Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-07, n. 202210714
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 10714/2022REG.PROV.COLL.
N. 02457/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2457 del 2022, proposto da Moligean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bolognano, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, V Z, R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1;
Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, Arta Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, I - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto superiore di sanità, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV n. 08546/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in sede di revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E S.p.A. e di Ministero della Transizione Ecologica e di I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La questione origina dall’accertamento di responsabilità da inquinamento di un’area – sita in Bolognano, loc. Piano d’Orta di Bolognano (Pescara) – precedentemente appartenuta alla Montecatini-Montedison (ora E S.p.a.) che, ivi, aveva realizzato una fabbrica di prodotti chimici e pesticidi, chiusa nel 1965.
Parte ricorrente è, dal 1978, l’attuale proprietaria.
La società “E” è stata individuata dal Ministero dell’ambiente (oggi della Transizione ecologica) responsabile dell’inquinamento del sito, imputandole il rispristino ambientale; parte ricorrente è invece tenuto a demolire gli immobili sovrastanti il sito contaminato al fine di consentire la bonifica del sottosuolo.
Parte ricorrente ha impugnato innanzi al Tar per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), il provvedimento che le impone l’obbligo di demolizione.
Il Tar, con la sentenza 11/2021 dell’11.12.20 accoglieva il ricorso nei seguenti termini:
- quanto all’ordinanza di demolizione, sul presupposto, che il provvedimento, nell’individuare la Moligean quale soggetto tenuto a demolire gli immobili, sarebbe incorso nel difetto di istruttoria e proporzionalità non avendo correttamente individuato, anche secondo la regola della responsabilità, le opere da demolire;
- quanto alla rimozione degli “inerti”, sul presupposto che non sarebbe stata fornita dal Comune e dal Ministero dell’ambiente la prova circa l’imputabilità alla proprietaria del fondo del deposito degli scarti da demolizione, così imponendo all’Amministrazione civica di “rimodulare la propria ordinanza nel senso di consentire al proprietario di provvedere ex articolo 188, d.lgs n. 152 del 2006”.
Parte ricorrente ha frapposto appello avverso la citata sentenza Tar Pescara 11/2021 relativamente all’individuazione del soggetto legittimamente destinatario dell'ordine di demolizione/messa in sicurezza del sito nonché responsabile della rimozione degli inerti presenti sull’area contaminate.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 8546/2021 del 16 dicembre 2021 ha respinto l’appello.
Parte ricorrente propone ora ricorso per revocazione per i seguenti motivi:
I. revocazione per errore di fatto ex art. 106 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 395, n. 4) c.p.c.; omessa pronuncia ex artt. 34 e 35 c.p.a.- sul primo motivo di appello;
II. revocazione per errore di fatto ex art. 106 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 395, n. 4) c.p.c. sugli inerti edili;
III. errore di fatto ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c. relativamente all'assunto circa la presunta pericolosità dei fabbricati e la necessità della loro demolizione;
IV. errore di fatto ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia in riferimento alla contestazione circa la necessità di disporre la demolizione degli edifici di cui è causa.
Il ricorso è inammissibile, risultando inidoneo a essere favorevolmente scrutinato già nella fase del c.d. iudicium rescindens ; ciò in quanto i motivi, asseritamente revocatori, proposti dalla ricorrente non integrano quanto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., come richiamato dall’art. 106 c.p.a., perché possa darsi luogo alla revocazione della sentenza qui gravata.
In particolare:
1. I motivo: revocazione per errore di fatto ex art. 106 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 395, n. 4) c.p.c.; omessa pronuncia ex artt. 34 e 35 c.p.a.- sul primo motivo di appello
Con il primo motivo (revocazione per errore di fatto ex art. 106 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 395, n. 4) c.p.c.; omessa pronuncia ex artt. 34 e 35 c.p.a.- sul primo motivo di appello) parte ricorrente sostiene che il Giudice d’appello non ha fornito riscontro in relazione al vizio di incompetenza del Ministero dell’ambiente in ordine alla demolizione dei fabbricati ed ai rifiuti da rimuovere.
In particolare, in relazione ai fabbricati, ritiene sussistente il difetto di competenza del Ministero