Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-19, n. 201806542

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-11-19, n. 201806542
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806542
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 06542/2018REG.PROV.COLL.

N. 09221/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9221 del 2012, proposto da
Curatela del Fallimento Casa di Cura Villa Nuccia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio Saverio Menniti in Roma, viale Carso, n. 63;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungì in Roma, via Sabotino, n. 12;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Maione in Roma, via Garigliano, n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, (Sezione Prima) n. 00406/2012, resa tra le parti, concernente la revoca dell’autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento per la struttura sanitaria privata;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il Cons. A V e uditi per le parti gli avvocati A T, P S e R V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Calabria – sede di Catanzaro, la Casa Neuropsichiatrica Villa Nuccia s.r.l. impugnava la revoca dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento (decreto del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria, assunto il 2.02.2010 prot. n. 32 registrato al Registro dei decreti al n. 858 del 3.02.2010) disposta nei confronti della stessa, nonché la comunicazione di decadenza dei rapporti contrattuali ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992 (nota prot. 983 del 4.02.2010 a firma del Direttore Generale dell'ASP di Catanzaro).

2. Il T.a.r. Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, dopo aver respinto l’istanza cautelare, con sentenza n. 406/2012, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:

a) ha ritenuto infondata la dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, ritenendo sussistente nella specie una situazione di urgenza;

b) ha rilevato che il provvedimento regionale di revoca sia stato assunto in presenza di idonei presupposti, in considerazione del pericolo, evidenziato dal N.A.S. nel verbale prot. n. 13/112-2009, per l'incolumità sia degli operatori che dei degenti della struttura;

c) non ha ravvisato il denunciato difetto di motivazione, in quanto le ragioni che fondano il provvedimento impugnato sono individuabili per relationem attraverso il richiamo al verbale;

d) ha osservato, quanto alla denunciata violazione della legge regionale n. 24/2008, che, nel caso in esame, non si tratta di un'ipotesi di decadenza, ma, diversamente, di un caso di revoca per carenza dei requisiti strutturali e di sicurezza della struttura sanitaria;

e) quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto non sussistente il vizio di incompetenza, rinvenendosi un caso motivato di "necessità ed urgenza" che, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 7/1996 riconosce la competenza del Dirigente Generale.

3. La curatela del fallimento della Casa di cura Villa Nuccia s.r.l. ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini, riproponendo quelle già proposte in primo grado:

I) violazione dell'art. 7 della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla mancanza delle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

II) eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dalla erroneità dei presupposti. Irragionevolezza. Violazione della l. regionale 18/7/2008 n. 24, B.U.R. 26/7/2008 n. 14 recante " Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ";

III) difetto di motivazione;

IV) necessario inquadramento del provvedimento impugnato nelle ipotesi di decadenza, così come regolate dalla L. R. n. 24/88;

V) incompetenza del Direttore Generale all’adozione del provvedimento impugnato.

3.1. Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, presentando memoria difensiva con cui si è opposta all’appello e ne ha chiesto il rigetto.

3.2. Si è altresì costituita la Regione Calabria, opponendosi all’appello.

4. All’udienza del 25 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di tardività e di nullità dell’appello sollevate da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.

6. Con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, in quanto il decreto prot. n.32 del 2 febbraio 2010 non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, considerato altresì che, a suo avviso, non risulterebbero sussistenti ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

6.1. A mezzo di una seconda censura viene poi sottolineata l’erroneità della pronuncia appellata, per aver omesso di rilevare l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dalla erroneità dei presupposti, nonché l’irragionevolezza e la violazione della L. regionale 18 luglio 2008 n.24 recante " Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ".

6.1.1. La medesima censura viene poi affrontata, con un terzo motivo, sotto il profilo del difetto di motivazione.

6.2. Le censure, che, in quanto intimamente connesse, meritano trattazione unitaria, non sono fondate.

6.3. Il Collegio intende premettere, al riguardo, la ricostruzione dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato.

