Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-09, n. 202308784

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-09, n. 202308784
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308784
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 08784/2023REG.PROV.COLL.

N. 07873/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7873 del 2019, proposto da
S S, rappresentata e difesa dagli avvocati C M M, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F M in Roma, largo Nicola Spinelli n. 5;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Immobiliare Valentina S.r.l., Condominio di via Veio 12, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7818/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato C M M per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’originario ricorso il Condominio di via Veio, 12 impugnava la determinazione dirigenziale n. 3231 del 6 novembre 2017, con cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione di alcune opere abusive consistenti, in particolare, nella realizzazione di un foro di 12 cm per il passaggio di una tubazione e nella realizzazione di una porta sul prospetto posteriore del fabbricato, con affaccio sul cortile interno e irrogato una sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00 e la delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 4 luglio 2011, nella parte in cui prevedeva una sanzione pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 20.000,00 “ per gli interventi RE2 di cui all’art. 9 comma 5 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore di Roma ”, senza graduare la misura della sanzione in dipendenza della gravità dell’abuso realizzato.

Con sentenza n. 7818 del 17 giugno 2019 il T Roma accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando l’illegittimità dell’ordine di demolizione nella parte in cui imponeva la rimozione del foro realizzato per il passaggio della tubatura sul rilievo che tale attività edilizia era da ricomprendersi tra gli interventi di manutenzione straordinaria, come tale non richiedente il permesso di costruire e ritenendo fondate le censure relative all’irrogazione della sanzione pecuniaria, tenuto conto dell’esiguità dell’abuso, del mancato reperimento presso gli uffici dell’amministrazione del progetto originario del fabbricato, nonché della mancata previsione di qualsivoglia criterio di determinazione della sanzione all’interno della delibera assembleare impugnata, in violazione del canone di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Il T, invece, confermava la legittimità del provvedimento in relazione all’ordine di demolizione della porta realizzata sul prospetto posteriore del fabbricato evidenziando che nessuno degli elementi prodotti da parte ricorrente in giudizio erano idonei a comprovare che la porta era stata ultimata in data antecedente alla legge urbanistica n. 1150/1942.

L’odierna appellante, in qualità di proprietaria di un’unità immobiliare all’interno del Condominio e di comproprietaria della porta asseritamente abusiva impugnava la sentenza.

Resisteva Roma Capitale la quale eccepiva l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, successivamente all’emanazione della sentenza impugnata, il 12 gennaio 2020 l’amministrazione aveva emesso un nuovo ordine di demolizione riguardante l’apertura abusiva della porta che non era stato tempestivamente impugnato dall’appellante.

Con memoria di replica del 13 luglio 2023 l’appellante depositava copia della sentenza n. 2212/2020 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale è stato definito il giudizio civile intercorrente tra il Condominio di via Veio n. 12 e la società Immobiliare Valentina s.r.l., ed è stata dichiarata l’intervenuta usucapione in favore del Condominio del diritto di servitù sul cortile interno.

All’udienza di smaltimento del 13 settembre 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1.Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Questo Consiglio ha già precisato che l'inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all'esito di una indagine " condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un'ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito " (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7076; Id., Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7895).

In particolare, " la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi alla instaurazione del giudizio, debba essere esclusa l'utilità dell'atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato " (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3964/2017).

Nella specie la seconda determinazione dirigenziale non è fondata su nuove valutazioni, ma è un mero atto consequenziale avvinto da un nesso di presupposizione necessaria con l’ordine di demolizione. Sussiste, pertanto, l’interesse dell’appellante a rimuovere l’ordine demolitorio, che farebbe venir meno anche il conseguente atto della p.a. con cui si ordina l’esecuzione della demolizione in proprio.

2.Con il primo motivo l’appellante deduce il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In particolare, evidenzia che l’amministrazione avrebbe desunto l’inesistenza della porta all’epoca di costruzione dell’immobile dal progetto di sopraelevazione degli anni ’50, senza che fosse mai stato depositato in giudizio né rinvenuto presso gli uffici dell’amministrazione il progetto originale dell’edificio, unico che consentirebbe di dare assoluta certezza della raffigurazione della facciata originaria del fabbricato.

Inoltre, l’appellante lamenta il travisamento della relazione del proprio tecnico evidenziando infine che la porta in questione costituisce attualmente l’unico accesso al cortile interno per gli abitanti del condominio, atteso che l’altro accesso cui fa riferimento il T appartiene alla proprietaria del fabbricato adiacente (Immobiliare Valentina s.r.l.), e risulta infatti chiuso con una sbarra elettrica di cui solo la predetta società ha il controllo.

