Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-10-09, n. 201504684
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Testo completo
N. 04684/2015REG.PROV.COLL.
N. 00699/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 699 del 2015, proposto da:
LONGO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio eletto presso AL DI in Roma, Via Cosseria, n. 2;
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Presidenza, Direzione generale della Protezione Civile – in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo, n. 24;
nei confronti di
AMATORI S.R.L. e IVECO ACENTRO S.P.A., ciascuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dagli avv. Innocenzo Militerni e Massimo Militerni, con domicilio eletto presso Andrea Riccio in Roma, viale delle Milizie, n. 22;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, Sez. I, n. 64 del 16 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente l’appalto per la fornitura di dieci autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza, Direzione generale della Protezione Civile nonché delle società Amatori s.r.l. e Iveco Acentro S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande, su delega dell'Avv. Angelo Giuseppe Orofino, Sandra Trincas e Massimo Militerni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando spedito per la pubblicazione sulla G.U.R.I. il 30 luglio 2013 la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 17, comma 4, lett. a), della L.R. n. 5 del 2007, per la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile, per un importo complessivo di €. 2.150.000,00, oltre IVA, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
All’esito della gara la fornitura è stata definitivamente aggiudicata al costituendo R.T.I. tra Amatori s.r.l., mandataria, e Iveco Acentro S.p.A., mandante, giusta determinazione dirigenziale n. 156 del 26 giugno 2014.
2. Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sez. I, con la sentenza 16 gennaio 2015, n. 64, definitivamente pronunciando nella resistenza dell’intimata amministrazione regionale, sul ricorso principale proposto dalla società Longo Veicoli Industriali s.r.l., seconda classificata. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti ad essa presupposti (ivi compresi i verbali della commissione di gara), nonché sul ricorso incidentale spiegato dalle società Amatori s.r.l. e Iveco Acentro S.p.A. per la mancata esclusione dalla gara della Longo Veicoli Industriali s.r.l. a causa dell’invalidità della sua offerta, ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, ritenendo fondato (ed assorbente) il terzo motivo di censura, avendo la società Longo Veicoli Industriali s.r.l. offerto un autocarro non esistente e non omologato alla data di presentazione dell’offerta (il modello IVECO Eurocargo in versione Euro 6).
E’ stato conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di legittimazione e carenza di interesse.
3. Con rituale e tempestivo atto di appello la società Longo Veicoli Industriali s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, il primo rubricato “la sentenza appellata”, con cui è stato lamentato sotto vari profili l’erroneo accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale spiegato dalle società facenti parte dell’ATI aggiudicataria; il secondo, “sul rapporto tra ricorso principale ed incidentale”, con cui è stato dedotto l’erronea applicazione dei principi in tema di previa trattazione del ricorso incidentale rispetto a quello principale, con conseguente omesso esame del ricorso principale pure recante censure dello stesso tipo di quello principale, invocando sul punto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e prospettando anche l’incostituzionalità dell’art. 42 c.p.a.; il terzo “I motivi di gravame di prime cure”, con cui sono stati riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, non esaminati.
Ha resistito al gravame la Regione Autonoma della Sardegna, che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, insistendo per il suo rigetto.
Si sono costituite in giudizio anche le società Amatori s.r.l. e Iveco Acentro S.p.A. che, oltre a dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza degli avversi motivi di gravame, hanno altresì espressamente riproposto i motivi del ricorso incidentale non esaminati, non mancando di eccepire l’infondatezza delle (riproposte) censure del ricorso principale.
4. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione la società appellante e quelle contro interessate hanno illustrato con apposte memorie le proprie rispettive tesi difensive, replicando a quelle avverse.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
5. Con il primo articolato motivo di gravame l’appellante ha lamentato l’erroneo accoglimento da parte dei primi giudici del terzo motivo del ricorso incidentale che, a suo avviso, avrebbe invece dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto anche il mezzo offerto dall’ATI aggiudicataria non era esistente al momento della presentazione dell’offerta, trattandosi di veicolo fuori serie e fuori produzione, per il quale non erano state prodotte le schede tecniche (in quanto non realizzate in lingua italiana) e quindi non omologabile: ciò avrebbe reso ingiusta la declaratoria di inammissibilità (e la conseguente esclusione dalla gara) della propria offerta concernente un veicolo che peraltro sarebbe stato omologato pochi mesi dopo l’apertura della gara, tanto più che il relativo telaio era esistente al momento dell’offerta (ancorché equipaggiato con un diverso motore, Euro 5).
L’appellante ha al riguardo dedotto anche l’inammissibilità o comunque l’inutilizzabilità, in quanto prova testimoniale atipica, della nota IVECO del 10 febbraio 2014 (di risposta alle specifiche richieste avanzate dall’amministrazione appaltante a conferma della veridicità e fondatezza delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’appellante sui valori tecnici del mezzo offerto), recante una laconica, erronea ed infondata dichiarazione di difformità tra il telaio Euro 5 e quello Euro 6.
Inoltre, sempre ad avviso dell’appellante, la previsione contenuta dell’allegato C al disciplinare di gara, secondo cui l’offerta poteva riguardare solo mezzi esistenti, non sarebbe stata accompagnata dalla espressa sanzione dell’esclusione, ciò senza contare infine che, ai fini della validità dell’offerta ed in particolare della qualità dei beni da offrire, avrebbe dovuto farsi riferimento ai principi civilistici in tema di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto (artt. 1346 c.c.), riferibili anche agli atti unilaterali (art. 1324), con conseguente piena validità ed ammissibilità della propria offerta.
Infine è stato contestato anche il capo della sentenza concernente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, anch’essa asseritamente ingiusta.
5.1. Le doglianze prospettate, anche a voler prescindere dalla loro inammissibilità, in quanto introducono asseriti profili di inammissibilità dell’offerta tecnica proposta dall’ATI aggiudicataria che non sono stati sollevati (quanto meno in modo chiaro ed inequivoco) in primo grado, non meritano favorevole considerazione.
Al riguardo occorre premettere quanto segue.
5.1.1. In punto di fatto occorre innanzitutto rilevare che oggetto dell’appalto in questione (punto II.1.5 del bando di gara e art. 2 del disciplinare di gara) era “…l’acquisto di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. La tipologia di mezzo richiesto è la seguente: autocarri a trazione integrale con cassone ribaltabile sui tre lati, P.T.T. non inferiore a 130 Q.li, alimentazione a gasolio dotati di allestimento antincendio boschivo scarrabile mediante sistema di tipo “lift braccio alto”….Le caratteristiche tecniche dei mezzi in questione sono meglio descritte nella scheda tecnica descrittiva approvata, unitamente al disciplinare, con la determinazione n. 124 del 29.07.2013”.
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 del disciplinare la busta n. 2 – Offerta tecnica, doveva tra l’altro contenere, a pena di esclusione “B.1) una relazione tecnica, redatta in conformità all’Allegato C – fac simile offerta tecnica, al presente disciplinare contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della fornitura offerta; la stessa dovrà altresì contenere la descrizione particolareggiata e disegni di tutti i gruppi funzionali dell’autocarro, compreso l’allestimento AIB, schemi impianto elettrico, oleodinamico e pneumatico; le tavole grafiche dell’autocarro relative alla parte cassonata, al sistema di scarramento idraulico, al modulo antincendio scarrabile, all’eventuale cisterna per il trasporto di acqua potabile, all’eventuale