Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-03-31, n. 202202364
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2022
N. 02364/2022REG.PROV.COLL.
N. 06633/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 6633/2015, proposto da G, E e T T, rappresentati e difesi dagli avv.ti M G P e G M, con domicilio eletto in Roma, via Ippolito Nievo n. 61,
contro
il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero della cultura), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 1527/2015, resa tra le parti e concernente l’imposizione del vincolo storico - artistico su un edificio (chiesa) sito in Piacenza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Picciano;
Ritenuto in fatto che:
– il sig. G Tosi dichiara d’esser usufruttuario (nudi proprietari pro indiviso essendone i suoi fratelli E e Tommaso) del compendio sito in Piacenza, cant. Sant'Apollonia, comunemente denominato Ex-Chiesa di Sant'Apollonia e distinto al CE al fg. 115, part. 625;
– trattasi d’una chiesolina d’origine medievale, costituita da un unico ambiente ad aula, con nicchie lungo le pareti e coperto con una volta a botte (il quale presenta una decorazione parietale del sec. XVII) e che fu sconsacrata nel sec. XIX, alienata a terzi e successivamente adibita a deposito, con vari adeguamenti nel tempo alle esigenze degli impianti produttivi e commerciali colà insediati, che ne alterarono alquanto la struttura;
– i sigg. Tosi, che avevano acquistato tal immobile all’inizio degli anni’90 del secolo scorso al fine di adibirlo ad attività terziarie, rendono noto che già nel 1992 il loro dante causa aveva chiesto al Comune di Piacenza una CE ed il n.o. alla competente Soprintendenza ABAP, senza scontare alcun vincolo gravante sull’edificio;
– i sigg. Tosi nel febbraio 1998 proposero a detto Comune una DIA per la sistemazione interna del compendio, intendendovi realizzare lavori simili a quelli autorizzati nel 1992 al loro dante causa;
– tuttavia, su segnalazione da parte del Comune stesso (16 giugno 1998), la Soprintendenza, in esito al sopralluogo in situ del 26 giugno 1998, con nota prot. 11783 del successivo 1° luglio dispose l’immediata sospensione dei lavori nell’edificio de quo , «… avendo ravvisato la necessità di predisporre la proposta di vincolo ex lege 1089/1939 da inoltrare al competente Ministero …»;
– dopo talune vicissitudini, tal proposta fu subito trasmessa al MIBAC, per l’inderogabile necessità di sottoporre a tutela tal immobile e la straordinaria urgenza del provvedere alla tutela di esso;
– con DM del 28 luglio 1998, il MIBAC ratificò la proposta di vincolo ex art. 15 della l. 1° giugno 1939 n. 1089, notificato ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 alle parti ed ai Comuni coinvolti;
Rilevato altresì che:
– avverso tali statuizioni insorsero i sigg. Tosi innanzi al TAR Lazio, col ricorso NRG 13894/1998, deducendo: a) la contraddizione tra l’impugnato decreto ed il fatto che la stessa Soprintendenza già nel 1992 aveva autorizzato l’esecuzione di lavori simili a quelli ideati dai ricorrenti; b) l’omesso avviso d’avvio del procedimento d’apposizione del vincolo (con particolar riguardo ai due nudi comproprietari, mai notiziati), nonché l’ingiustizia manifesta per la celere conclusione di siffatto procedimento (poco più di due settimane), tale da non consentire di fatto un’effettiva interlocuzione procedimentale; c) l’omessa precisa valutazione della concreta rilevanza storico-artistica di detto edificio ; d)