Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-02-01, n. 201200504

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-02-01, n. 201200504
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200504
Data del deposito : 1 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07308/2010 REG.RIC.

N. 00504/2012REG.PROV.COLL.

N. 07308/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7308/2010, proposto da:
Vis S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. L N, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 1658/2010.


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Marco Lipari e udito l’Avvocato Nilo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha accolto, in parte, il ricorso proposto dalla società VIS S.p.A., per l’annullamento della nota del 2 ottobre 2009, con la quale l’Azienda Sanitaria di Taranto aveva respinto l’istanza, formulata dall’interessata, diretta ad ottenere la revisione dei prezzi concernenti i contratti per il servizio di vigilanza stipulati con la richiedente.

2. L’appellante ripropone le censure respinte dal Tar, sostenendo, in primo luogo, l’illegittimità del diniego del compenso revisionale, nella parte basata sull’asserita prescrizione quinquennale dei crediti maturati prima del 2002.

3. Al riguardo, sostiene che la pretesa al compenso revisionale assume la consistenza di un interesse legittimo e, pertanto, non potrebbe esserle opposta la prescrizione, riferita a diritti soggettivi.

4. A tale riguardo, è sufficiente osservare che la parte interessata ad ottenere il compenso revisionale ha l’onere di attivarsi entro un tempo ragionevole, per provocare una decisione dell’amministrazione. Tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito.

5. Pertanto, anche volendo qualificare la posizione giuridica dell’appaltatore come interesse legittimo, la determinazione con la quale la stazione appaltante ha respinto la richiesta di revisione dei prezzi risulta conforme ai principi regolanti la materia.

6. L’asserito carattere “indisponibile” della pretesa alla revisione dei prezzi non incide sull’assoggettamento alla prescrizione.

7. La Sezione ha chiarito, di recente, che “la disciplina dettata in materia di revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/06, ha carattere imperativo ed un'eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla. La legge non ha, invece, provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo. Considerata la natura indisponibile del diritto in questione, nonché la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere, la richiesta può essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948, n. 4) c.c.” (decisione 19 luglio 2011 n. 4362).

8. Sotto altro profilo, l’appellante deduce l’illegittimità del diniego motivato con riferimento alla intervenuta rinegoziazione dei compensi.

9. Anche tale censura non è fondata.

10. La decisione impugnata ha affermato che “non spetta, invece, l’invocata revisione prezzi in relazione ai servizi erogati dalla Società ricorrente negli anni 2004, 2007 e 2008, in ragione dell’avvenuta rinegoziazione dei prezzi del contratto di appalto dei servizi di vigilanza tra le parti in causa (implicante un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi), quale risulta inequivocamente dalle esibite deliberazione usline n° 1588 del 7 Giugno 2004, n° 771 del 10 Aprile 2007, n° 971 del 31 Marzo 2008 e n° 2320 del 19 Agosto 2008.”

11. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, infatti, risulta che le parti hanno rideterminato la misura del prezzo, ancorate ai nuovi tariffari prefettizi. Né tale dato potrebbe essere smentito dalla circostanza che la nuova misura stabilita fosse stata subordinata, dalla richiedente, al rinnovo del contratto per tre anni.

12. Infatti, la delibera n. 1588/2004, non impugnata, contiene un puntuale riferimento alla nuova misura del compenso per il servizio prorogato, specificando, nelle premesse, che si è richiesto all’istituto I.V.R.I., “la disponibilità ad assicurare la continuità del servizio di vigilanza (…), migliorando di almeno il 3% le quotazioni in essere, minima percentuale di sconto di cui alla L.R. 31.05:01 n. 14.”

13. Ne deriva, quindi, l’esattezza delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata, la quale ha correttamente accertato l’intervenuta piena rinegoziazione dei prezzi di appalto nei periodi considerati.

14. In definitiva, l’appello deve essere respinto.

15. nNulla va disposto in ordine alle spese di lite, non essendosi l’amministrazione appellata costituita in giudizio.

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