Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-10-23, n. 201205413

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-10-23, n. 201205413
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205413
Data del deposito : 23 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08715/2011 REG.RIC.

N. 05413/2012REG.PROV.COLL.

N. 08715/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8715 del 2011, proposto da:
Ditta Individuale Eae Euro Assistance Elettromeccanica di Cirrottola Vito, rappresentato e difeso dall'avv. M M F, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini N. 36;
Regione Puglia Assessorato Allo Sviluppo Economico;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01384/2011, resa tra le parti,concernente il silenzio dell’amministrazione –sulla richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati Stella Richter, per deelga dell'Avv. Fracanzani, e Liberti, per delega dell'Avv. Torrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 07.03.2011 ,la ditta E. A. E. impugnava innanzi al TAR Puglia il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull'istanza presentata in data 29.06.2010 , per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/03, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio ricadente nel Comune di Altamura.

In data successiva alla notifica dell'anzidetto ricorso, con provvedimento dirigenziale prot. N. 4558 del 06.04.2011, la Regione Puglia comunicava all'interessato taluni incombenti istruttori ai fini dell'avvio del procedimento e della convocazione della conferenza di servizi.

Pur non essendo intervenuta alcuna integrazione documentale da parte della ditta interessata , con nota prot. n. 159 del 11.06.2011, il competente ufficio regionale indiceva la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 30.05.2011.

Sennonché la conferenza dei servizi del 30.05.2011 risultava inconcludente, in quanto la Regione onerava la ditta interessata di ulteriori incombenti, rimandando a data indeterminata la decisione definitiva sulla istanza depositata il 29.06.2010.

Pertanto l'odierna appellante insisteva affinché il TAR intimasse all'ente regionale di pronunciarsi definitivamente sulla predetta istanza entro un termine determinato.

Con sentenza n. 1348/11, il TAR Puglia respingeva il ricorso per la parte relativa al silenzio e disponeva la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario per la parte relativa al risarcimento del danno.

Avverso la predetta sentenza la E. A. E ha interposto l'odierno appello, chiedendone la riforma nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulla istanza presentata per l'ottenimento della autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs 387/03.

Non si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.

Alla Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come esposto nella narrativa in fatto:

- in data 26.06.2010 la ditta appellante presentava richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs 387/03 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile;

- con provvedimento prot. 4558 del 6.04.2011 (e quindi già con notevole ritardo rispetto ai termini di legge che decorrono dal momento della ricezione della richiesta di autorizzazione), il competente ufficio regionale disponeva taluni incombenti istruttori ai fini dell'avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi;

- pur nell'assenza della richiesta documentazione integrativa il medesimo ufficio, con nota prot. 159 del 11.05.2011, indiceva la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 30.05.2011;

- nella seduta del 30.05.2011 la conferenza disponeva incombenti istruttori a carico della ditta appellante, rimandando a data indeterminata ogni ulteriore decisione sulla istanza di autorizzazione unica.

3. Ciò posto, osserva il Collegio che l'art. 2 della legge n. 241/90, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni dall'art, 7 della L. 69/09) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di specie l’art: 12, comma 4 , del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (che è chiaramente da considerare una norma speciale) , statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Tale termine, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364;
Corte Cost. sentenza n. 282/2009).

A ciò aggiungasi, che nemmeno dal regolamento disposto dalla stessa Regione nell'allegato A della delibera di Giunta n. 35/07, in materia di procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, risulta un diverso quadro procedimentale.

Infatti, l’art.

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