6.3.1. Si rammenta, pertanto, che:

a) il Comando Carabinieri per la tutela della salute — N.A.S. di Catanzaro, a seguito di sopralluoghi effettuati nelle date del 31 agosto 2001 e 1 settembre 2009, unitamente a personale dello SPISAL dell'A.S.P. di Catanzaro, redigeva verbale prot. n. 13/112-2009 del 26 gennaio 2010, avente ad oggetto " Segnalazione di irregolarità accertate a seguito di ispezione igienico —sanitaria e strutturale eseguita presso la casa di Cura Neuropsichiatrica "Villa Nuccia srl" sita in Catanzaro alla Via Padula n. 2 di cui è amministratore unico Arcuri C ";

b) nel medesimo verbale era riportato che:

b.1) con riferimento alla struttura, in numerosi locali, stanze e corridoi sono state riscontrate molteplici lesioni da pregresse infiltrazioni d'acqua, distaccamenti di intonaco, termosifoni arrugginiti, ruggine sugli infissi, climatizzatori non funzionanti o danneggiati, lavabo privi di manopole per la fornitura dell'acqua, tapparelle rotte o danneggiate, avvallamento del pavimento e soluzioni di continuità, vetri lesionati, scrivanie arrugginite e sedie danneggiate;

b.2) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano stati sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

b.3) non erano state adottate le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza;

b.4) non erano state adottate le misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro.

b.5) in esito a nuova ispezione del N.A.S. in data 6 settembre 2009, volta a verificare la tenuta dei registri di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti, nonché le modalità di disperazione dei farmaci, sono state ipotizzate le violazioni di cui all'art. 443 c.p. ed agli artt. 42, 60, 64 e 68 del d.P.R. n. 309/90, con conseguente sequestro probatorio di documentazione e di medicinali ed interessamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro " tenuto conto della gravità delle violazioni accertate, alcune delle quali costituiscono un serio, concreto, permanente pericolo per l'incolumità sia degli operatori che dei degenti della struttura ";

c) infine, con decreto del 2 febbraio 2010, prot. n. 32 del Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria, veniva disposta la revoca dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accreditamento per la Casa di Cura Neuropsichiatrica "Villa Nuccia srl";

d) con il medesimo provvedimento, la Regione dava mandato all'A.S.P. di Catanzaro di vigilare sull'esecuzione dell'atto e di provvedere alle dimissioni dei pazienti ricoverati, con successiva riallocazione, previa valutazione dei bisogni assistenziali, presso le struttura sanitarie e socio-sanitarie rispondenti ai bisogni degli stessi;

e) con successiva nota del 4 febbraio 2010, l'ASP di Catanzaro, giusta il decreto del 2 febbraio 2010, prot. n. 32 sopra citato, comunicava l'automatica decadenza dai rapporti contrattuali ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992, non sussistendone i presupposti di legge.

6.4. Alla luce di tale ricostruzione, il Collegio, quanto all’esame delle sopra menzionate censure, deve rilevare che:

a) la gravità della situazione riscontrata in occasione dell’ispezione e le esigenze di celerità causate dalla necessità di assicurare l’incolumità dei pazienti ricoverati e dei lavoratori della casa di cura impediscono, sul piano giuridico e, ancor prima, materiale, di ottemperare all’obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, come peraltro precisato nello stesso provvedimento impugnato;

b) invero, secondo consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5120), “ l'esonero dall'applicazione degli art. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui impone all' amministrazione competente la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, trova applicazione nel caso in cui l'urgenza è "in re ipsa" ”;

c) come di recente affermato da questa Sezione, “ la Pubblica amministrazione, ove ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell'urgenza, atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto positivo ” (Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2018, n. 2148);

d) la situazione che emerge dal citato verbale n. 13/112-2009 del 26.1.2010 (acquisito al Dipartimento regionale 1'1.2.2010) del NAS di Catanzaro, risulta essere caratterizzata da particolare gravità, da cui deriva un rilevante pericolo per l'incolumità dei degenti e degli operatori della struttura;

e) il provvedimento regionale di revoca impugnato risulta quindi fondato su idonei presupposti, pienamente giustificativi dell’esercizio del potere di autotutela;

f) il rinvio integrale - nell’ambito del provvedimento impugnato - al citato verbale del NAS è di per sé sufficiente ad integrare l’obbligo motivazionale, risultando in tal modo compiutamente individuabili per relationem le ragioni poste a fondamento del decreto.

7. Infine, le evidenziate ragioni di necessità ed urgenza fondano, ex art. 28 l.r. n. 7/1996, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, la competenza del Direttore Generale all’adozione del provvedimento impugnato.

8. Parimenti infondato è il motivo concernente la violazione della l.r. n. 24/2008, rinvenendosi nella specie i presupposti per l’esercizio del potere di revoca per carenza dei requisiti strutturali e di sicurezza della struttura sanitaria, e non potendo, per converso, trovare applicazione la disciplina sulla decadenza di cui all’art. 9 della medesima legge.

8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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