Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-06-15, n. 202003802
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2020
N. 03802/2020REG.PROV.COLL.
N. 05989/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5989 del 2017, proposto dai signori IL BA, ES AR, US UN, LI US, LI VI, AL AR, OR LO, OL De RL, RA D'RE, EL De RO, IL GN, RA PP, ER AR, LB MA, NA LL, AN NO, IO VI, AU AL, SE IL, CI AC, IA SA GI, EF CA, IA TA RI, CO AN, IA RA TT, BR NO, IA De IT, EL Di RE, RA Di PI, BA Di ST, EL RA, IA SE CH, OR EN, NA DE RI, IA ER RI, MO MA, IA PI AI, NT NT, RI TA OT, DA UZ, IA TO, PA RI, CO OL, IA LI, NA RT, ME RT, IA ES RA, LA DO, IA HI, IArosaria LI, PA NT, RA SI, MA RI, ER PI, IAnna ON, ES AR, EZ SS, ER SS, RA NE, RI PA, DA RA e IU NT, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato IA Loreta Petrocelli e domiciliati, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Sesta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- bis , 2 maggio 2017 n. 5100, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e i documenti prodotti;
Visto il decreto cautelare monocratico 8 agosto 2017 n. 3377 nonché l’ordinanza della Sezione 11 settembre 2017 n. 3760 con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dagli appellanti;
Esaminate le memorie prodotte successivamente e gli ulteriori documenti depositati, ivi compresa la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione per alcuni appellanti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Stefano Toschei e tenuto conto che l’udienza si è svolta secondo la disciplina prevista dall’art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Va premesso che la presente controversia nel grado di appello trae origine dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III- bis , 2 maggio 2017 n. 5100 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 15657/2016) a suo tempo proposto dagli odierni appellanti, che avevano conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002, al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AAAA ed EEEE (III fascia e/o fascia aggiuntiva) quali diplomati magistrali in possesso di titolo abilitante ex lege all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, negata sia dal D.M. 235/2014 sia dal D.M. 495/2016 che non prevedevano per coloro che in possesso di diploma di scuola e/o di istituto magistrale, pur se fossero abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, la possibilità di essere inclusi nelle relative graduatorie in occasione del loro aggiornamento e della loro integrazione.
In particolare con il ricorso proposto dinanzi al primo giudice gli odierni appellanti impugnavano il D.M. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l’aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale) nella parte in cui non aveva previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per i soggetti che, come gli odierni appellanti, non vi fossero già inclusi, nonostante che il ridetto titolo di studio fosse considerato abilitante a tutti gli effetti.
2. – Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza qui oggetto di appello, ha preliminarmente rilevato la tardività della proposizione della domanda di annullamento del D.M. 495/2016, atteso che tale impugnazione non è stata preceduta dalla tempestiva impugnazione del D.M. 235 dell’1 aprile 2014, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituisce atto presupposto del D.M. 495/2016, immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti, in quanto le GAE per espressa previsione del legislatore hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e con il D.M. 495/2016 per l’annualità 2016/2017.
In ragione di quanto sopra il Tribunale amministrativo ha quindi respinto il ricorso proposto avverso il DM n. 495/2016 perché, in materia di GAE, le disposizioni di legge vigenti non ammettono nuovi inserimenti nel triennio. Da ciò deriva anche la inammissibilità, per carenza di interesse, della censura dedotta dai ricorrenti in ordine alla clausola del decreto che prevede la possibilità di presentare la domanda solo on line , proprio perché nel corso del triennio di validità delle GAE non sono consentiti nuovi inserimenti, ma solo l’aggiornamento dei punteggi dei docenti già iscritti.
Con riferimento poi alla domanda di accertamento della nullità del D.M. 495/16, per violazione di giudicato sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato nonché della sentenza del TAR per il Lazio n. 14303/2015, pure proposta dai ricorrenti, il primo giudice ha ritenuto di doverla respingere richiamando alcuni precedenti in termini della Sezione III- bis del TAR per il Lazio, in ragione dei quali la domanda volta all’accertamento delle nullità è possibile, nel processo amministrativo, nelle sole ipotesi previste dalla legge (che nella specie non ricorrerebbero) ed è comunque soggetta al termine di decadenza di centottanta giorni (spirato infruttuosamente nel caso in esame) ed è, inoltre, incompatibile con l’intervenuta decadenza del termine per proporre domanda di annullamento del medesimo provvedimento.
Concludeva il giudice di primo grado respingendo anche la domanda di risarcimento del danno perché formulata in modo generico atteso “ che in nessun punto del ricorso collettivo i ricorrenti chiariscono come mai avendo conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002 - del quale certo il Collegio non nega il valore abilitante ad esso attribuito dal DM 10 marzo 1997- non abbiano partecipato a nessuna delle procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento chiedendo l’inserimento (ed