Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-01-09, n. 202000215

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-01-09, n. 202000215
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000215
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00215/2020REG.PROV.COLL.

N. 08108/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8108 del 2009, proposto dal Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F D e M L, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Empoli in Roma, via Colossi, 53;

contro

Baingio Pintus ed Equitalia Sardegna S.p.A. - ex Bipiesse Riscossioni S.p.A., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 01212/2008, resa tra le parti, concernente un avviso di mora per pagamento degli oneri di urbanizzazione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avv. Francesco Mangazzo.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sez. II, con la sentenza 17 giugno 2008, n. 1212, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata sig. Baingio Pintus, annullando l'avviso di mora n. 6021791 del 26 marzo 1996, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di lire 107.072.058 (rectius: lire 103.457.157) dei quali lire 40.750.500 a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e la rimanente parte per sanzioni ed interessi;
nonché la correlata cartella di pagamento n. 102500102731.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- l'argomento che si rivela fondato ai fini dell'accoglimento del ricorso è quello che evidenzia la mancata preventiva definizione, rispetto alla notifica della cartella di pagamento, del procedimento avviato a seguito dell'istanza di scomputo degli oneri concessori, presentata dal sig. Pintus in data 22 maggio 1991;

- con tale richiesta, infatti, il ricorrente aveva chiesto al Comune di Sassari, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione diretta delle opere e tale richiesta veniva riscontrata dal Sindaco con nota n. 28435 del 22 luglio 1994;

- in mancanza di riscontro dell'ufficio tecnico, il Sindaco di Sassari reiterava la sua richiesta all'ufficio tecnico in data 30 novembre 1994;

- pur non essendo intervenuta alcuna definitiva determinazione dell'ente comunale riguardo alla pretesa relativa allo scomputo degli oneri concessori in relazione alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione descritte dal ricorrente, quest'ultimo si è visto notificare la cartella di pagamento per l'intero importo degli oneri ancora dovuti, aggravato da sanzioni e interessi;

- tale modus procedendi dell'Amministrazione comunale si pone in contrasto con l'art. 11 della legge n. 10-1977;

- la cartella di pagamento oggi impugnata è illegittima, in quanto adottata "prima" della conclusione del procedimento volto ad accertare la sussistenza del diritto allo scomputo degli oneri concessori, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 10-1977.

Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e la tardività del ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Comune appellante contesta la sentenza del TAR sul piano della giurisdizione, ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure.

Sotto questo profilo, ritiene il Collegio di ribadire quanto già diffusamente argomentato dal TAR nella sentenza impugnata.

Infatti, l'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, stabiliva che “i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli arti. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali".

Tale disposizione, affidando alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale non soltanto i ricorsi contro il provvedimento che accorda o nega la concessione edilizia, ma anche quelli che investono la determinazione e liquidazione del contributo a carico del beneficiario della concessione stessa, nonché l'irrogazione delle sanzioni, introduceva già all’epoca un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite che hanno confermato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, nella quale sono compresi la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, inclusa, altresì, la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione e relative sanzioni.

La cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo anche quando attiene alla richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e conseguenti sanzioni (cfr: Cass. Civ., SS.UU., 20 ottobre 2006, n. 22514).

Peraltro, detta giurisdizione esclusiva è stata confermata con l’art. 34 d.lgs. n. 80-1998 ed è confluita nel novero delle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 134 c.p.a.

2. L’eccepita tardività del ricorso di primo grado è connessa alla questione della posizione giuridica fatta valere in giudizio e può essere assorbita, attesa la fondatezza del motivo di merito dell’appello, ove si deduce l’inesistenza di una qualsivoglia posizione soggettiva del ricorrente in primo grado in merito al preteso scomputo, come di seguito si argomenterà.

3. Rileva il Collegio, nel merito, che la disciplina degli oneri di urbanizzazione, introdotta dalla L. n. 10-1977, e poi trasfusa nell’art. 16 d.P.R. n. 380-2001, consente lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria soltanto in sede di convenzione con i proprietari.

