Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-04, n. 202206901

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-04, n. 202206901
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206901
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2022

N. 06901/2022REG.PROV.COLL.

N. 05425/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5425 del 2021, proposto dal Comune di Massa Marittima, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, n. 2;



contro

la società Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piemontese e Francesco Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 214 del 2021, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Investire Società di gestione del risparmio s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 il consigliere Silvia Martino;

Dato atto dell’istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Renzo Grassi, Paolo Piemontese e Francesco Vallini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana la società appellata - gestore di fondi immobiliari - esponeva di avere acquisito un cespite nel Comune di Massa Marittima e di avere chiesto al suddetto Comune di prendere atto della decadenza della destinazione pubblicistica in forza delle speciali disposizioni di legge che, nell’ambito dei procedimenti di dismissione degli immobili dello Stato, equiparerebbero a livello urbanistico le ex destinazioni demaniali a quelle direzionali.

A tale istanza il Comune di Massa Marittima aveva risposto affermando che il mutamento di destinazione richiede apposita variante urbanistica.

1.1. In primo grado, la società articolava i seguenti mezzi di gravame.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del D.L. 30.09.2003 n. 269, conv. in legge 24.11.2003 n. 326: violazione di legge. Violazione dell’Intesa Stato Regioni di cui al verbale 25/31.10.2008: violazione di legge. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contrasto con precedente provvedimento, illogicità, difetto di motivazione: eccesso di potere .

Con il d.l. n. 69 del 2003 il legislatore avrebbe chiaramente stabilito che i beni vengano ceduti “liberi” da ogni vincolo di destinazione pubblicistica.

Nel caso di specie, in applicazione della suddetta normativa, il Ministero dell’economia e delle finanze, insieme con la Regione Toscana e gli altri Enti territoriali coinvolti, avrebbero provveduto all’accertamento di conformità in relazione a vari compendi dismessi.

Sarebbe stato pertanto censurabile il comportamento del Comune che ritiene necessaria, al fine di attribuire all’immobile di cui trattasi destinazione direzionale, una variante allo strumento urbanistico generale.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327: violazione di legge. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione: eccesso di potere .

In ogni caso, la destinazione di un immobile ad uso pubblico costituirebbe un vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso di specie, tale vincolo sarebbe ormai decaduto.

2. Il T.a.r., dopo avere respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità avanzata dal Comune, ha accolto il ricorso nel merito e ha condannato altresì l’Amministrazione alla rifusione delle spese.

3. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Massa Marittima, rimasto soccombente.

Il Comune ha dedotto:

I. Erroneità della sentenza per mancata declaratoria della inammissibilità del ricorso introduttivo essendo stata impugnata una nota priva di valore provvedimentale .

La nota prot. n. 17632 del 14 novembre 2016 (provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo) non avrebbe natura provvedimentale bensì di mera comunicazione informativa.

II. Erroneità della sentenza per violazione e errata applicazione dell’art. 29 del D.L. 296 del 20.09.2003 e dell’art. 2 del DPR 383/1994 - Errata valutazione dei fatti e dei presupposti .

La società appellata vorrebbe utilizzare il bene in maniera difforme dalle vigenti previsioni urbanistiche. Al riguardo il Comune già dal 2008 (atto n. 3612/2008) aveva fatto presente alla Regione che la modifica di destinazione al fine di consentire attività diverse da quelle interesse pubblico richiedeva una variante al Regolamento urbanistico.

Con le delibere di G.C. n. 176/2008 e C.C. 41/2008 il

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