Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-16, n. 202304880
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 04880/2023REG.PROV.COLL.
N. 05993/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5993 del 2018, proposto da
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A R e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda ter ), 19 febbraio 2018, n. 1909, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Giorgio Manca; preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Bianconi, Giovannelli, Siracusa e Raimondo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, la società M S.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza del 19 febbraio 2018, n. 1909, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, di rigetto del ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 409 e 410 del 29 febbraio 2000, con cui l’amministrazione di Roma Capitale ha respinto le domande di rilascio di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, per i locali siti in Roma, Piazza della Rovere n. 87 e Via del Teatro Valle n. 19. Per completezza del quadro fattuale, va precisato che, come risulta dagli atti di causa, mentre per il locale sito in Piazza della Rovere non era stata rilasciata una precedente autorizzazione all’appellante, per il locale sito in Via del Teatro Valle la M S.r.l. è risultata titolare di un’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, formatasi per silenzio assenso a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 8503 del 2008 (autorizzazione successivamente dichiarata decaduta per inattività con provvedimento n. 1504 del 1 agosto 2013).
2. Come emerge dalla sentenza, la società riferisce che la mattina del 1° febbraio 2000 un incaricato della Società avrebbe presentato presso la I Circoscrizione del Comune di Roma due domande di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 287 del 1991, per i locali summenzionati, sul presupposto che l'ordinanza del Sindaco n. 127 del 3 novembre 1999 prevedesse il rilascio di nuove autorizzazioni dalla data del 1° febbraio 2000 sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. A seguito dell’asserito rifiuto di protocollazione per irregolarità delle istanze, le medesime sarebbero state nuovamente inviate via fax. Tuttavia le istanze suddette sarebbero state esaminate dall'Amministrazione seguendo l’ordine cronologico di arrivo determinato in base al successivo invio via fax.
Prese in carico dall’Amministrazione, le domande venivano entrambe respinte per la previsione di un divieto al rilascio di nuove autorizzazioni nella zona in cui insistono i locali (quanto alle lett. A-B-C dell’art. 5 della legge n. 287 del 1991); quanto alla lett. D dell’art. 5 cit., per la mancanza di disponibilità di nuove autorizzazioni in considerazione dei parametri numerici di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 287 del 1991, come rideterminati con l’ordinanza n. 127/1999 sopra richiamata.
3. In particolare, con la determinazione n. 409 del 29 febbraio 2000 l’Amministrazione ha rifiutato il rilascio dell’autorizzazione per il locale sito in Pazza della Rovere n. 87, in quanto l’ordinanza del Sindaco n. 127/1999 ha determinato l’esclusione del Settore 10 – Centro Storico (in cui è inclusa la I Circoscrizione) dal rilascio di nuove autorizzazioni delle tipologie A-B-C, mentre per la lettera D ha reso disponibile il rilascio di un’unica autorizzazione. Inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 1866 del 22 ottobre 1999 ha vietato l’apertura di nuove attività di pubblici esercizi nel rione di Trastevere.
Con la