3. Con il secondo motivo l’appellante deduce la violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

Lamenta la carenza di un interesse pubblico a sostegno della D.D. impugnata, trattandosi di un cortile interno di un edificio e, soprattutto, considerata l'esistenza della porta da tempo immemore e la mancata indicazione di una specifica motivazione che tenesse conto del lungo tempo trascorso e del legittimo affidamento formatosi sulla legittimità della porta.

Le censure sono fondate.

Osserva il Collegio che spetta a colui che ha commesso l'abuso edilizio l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto;
in mancanza di tali prove, l'Amministrazione può negare la sanatoria dell'abuso, rimanendo integro il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria, mentre nel caso in cui il diretto interessato fornisca la prova suddetta, l'onere della prova contraria viene trasferito in capo all'amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7014/2023).

Nella specie sono stati forniti alcuni elementi atti a dimostrare che l’esistenza della porta è coeva alla realizzazione dell’immobile.

In tal senso, dalla relazione tecnica della parte appellante si evince che “ il vano porta in questione risulta essere dello stesso periodo delle pareti ad esso attigue e risalente quindi agli stessi anni di costruzione del fabbricato, e più precisamente agli anni 1930/’35, nonché già presente al momento della realizzazione dell’attuale pavimentazione posta al piano terra dell’edificio in analisi anch’essa risalente agli anni 1930/’35 ”. Il tecnico è arrivato a tale conclusione dopo aver effettuato dei saggi sul vano porta, dai quali è risultato che lo stesso non è stato realizzato a seguito della demolizione di una parete preesistente, bensì contestualmente alla realizzazione del fabbricato. Circostanza confermata anche dalla pavimentazione, che non reca i segni di un intervento demolitorio successivo alla realizzazione della stessa.

Nelle more del presente giudizio inoltre, il 3.2.2020 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma n. 2212/2020 con cui è stato definito il giudizio civile pendente tra il Condominio e la Immobiliare Valentina S.r.l.. Il Tribunale, in accoglimento della domanda subordinata del Condominio, ha accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione in favore del Condominio del diritto di servitù sul cortile e per l'effetto ha ordinato alla Immobiliare Valentina “ la cessazione da ogni turbativa e/o impedimento in danno del Condominio di Via Veio, n. 12 con la remissione nello status quo ante dei locali lavatoi, anteriormente alle alterazioni effettuate ex art. 1079 c.c.

Per quanto in questa sede rileva, si legge nella sentenza del Tribunale che: “ In particolare l'Ausiliario ha confermato la pre-esisitente presenza dei locali lavatoi posti sul lastrico solare del Condominio, ai quali si poteva accedere a mezzo di una scala a chiocciola insistente sul cortile, cosi come rappresentati nel progetto di sopraelevazione della palazzina di Via Veio, n. 12 di cui alla Licenza n. 22 rilasciata dal Comune di Roma in data 3.2.1950 alle Signore L S ed A S Il Tribunale ha, in particolare osservato che i locali lavatoi sono stati illegittimamente demoliti nel corso del 2012 dalla odierna convenuta, che ha reso inagibile il passaggio,- adombrando agli uffici tecnici la mancanza di titolarità edilizia, smentita dalle evidenze documentali, riportate dal CTU (pagg. 11, 12, 22 ed All 4E).

Sulla base di tali elementi deve ritenersi che la porta sia coeva alla costruzione dell’edificio.

Il T Roma, invece, sembra avere frainteso le circostanze relative agli accessi al cortile.

Che la porta costituisca l'unico accesso dal fabbricato al cortile risulta confermato anche dall'ordinanza del Tribunale di Roma 11940/2015 (doc. 19 del fascicolo di primo grado) che, per reintegrare un condomino nel compossesso del cortile, ha ordinato alla controinteressata la rimozione del vaso posizionato davanti alla porta. L'altro accesso cui fa riferimento il T dovrebbe essere, invece, un accesso o carrabile dalla Via Veio di cui la Immobiliare Valentina rivendicava la proprietà esclusiva chiuso con una sbarra elettrica di cui solo la controinteressata aveva il controllo.

L’appellante ha, quindi, fornito elementi sufficienti atti a fondare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione della porta, mentre l'Amministrazione non ha assolto  l'onere della prova contraria.

L’appello deve essere, pertanto, accolto e la sentenza riformata.

In considerazione della peculiarità della questione trattata e delle circostanze sopravvenute nel corso del giudizio, sussistono i motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

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