la RO di RE approvava il Piano ROle dei rifiuti urbani e assimilati per l’A.T.O. 6, subordinando la realizzazione del termovalorizzatore (e di altri aspetti del piano) agli esiti di approfondimenti appositamente disposti.
Era infatti accaduto che nel corso del procedimento si era manifestate significative opposizioni alla realizzazione dell’impianto e la RO di RE aveva pertanto disposto l’effettuazione di una “Valutazione di impatto sanitario” (nel prosieguo “VIS”) circa le condizioni ambientali ed epidemiologiche dell’area interessata alla realizzazione del nuovo termoutilizzatore per valutarne l’impatto e l’ulteriore carico aggiuntivo rispetto alle sorgenti inquinanti già esistenti in loco .
L’indagine veniva espletata utilizzando una metodologia basata sulla comparazione tra più ipotesi dall’Agenzia Regionale di Sanità, dall’Università di RE, dal CNR di Pisa e dall’ARPAT: essa si articolava in tre fasi, di cui una preliminare di screening , e si concludeva (nell’anno 2005) con una relazione intitolata “Valutazione di impatto sanitario del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati A.T.O. 6- Area Metropolitana fiorentina, con riferimento alla sub area circostante la prevista collocazione di un impianto di termovalorizzazione nel Comune di Sesto Fiorentino”.
2. Dopo l’approvazione del Piano ROle, la Comunità d’Ambito ATO 6 con le delibere n. 10 del 2003 e n. 1 del 2004 rispettivamente adottava e approvava anche il Piano industriale, nel quale veniva confermata la realizzazione del nuovo impianto.
3. Sulla base delle conclusioni della VIS e della valutazione comparativa tra i siti ivi contenuta, con la delibera consiliare n. 133 del 28 luglio 2006 la RO di RE modificava il Piano provinciale di gestione dei rifiuti, adottando la variante di spostamento dell’inceneritore da RO 00 a CA SE.
Anche l’A.T.O. 6 con deliberazione n. 4 del 18 luglio 2007 procedeva alle necessarie modifiche e agli aggiornamenti del Piano industriale.
Infatti l’indagine della VIS ai fini della individuazione del miglior sito possibile per la localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione si era estesa anche ad altri siti, considerati dalla pianificazione equivalenti, RO 00, PO IO e CA SE, e, stante la criticità della zona di RO 00 (dove la popolazione era già particolarmente esposta ed a più elevato rischio di patologie respiratorie, connesso a fenomeni inquinanti), era stata ritenuta preferibile l’ubicazione dell’impianto in località CA SE (caratterizzata da migliori condizioni demografiche, correlate al minor numero della popolazione residente, sanitarie ed ambientali), previa raccomandazione di interventi di miglioramento e di compensazione ambientale.
Tale localizzazione veniva confermata dal “Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio” di ATO Toscana Centro, previsto dall’art. 27 della legge regionale 61 del 2007 (pubblicato sul BURT n. 33 del 13 agosto 2008); le Province di RE, Prato e Pistoia approvavano il Piano Interprovinciale (con DGRT n. 485 del 25 giugno 2013) e ancora l’ATO Toscana Centro, con la delibera assembleare n. 2 del 7 febbraio 2014, approvava il Piano d’Ambito, conseguente al Piano Interprovinciale, per la gestione dei servizi e degli impianti relativi ai rifiuti urbani per gli anni 2014-2021.
Con D.P.C.M. del 10 agosto 2016 il termovalorizzatore di CA SE è stato anche annoverato tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
4. L’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Onlus (nel prosieguo anche soltanto “WWW” ) , con ricorsi straordinari al Capo dello Stato, poi trasposti in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, chiedeva l’annullamento dei seguenti atti (tra quelli sopra indicati): la deliberazione del Consiglio ROle di RE 22 dell’11 febbraio 2002 (ricorso 24/2003); la delibera dell’ATO 6 n. 1 del 2004 (ricorso 619/2005); la deliberazione della RO di RE n.133 del 2006 (motivi aggiunti al ricorso 24/2003); la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’ATO 6 n. 4 del 2007 (ricorso 770/2008); le deliberazioni degli A.T.O. 5, 6 e 10 (Ambiti dell’area provinciale di RE, Prato e Pistoia) di approvazione del Piano straordinario ex art. 27 legge regionale 61 del 2007 (ricorso 2194/2008).