Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211682

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211682
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211682
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11682/2022REG.PROV.COLL.

N. 09917/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9917 del 2021, proposto dalla sig.ra
D F, rappresentata e difesa dagli avv.ti M B e S D e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via S. Tommaso d’Aquino, n. 47;



contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania “ L V ” di Napoli ed Università degli Studi “ Magna Graecia ” di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
CINECA, non costituito in giudizio;



nei confronti

sig.ra Fabiola Trimarco, non costituita in giudizio;
sig.ra Giulia Caccavale, non costituita in giudizio;



per la riforma, anche parziale,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma, Sezione Terza, n. 4803/2021 del 26 aprile 2021, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso R.G. n. 14499/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi della Campania “ L V ” di Napoli, nonché dell’Università degli Studi “ Magna Graecia ” di Catanzaro;

Viste la relazione e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Visti gli ulteriori documenti e la memoria depositati dall’appellante;

Preso atto del deposito di note d’udienza ad opera dell’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la parte appellante l’avv. M B;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe la sig.ra D F ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, n. 4803/2021 del 26 aprile 2021, chiedendone la riforma, anche parziale.

1.1. La sentenza appellata ha accolto in parte, limitatamente al terzo motivo, il ricorso della sig.ra Farina avverso l’esito della prova selettiva per l’accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019.

2. In fatto, l’odierna appellante partecipava alla citata prova selettiva, riportando il punteggio di 41,7, idoneo ad assicurarle l’immatricolazione al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Napoli “ L V ”, ma non a quello in Medicina e Chirurgia: per conseguenza, impugnava tale esito con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma.

2.1. La relativa istanza cautelare veniva respinta dal T.A.R. con l’ordinanza n. 3551/2019, ma detta ordinanza veniva riformata in sede di appello cautelare dall’ordinanza della Sezione VI n. 3749/2019 del 22 luglio 2019, la quale accoglieva l’istanza cautelare di primo grado. Per l’effetto, la ricorrente otteneva di essere immatricolata con riserva presso l’Università degli Studi “ La Sapienza ” di Roma nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

2.2. All’esito del giudizio di primo grado la sentenza impugnata ha accolto il ricorso con esclusivo riferimento al terzo motivo, volto a censurare l’inadeguatezza (per sottostima) del numero dei posti messi a concorso per l’anno di riferimento, conformandosi alla pronuncia della Sezione VI di questo Consiglio n. 5429/2020 dell’11 settembre 2020. Di conseguenza, il T.A.R. ha demandato al Ministero dell’Università e della Ricerca di provvedere “ alla rideterminazione dei posti disponibili per l’Anno accademico 2018/2019 in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429 e, in esito a siffatta operazione, in considerazione del lasso temporale intercorso dalla pubblicazione della graduatoria, ” di verificare se il (la) ricorrente per effetto dell’incremento dei posti come rideterminato in conformità ed ottemperanza alla citata Sentenza di secondo grado, abbia titolo all’immatricolazione in ragione del congiunto operare:

a) del punteggio conseguito e della correlativa posizione in graduatoria;

b) degli scorrimenti medio tempore già effettuati e dell’eventuale decadenza per mancata manifestazione della conferma dell’interesse all’immatricolazione nei termini decadenziali all’uopo prescritti;

c) della rinuncia o meno all’assegnazione eventualmente offerta dall’Amministrazione in forza degli scorrimenti settimanali della graduatoria ”.

3. L’appellante contesta l’ iter argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R., deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi:

I) erroneità

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