Come ha chiarito, infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 1395), l’art. 16 cit. (così come la previgente disciplina) non prevede per nulla un diritto immediato ed incondizionato allo scomputo in capo al titolare della concessione edilizia, ma lo subordina alla circostanza che esso si sia ”obbligato a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione”, ossia che abbia preventivamente assunto il relativo impegno nei confronti dell’Amministrazione, come viene evidenziato – tra l’altro – dalla previsione che tale assunzione d’impegno avvenga “con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune”.

Pertanto, già sul piano del mero diritto, viene in evidenza l’infondatezza della pretesa della parte ricorrente in primo grado, odierna appellata, poiché, successivamente alla realizzazione delle opere di cui si chiede lo scomputo ed in assenza di accordo, come nella specie, il soggetto che ha realizzato le opere non è titolare né di un diritto soggettivo, né di un interesse legittimo allo scomputo, ma potrà agire, eventualmente, soltanto per l’ingiustificato arricchimento, laddove ne sussistano i presupposti.

4. Deve, infine, aggiungersi, sul piano fattuale, che dall'esame della cartella di pagamento impugnata risulta che la stessa sia stata emessa per il pagamento di oneri di urbanizzazione e relative sanzioni per ritardato per due distinte concessioni edilizie:

- la concessione edilizia n. 412-1986 (in cartella indicata come C0412/86);

- la concessione edilizia n. 185/93 (in cartella indicata come C0185/93).

Inoltre, le stesse somme, per gli stessi titoli, erano già state richieste all’odierno appellato con due distinte richieste di incameramento somme (come da nota produzione documenti in primo grado del Comune di Sassari in data 24 gennaio 1997).

Infatti:

- con la richiesta 25 giugno 1993 il Comune ha quantificato gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni per ritardato pagamento in lire 80.901.000, di cui lire 40.450.500 per oneri di urbanizzazione e lire 40.450.500 per sanzioni (si tratta delle stesse somme della concessione n. 412/86 indicata in ricorso);

- con la richiesta 3 maggio 1994 il Comune ha quantificato gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni per ritardato pagamento in lire 15.190.728, di cui lire 12.658.940 per oneri di urbanizzazione e lire 2.531.788 per sanzioni per ritardato pagamento (con riferimento alla concessione edilizia n. 185/93).

Pertanto, in primo luogo, le somme richieste dal Comune per la concessione edilizia n. 185/1993 sono relative ad una concessione del tutto estranea al ricorso e per la quale quindi nessuna richiesta di scomputo è stata formulata o poteva essere presa in considerazione.

Inoltre, dalla citata richiesta di incameramento del 25 giugno 1993 sopra citata risulta che la quantificazione degli oneri di urbanizzazione risalga al 1986 (è la data indicata nell'atto della fideiussione prestata dall’odierno appellato), mentre la prima richiesta di scomputo delle spese risale al 22 maggio 2001.

Al momento in cui era stata presentata la richiesta di scomputo, erano già abbondantemente maturati i termini massimi previsti (oltre 240 giorni) per le sanzioni per ritardato pagamento della somma di lire 40.450.500, con conseguente raddoppio della somma dovuta.

Inoltre, risulta che le opere siano state realizzate nella seconda metà dell'anno 1988, mentre, come detto, la richiesta di scomputo è stata inoltrata circa cinque anni dopo il rilascio della concessione edilizia e la relativa quantificazione delle somme (la fideiussione è sempre del 1986) e tre anni dopo la realizzazione delle relative opere, rendendo evidente, anche sotto questo profilo, che tali istanze non potevano ormai più essere prese in considerazione (ammettendo sempre che parte appellata avesse la titolarità della posizione soggettiva – diritto o interesse legittimo - relativa allo scomputo richiesto);
e ciò a tacere della circostanza, sul piano generale, che l’ammissione allo scomputo non integra diritto della parte richiedente, né può paralizzare le attività dell’amministrazione (T.A.R. , Trieste , sez. I , 01/12/2016 , n. 541: “ in assenza di un accordo con l'Amministrazione volto a consentire la realizzazione diretta -di parte- delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, il soggetto che esercita lo "ius aedificandi" è tenuto ad adempiere a detto obbligo tramite la dazione di una somma di denaro. L'ammissione allo scomputo, infatti, costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'Amministrazione -che può ben optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione-, senza che l'interessato possa vantare un diritto soggettivo al riguardo.”)

5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, in quanto infondato.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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