Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-02-01, n. 202100923

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-02-01, n. 202100923
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100923
Data del deposito : 1 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2021

N. 00923/2021REG.PROV.COLL.

N. 09515/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2014, proposto da
NA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;



contro

Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ghezzi, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00655/2014, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Giovanni Orsini.

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto dal signor RA per l’annullamento del provvedimento del comune di Cesena prot. 20/55 del 5 aprile 2006 recante “diniego di titolo abitativo edilizio in sanatoria” e degli atti connessi.

L’odierno appellante aveva presentato in data 5 aprile 2006 una domanda di condono edilizio ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326/2003 per realizzare un “mutamento di destinazione d’uso con opere di un attrezzaia in civile abitazione…”.

Il Comune ha respinto l’istanza con la motivazione che non era stato dimostrato che il mutamento di destinazione d’uso fosse già avvenuto alla data prevista dalla legge del 31 marzo 2003. Anche il sopralluogo dei tecnici del Comune, svoltosi in data 17 maggio 2005, avrebbe rilevato l’incompletezza dei lavori.

Il Tar ha confermato il provvedimento dell’amministrazione ritenendo infondati i motivi del ricorso di primo grado volti a evidenziare, in particolare, che entro la data del 31 marzo 2003 erano state ultimate le opere strutturali del fabbricato e che successivamente i lavori hanno interessato solo aspetti di finitura.

2. L’appello rileva l’erroneità della sentenza del Tar deducendo plurimi motivi di gravame concernenti sia la violazione di legge che l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, illogicità e contraddittorietà.

3. Il comune di Cesena si è costituito in giudizio

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