Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-03-07, n. 201301060
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Testo completo
Numero 01060/2013 e data 07/03/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 26 settembre 2012
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale infrastrutture stradali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori E D V e S E D V, contro il Comune di Città di Castello e nei confronti della s.r.l. Holding Umbria & Rent, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 1836 del 12.10 2009 di diniego dello spostamento di un tratto di strada vicinale e atti connessi;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2339 in data 28/04/2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale infrastrutture stradali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Visti gli adempimenti eseguiti dall’Amministrazione riferente in esito agli incombenti istruttori disposti dalla Sezione Terza nell’Adunanza del 26 ottobre 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vito Carella;
Premesso:
- l’Amministrazione riferente ha adempiuto agli incombenti disposti ed il gravame, che è tempestivo, può pertanto essere deciso;
- l’esposizione in fatto della nutrita vicenda contenziosa in esame è per esteso già riportata nel parere interlocutorio citato in epigrafe, la quale nel seguito viene tratteggiata per le parti essenziali rilevanti ai fini dell’odierna decisione;
- il gravame, che è articolato su quattro censure per violazione della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere, geneticamente ruota come antefatto intorno ad una iniziale interruzione abusiva compiuta dai ricorrenti, e sanzionata dal Comune di Città di Castello, del tracciato originario della strada vicinale detta di Casalsole che lambiva l’abitazione di essi deducenti;
- questo avvenimento si intreccia con l’iniziativa della società odierna controinteressata per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato nei terreni confinanti con la proprietà dei ricorrenti stessi, come da piano attuativo di iniziativa privata approvato con delibera consiliare n. 107 in data 16 dicembre 2003 per il recupero di un annesso rurale, sulla base del quale era stata poi rilasciata la concessione edilizia n. 11440 in data 8 luglio 2003;
- va anche tenuto conto, come risulta dall’atto introduttivo in discussione, che gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di accertamento dell’inesistenza della strada vicinale, tuttora pendente in sede giudiziaria ordinaria, nella quale l’Amministrazione comunale si è costituita;
- siffatte vicissitudini, che affondano le proprie radici in altri fatti ancora risalenti, hanno generato da parte degli odierni ricorrenti un ponderoso e pregresso contrasto in sede giurisdizionale davanti al TAR Umbria (sentenze nn. 57/2005 – 8/2006 – 441/2006), che per quanto ne occupa è culminato nelle decisioni n. 243/2008 (risulta dalla procedura informatica pendente n. 440/2010 per l’ottemperanza a questa decisione) e n. 294/2009 (pendente in appello dinanzi il Consiglio di Stato a rg 8033/2010);
- è difatti avvenuto che, alla luce dei provvedimenti sanzionatori, i ricorrenti abbiano presentato al Comune permesso di costruire e relativa richiesta di declassificazione del tratto originario della citata strada